Un programma di successo per la protezione dei whistleblower

Nella categoria Whistleblowing da su 16 dicembre 2015 1 Commento

 

whistleblower

La Securities and Exchange Commission (SEC) è un organo federale statunitense preposto al controllo della borsa valori e alla tutela degli investitori – per intenderci, l’analogo della nostra Consob; al suo interno è presente l’Ufficio del Whistleblower (OWB), il quale ha implementato un programma specifico al fine di offrire assistenza ed informazioni agli utenti che denunciano frodi e violazioni di leggi. La Commissione ha la facoltà di elargire un riconoscimento pecuniario a chi fornisce informazioni qualificate per un ammontare compreso tra il 10 e il 30% del denaro raccolto attraverso le sanzioni imposte per la violazione accertata.

Da quando è stata approvata la nuova normativa in materia nel 2011, secondo quanto emerge da un suo recente report, la Commissione avrebbe ricompensato 22 “whistleblower” per un totale di 54 milioni di dollari, di cui 37 milioni solo nel 2015. Il numero di segnalazioni ricevute è risultato in crescita negli ultimi anni perché vi è aggiore consapevolezza riguardo ai programmi di tutela per gli informatori da parte della SEC (approfonditi più avanti nell’articolo), e senz’altro le persone sono incentivate dall’eventualità di ricevere una ricompensa pecuniaria che può essere ingente.

Una delle principali attività dell’Ufficio del Whistleblower è proprio quella di valutare i possibili compensi da elargire, dopo un’attenta verifica del rispetto di determinati requisiti di idoneità dell’informatore.

La Commissione è aperta anche a ricevere suggerimenti o consigli sulla materia di cui si occupa, e anche questo tipo di interazioni con gli utenti ha registrato un notevole incremento nel tempo.

Un altro punto cardine del programma svolto dall’Ufficio del Whistleblower, come detto in precedenza, è quello di garantire protezione e tutela agli utenti che vi si rivolgono per denunciare misfatti, in modo che si sentano sicuri contro eventuali ritorsioni da parte dei propri datori di lavoro o da tentativi di persuasione per evitare il relazionarsi o il cooperare con la Commissione.

Uno degli obiettivi portati avanti dal programma è quello di assicurare la protezione non solo a chi sporge denuncia direttamente alla Commissione, ma anche a chi riporta delle informazioni circa potenziali violazioni di legge al proprio datore di lavoro, sebbene molti tribunali interpretino questa tutela come esclusiva solo per il primo tipo di informatori.

Grazie alla struttura di questo programma la Commissione si aspetta una crescita del fenomeno del whistleblowing nel tempo e un continuo miglioramento del progetto stesso, al fine di renderne sempre più efficaci i punti cardine: assicurare la confidenzialità dell’informazione ricevuta, proteggere da comportamenti ritorsivi e premiare chi ha contribuito in modo determinante ad identificare frodi e violazioni di legge.

Finora è stato un successo come è affermato dalla presidentessa della SEC, Mary Jo White, nel report precedentemente citato.

Per ulteriori informazioni sulla SEC consultare il sito http://www.sec.gov/, e in particolare sull’Ufficio del Whistleblowing: https://www.sec.gov/whistleblower.

 

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Ho 23 anni, studio Scienze Economiche e il mio sogno sarebbe lavorare in un’organizzazione internazionale nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo. Credo molto nell’importanza della cultura, come fonte di ricchezza individuale e principale strumento di contrasto al fenomeno della corruzione.

Commenti (1)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    alla segnalazione di irregolarita’ e di condotte illecite deve essere conferita la connotazione di azione volta a tutelare il patrimonio dell’ente in cui accadono i fatti segnalati e in definitiva dell’intera collettivita’.
    E’ in sostanza un servizio alla Nazione.
    Cio’ richiede la disponibilita’ all’ esercizio neutro ed imparziale dei poteri degli Organi dell’ente, coordinato a una efficace azione di controllo degli Organi di vigilanza sia interni che esterni che acquisita la segnalazione del dipendente, verificato il valore e il pregio della segnalazione, alla stessa trasfondono, tramite provvedimenti emessi dagli Organi di gestione sollecitati dagli Organi di vigilanza interna o da autorita’ esterna se investita, datata di idonei poteri, la forza atta a far cessare immediatamente la condotta irregolare o illecita segnalata.
    E’ questa l’essenza della funzione svolta dal segnalante : contributo concreto alla corretta gestione del bene collettivo con la cessazione immediata della condotta irregolare o illecita.

    Certo, la pugnalate simpaticamente rappresentate nella vignetta, possono arrivare, ma le stesse Autorita’ che ricevono la segnalazione, devono contemporaneamente attivare forme concrete di tutela e di valutazione volte a conferire alla segnalazione la dignita’ di esercizio di elevata professionalita’, da premiare adeguatamente.

    Il dipendente che segnala condotte illecite non deve essere l’eroe di turno ma un delegato dell’ente,
    che concorre alla sana gestione, nell’interesse dell’ente e della collettivita’

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