La Convenzione OCSE: l’Italia e la corruzione nelle transazioni di affari internazionali nell’ambito degli strumenti internazionali anticorruzione. A cura della Dr.ssa Emanuela Sessa, discente del Master Anticorruzione IV E dizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
La convenzione OCSE è stata redatta a Parigi nel 1997 ed è entrata in vigore il 15 dicembre del 1999. Tale documento è volto a fornire un quadro giuridico in materia di corruzione ed è vincolante per i quarantaquattro stati che vi hanno aderito. La finalità primaria è quella di reprimere la corruzione attiva dei pubblici ufficiali stranieri nel quadro delle transazioni di affari internazionali, poiché il fenomeno corruttivo in questo settore rappresenta un impedimento allo sviluppo sostenibile e all’affermazione della democrazia.
Riguardo ad un livello continentale euro-atlantico, occorre menzionare l’operato dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che ricopre difatti un ruolo essenziale nella lotta alla corruzione, in particolare modo nell’ambito delle transazioni economiche internazionali. Nella prassi, con lo scopo di monitorare e vigilare i Paesi aderenti nell’applicazione di tali norme convenzionali, e delle successive raccomandazioni, l’art. 12 della Convenzione istituisce il Working Group on Bribery in International Business Transactions(WGB), nato nel 1994 il quale tratta casi concreti e chiama gli Stati a rendere a rendere conto delle indagini in corso.
L’attività di controllo si avvale di procedure peer pressure, che prevedono una valutazione reciproca in contraddittorio, finalizzata alla predisposizione di raccomandazioni indirizzate agli Stati contraenti. Qualora una stato ratifichi la Convenzione deve rispettare gli obblighi imposti, nonché sussiste un penetrante e severo controllo svolto dal Gruppo di lavoro per la lotta alla corruzione degli ufficiali pubblici stranieri nelle transazioni economiche ( Working Group on Bribery). Tale controllo è svolto mediante l’esame tra pari ( peer review) che consiste, in prima analisi, nella verifica del grado di adattamento delle legislazioni nazionali alla Convenzione e, in seguito, si controlla la concreta applicazione dell’accordo nello stato che lo recepisce. Invero, nell’esame della seconda fase i valutatori esprimono un giudizio sull’effettiva applicazione della Convenzione nel paese da loro esaminato, in merito al profilo legislativo, amministrativo e regolamentare. In tale ottica, i paesi firmatari hanno modificato le proprie legislazioni rendendo perseguibile penalmente la corruzione di pubblici ufficiali stranieri nei territori degli Stati aderenti.
Pertanto, la Convenzione prevede un mirato sistema di responsabilità delle persone giuridiche e di efficaci e deterrenti sanzioni volte ad arginare il fenomeno, nonché a punire le persone fisiche e giuridiche per aver commesso il reato di corruzione di funzionari stranieri al fine di ottenere indebiti vantaggi nel commercio internazionale. Nonché istituisce un sufficiente termine di prescrizione dei reati, l’incriminazione del riciclaggio e dei proventi della corruzione e regole contabili trasparenti.
L’OCSE ha avuto forti riflessi e un notevole impatto globale poiché tutti i quarantaquattro stati aderenti incriminano il reato di corruzione internazionale.
Da ciò ne deriva che oltre trentotto paesi hanno incrementato forme di responsabilità per le persone giuridiche, circa ventinove paesi hanno eliminato la deducibilità fiscale delle tangenti pagate all’estero e diciotto paesi hanno rafforzato la tutela per i whistleblowers.
La suddetta Convenzione in Italia è stata ratificata con la Legge n.300 del 2000 ed è stata disposta la delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica mediante il D.lgs n. 231/2001.
In Italia si sono susseguite una serie di disposizioni normative volte ad impattare sul diritto interno, quali la L. n.116/2009 “ Misure in materia di Asset recovery” (artt. 740 bis e ter cpp), la L. 192/2012 (“Legge Severino”) in tema di designazione della Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della UNCAC, protezione whistleblowers (settore pubblico),modifica del reato di concussione e introduzione dell’induzione indebita, la L. 23 giugno 2017 n. 103 recante disposizioni di modifica della prescrizione in merito al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario e da ultimo la L. 9 gennaio 2019, n. 3 la cosiddetta “Spazzacorrotti”.
Quest’ultima riforma legislativa ha apportato modifiche alla procedibilità, ora d’ufficio, in merito alla corruzione tra privati art. 2635 c.c., ha modificato il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p estendendo tale responsabilità anche agli enti collettivi dotati di personalità giuridica ex art 25 D.lgs 231/2001, nonché ha previsto un cambiamento in tema di prescrizione.
La lotta alla corruzione è uno degli ambiti in cui la collaborazione dell’Italia con l’OCSE si è sviluppata recentemente con ottimi risultati, soprattutto in merito alle sinergie d’azione sulla trasparenza degli assetti societari.
Il nostro paese ha concluso favorevolmente la procedura di monitoraggio sull’applicazione della Convenzione finora prevista. Difatti, nel 2003 e nel 2004, ha superato le verifiche in quanto si è sottoposto al giudizio di Regno Unito e Germania. Altresì, l’Italia ha rivestito il ruolo di esaminatore nei riguardi di Francia e Giappone. Infine in data 16 dicembre 2011 un terzo ciclo di valutazioni ha decretato l’approvazione del rapporto di valutazione dell’Italia nella terza fase. In tale occasione il Gruppo di Lavoro dell’Organizzazione parigina ha rivolto al nostro paese ulteriori raccomandazioni al fine di incrementare e rafforzare le azioni già intraprese in attuazione dell’accordo.