Whistleblowing: Nasce una rete Europea per la condivisione di best practices. A cura di Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Nella categoria Whistleblowing da su 19 giugno 2019 0 Commenti

 

L’Autorità Nazionale Anticorruzione italiana1 notifica la sua partecipazione alla “Rete Europea sull’Integrità e il Whistleblowing (NEIWA)”. Nasce una piattaforma di comunicazione e condivisione di best practices tra le autorità statali di diversi paesi europei che si occupano di whistleblowing.

Il 24 maggio 2019 si è concluso l’incontro previsto tra alcune Autorità nazionali europee in materia di whistleblowing. L’evento, promosso dall’Autorità dei Paesi Bassi, ha dato vita alla Rete Europea sull’Integrità e il Whistleblowing (NEIWA)” che consente lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche tra diversi Paesi europei. Attualmente, solo 6 Paesi dell’UE (Francia, Italia, Malta, Paesi Bassi, e Belgio2) hanno aderito all’iniziativa, ma le prospettive future prevedono la partecipazione di altri membri dell’UE. Come sottolineato dal Presidente dell’autorità olandese per il whistleblowing, Wilbert Tomesen, un costruttivo scambio delle migliori prassi può contribuire alla realizzazione di un’effettiva tutela dei whistleblowers europei: In questa rete, possiamo scambiare conoscenze ed esperienze pratiche nel campo dell’integrità in generale e del whistleblowing in particolare. Questo è un modo efficace per imparare gli uni dagli altri. Possiamo anche sviluppare strumenti, programmi e opinioni condivise. Possiamo garantire che in tutta la UE la segnalazione di illeciti sia il più sicura possibile3.

È importante condividere informazioni utili tra le diverse legislazioni nazionali, in prossimità dell’entrata in vigore della direttiva europea in materia di whistleblowing, la quale prevede l’introduzione di misure di protezione tese a salvaguardare colui che segnala eventuali violazioni del diritto comunitario, specialmente in quei settori definiti di «pubblico interesse»4.

A tal riguardo, perché è emersa con toni più stringenti la necessità di attuare un’armonizzazione della disciplina di tutela del whistleblower ad un livello UE?

Dato l’alto tasso di transazioni che avvengono nell’attuale mondo globalizzato, sussiste una forte interazione tra gli Stati, in cui continuamente circolano merci, persone, informazioni. Di conseguenza, il verificarsi di un evento corruttivo, all’interno di uno specifico contesto nazionale, determina degli effetti negativi rilevanti negli Stati che interagiscono con esso. Tra gli strumenti individuati per combattere e prevenire il fenomeno corruttivo, il whistleblowing si configura come «un meccanismo essenziale all’emersione di illeciti di interesse pubblico»5, quindi, si colloca perfettamente nella strategia europea anticorruzione.

Negli ultimi anni, alcuni Paesi membri hanno accolto positivamente la richiesta di introdurre o migliorare un sistema di tutele per il whistleblower6; tuttavia, in una visione generale, la protezione dei segnalanti risulta debole e disomogenea, sia in ambito pubblicistico che privatistico, nonché nei settori considerati strategici. 3

Dopo l’esito negativo dell’Eurobarometro 2017 e gli innumerevoli scandali con effetti transfrontalieri, il 23 aprile 2018 la Commissione europea presenta una proposta legislativa con lo scopo di inquadrare la tutela del segnalante come un elemento sistemico e vincolante dell’applicazione del diritto dell’UE.

Il Parlamento europeo, il 16 aprile 2019, approva con 591 voti favorevoli, 29 contrari e 33 astensioni le nuove regole poste dall’UE in materia di whistleblowing, che entreranno in vigore a partire dal 2021. Questa direttiva europea prevede un’azione multipla7 che si ripercuote sul piano economico, politico e sociale degli Stati membri con forme di orientamento per il mondo del lavoro e per il personale delle autorità nazionali, un efficace sostegno alle imprese e attività di formazione e sensibilizzazione delle organizzazioni (pubbliche e private) e della società civile.

Insomma, si afferma un pieno sostegno alla protezione dei whistleblowers, anche grazie alla costituzione di una Rete europea di condivisione di best practices in grado di guidare le autorità nazionali nell’attuazione di questo complesso istituto giuridico. È necessario creare una realtà che dia voce al whistleblower europeo, attraverso un personale competente in grado di aiutarlo e proteggerlo da ogni azione pregiudizievole. D’altronde, le persone che segnalano o divulgano informazioni su minacce o danni all’interesse pubblico si avvalgono della loro libertà di espressione, esercitando anche la libertà di ricevere e comunicare informazioni; diritti fondamentali sanciti dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE8 e dall’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali9.

1 Nicoletta Parisi, Componente del Consiglio dell’Anac e Laura Valli, esperta Anac, hanno partecipato all’evento in rappresentanza dell’Autorità nazionale anticorruzione italiana.

2 Le autorità partecipanti sono: Autorità Nazionale Anticorruzione (Italia), Défenseur des Droits (Francia); Federaal Ombudsman (Belgio), Huis voor Klokkenluiders (Paesi Bassi), MFSA (Malta), Vlaamse Ombudsdienst (Belgio), Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (Austria).

3 Comunicato stampa dell’Autorità olandese per il Whistleblowing, del 24 maggio 2019, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

4 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 aprile 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La proposta riguarda essenzialmente gli informatori che segnalano attività illecite o violazioni del diritto dell’UE in materia di “i) appalti pubblici; ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; iii) sicurezza dei prodotti; iv) sicurezza dei trasporti; v) tutela dell’ambiente; vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; vii) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; viii) salute pubblica; ix) protezione dei consumatori; x) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi”;

5 L. VALLI, L’esperienza degli altri Paesi OCSE, in Segnalazioni di illeciti e tutela del dipendente pubblico: L’Italia investe nel whistleblowing importante strumento di prevenzione della corruzione, Rapporto sul whistleblower del 22 giugno 2016, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it, p.5;

6 L’impegno dell’Anac nella difesa dei whistleblower ha ricevuto il plauso della Commissione europea. Nel pacchetto di Raccomandazioni per il Consiglio della Ue presentato il 5 giugno 2019 (il cd. “semestre europeo”), la Commissione ha espresso parole di apprezzamento per il ruolo svolto dall’Autorità, affermando che “recentemente l’Italia ha compiuto progressi nel miglioramento dell’impianto anticorruzione, anche attraverso una migliore protezione dei whistleblower e un ruolo più forte dell’Anac nella sua attuazione”. Si tratta di un riconoscimento di rilievo per il modello italiano e il sistema di prevenzione della corruzione, del quale viene riconosciuta la piena effettività nonostante sia in vigore soltanto da pochi anni. Nota pubblicata sul sito www.anticorruzione.it

7 Comunicato stampa dell’Autorità olandese per il Whistleblowing, del 24 maggio 2019, pubblicato sul sito www.anticorruzione.it: “Questa direttiva prescrive ai paesi della UE misure per proteggere le persone che segnalano violazioni del diritto della UE. Prescrive anche di stabilire come gestire le segnalazioni e proteggere i giornalisti. In ogni paese della UE dovrà essere designata una o più autorità competenti per questo compito. Può trattarsi di una nuova organizzazione o di una esistente, ad esempio un’istituzione anti-corruzione o un servizio di ombudsman. Nei Paesi Bassi, l’autorità olandese per il whistleblowing è designata dalla legge per indagare sulle segnalazioni e fornire consulenza ai whistleblowers“.

8 UNIONE EUROPEA, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Libertà di espressione e d’informazione, articolo 11, 7 dicembre 2000: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati”.

9 CONSIGLIO D’EUROPA, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), Roma, 4.XI.1950, Libertà di espressione, art. 10, co. 2: “Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo noti impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione”.

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