WHISTLEBLOWING. ANDREA FRANZOSO: L’OMERTÀ NON ERA UN’OPZIONE.

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Andrea Franzoso, ha portato alla luce gli illeciti avvenuti all’interno dell’azienda per cui lavora, Ferrovie Nord Milano, denunciando alcune irregolarità riscontrare nella gestione aziendale, già segnalate in un report di audit – funzione nella quale era inquadrato – che aveva presentato internamente e che era stato poco apprezzato con pressioni affinché lo modificasse.

A seguito della sua denuncia, la Procura della Repubblica di Milano avviò un’indagine che ha portato alle dimissioni dell’allora presidente della società, rinviato ora a giudizio per peculato e truffa aggravata.

Trasferito in altro ufficio, con un ruolo marginale, ha deciso di intentare causa alla sua azienda, chiedendo di poter essere reintegrato nella sua precedente mansione.

Mantenere alta l’attenzione sulla situazione è utile non per allestire patiboli mediatici, bensì perché le persone leggono, si interessano del caso per un attimo, salvo dimenticarsene appena voltata la pagina del giornale, mentre ciò che fa un whistleblower lo fa nell’interesse di tutti, mentre le conseguenze sono spesso personali.

Altrimenti, come ha ricordato nel volume, il giorno in cui si scoprì che era stato lui a far scoppiare il bubbone, fu circondato da colleghi in festa, compresa una segretaria dell’ormai ex presidente: «È una bella donna sui quarant’anni. Alta, bionda, sempre in grande spolvero e con indosso abiti griffati. Scuotendo i pugni in avanti, esulta: “Evvai, ragazziii!”. Ride nervosamente e domanda: “Posso abbracciarvi?”. Mi faccio avanti, lei si avvicina a braccia aperte. Mi stringe forte a sé e mi stampa due grossi baci sulle guance: “Grazie, Andrea”. (…) La osservo con una punta di amarezza. Dov’era, lei, in tutti questi anni?».

 

 

 

 

 

Il Sito tratta, in modo sporadico, fatti di attualità, soprattutto dove sono ancora in corso attività di indagine o non dove si è ancora giunti, almeno, ad una prima sentenza, non dimenticando l’art. 27, comma 2, della Costituzione, l’art. 6, n. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Alcune volte, come in questo caso, senza dimenticare tali previsioni, la trattazione di un tema che viene avvertito di estrema rilevanza (quello della necessità di regolare il whistleblowing) può attraversare l’attualità giudiziaria che viene rappresentata senza ledere – o, almeno, cercando di farlo, questa è l’intenzione – i diritti di tutti i soggetti coinvolti.

Ci auguriamo di essere stati utili.

 

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