WHISTLEBLOWING. PROMULGATA LA LEGGE, «NON VIOLI LE INCHIESTE»

 

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Rispetto del segreto istruttorie. Ma anche dell’autonomia e indipendenza della magistratura. Il Presidente della Repubblica ha promulgato ieri la legge sul whistleblowing, approvata poche settimane fa dal Parlamento, accompagnando però il via libera con una lettera al premier Paolo Gentiloni, nella quale – come racconta Giovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2017 alla pagina 12 – raccomanda la massima attenzione, nella fase di redazione delle misure applicative che si dovessero rivelare necessarie, al rispetto soprattutto dei principi costituzionali che presidiano autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria. E Mattarella su questo punto è chiaro e mette nero su bianco come «le disposizioni recate dal provvedimento non incidono ovviamente sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura, ne quindi sulla posizione e sulle funzioni che sono dalla Costituzione attribuite al Consiglio superiore della magistratura per tutto quanto attiene la posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario».

Una precisazione significativa, che riconosce la specificità della magistratura nel più generale contesto della pubblica amministrazione. Se per quest’ultima, infatti, il “combinato disposto” tra legge Severino e legge sul whistleblowing, a tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di condotte illecite, ha delineato un sistema ormai completo tra obblighi e misure di protezione, per quanto riguarda la magistratura il discorso è diverso. E Mattarella lo sottolinea. Perché da tenere presente ci sono le competenze del Csm e quelle attribuite dall’ordinamento giudiziario, oltre ovviamente alla Costituzione. In altre parole, sarebbe potuto sorgere il dubbio sui possibili destinatari delle segnalazioni da parte dei magistrati, in quanto pubblici dipendenti. Se infatti nel comparto della pubblica amministrazione la legge individua Anac, responsabile della prevenzione della corruzione, e la magistratura stessa (anche contabile) come referenti per le segnalazioni delle condotte illecite, i magistrati hanno invece nei capi degli uffici e nel Consiglio superiore della magistratura i punti di riferimento. C’è poi un altro punto che emerge nella lettera di Mattarella. E’ vero, infatti, che la legge «persegue lo scopo di tutelare l’attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell’anonimato, la protezione nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell’ambito del rapporto di lavoro, nonché mediante la previsione di una giusta causa per quanto concerne la rivelazione di notizie coperte da determinati obblighi di segreto». E su quest’ultimo aspetto, il riferimento è alla (parziale) incrinatura del segreto professionale per alcune categorie e a determinate circostanze: infatti, la segnalazione nell’interesse all’integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e anche di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore. Tuttavia, è evidente, precisa il Presidente della Repubblica, che la legge non mette certo in discussione un altro tipo di segreto, quello delle indagini disciplinate dall’articolo 329 del Codice di procedura penale (peraltro ricordato dalla stessa legge a proposito della protezione dell’identità del segnalante nel procedimento penale). In caso contrario, infatti, verrebbero compromessi l’integrità e il corretto esercizio dell’azione penale. E anche in questo caso sarebbero colpiti i principi costituzionali che disciplinano l’attività degli organi giudiziari.

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Commenti (1)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    e’ una legge che finalmente riconosce la necessita’ della compartecipazione attiva del cittadino-dipendente pubblico/privato nella vigilanza sull’uso corretto del patrimonio Nazionale. Attivita’ di vigilanza tutelata e non perseguibile essendo svolta nell’interesse di TUTTI.
    E’ un contributo necessario per la bonifica della vita civile e democratica del Paese che deve avvalersi per essere reale ed efficace, dell”apporto di chi e’ inserito nei gangli della vita economica e sociale: P.A. e imprese di varia tipologia.

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