Norme Costituzionali

 

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni  di  legge, in modo che siano assicurati  il  buon  andamento  e  l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le   sfere   di competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilità   proprie   dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  si  accede  mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 


 

 

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) (GU n.95 del 23-4-2012 )

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2012

Art. 2

  1. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:

«Le pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l’ordinamento dell’Unione  europea,  assicurano  l’equilibrio  dei  bilanci  e   la sostenibilità del debito pubblico».


 

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

 


 

Nei Principi Fondamentali, nella Parte I, Titoli I, II e III, vi sono poi, con tutta evidenza, numerose norme la cui tutela è assicurata anche attraverso le fattispecie previste e punite dal Legislatore in materia penale, in particolare dal libro II, Titolo II, recante “ Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”.