SPAZZACORROTTI: TRAFFICO DI INFLUENZE CON SANZIONI PIÙ LEGGERE

 

Corrupt politician speaks to the crowd. Digital painting.

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La Corte di Cassazione, nella prima sentenza dedicata alla nuova fisionomia del delitto introdotta con la legge “spazzacorrotti”, la n. 3 del 2019, ne delinea contenuti e conseguenze sui processi in corso.

 

In particolare vi era chi aveva osservato – avv. Leotta Carmelo Domenico, su Quotidiano Giuridico, consultabile all’indirizzo http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/01/31/traffico-di-influenze-illecite-da-oggi-in-vigore-le-modifiche-all-art-346-bis-c-p– che nella sua formulazione originaria, la condotta tipica si realizzava solo tramite lo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, in ciò differenziandosi nettamente dalla condotta di cui all’art. 346 c.p., integrata dalla millanteria di un credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato. Con la riforma del 2019, che ha abrogato l’art. 346 c.p., i fatti fino ad allora qualificabili come millantato credito possono essere sussunti sotto il nuovo art. 346-bis c.p. Infatti, la condotta punita non consiste solo più nello sfruttamento di relazioni esistenti, ma anche nella vanteria di relazioni «asserite» con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o, ancora, con uno dei soggetti elencati all’art. 322-bis c.p. I fatti sussumibili fino all’entrata in vigore della novella sotto l’art. 346 c.p. non perdono, quindi, rilevanza penale e possono essere puniti come traffico di influenze illecite, dando luogo ad una successione di leggi penali nel tempo (cfr. Dossier Servizio Studi del Senato della Repubblica sull’A.S. n. 955, novembre 2018, n. 85, p. 27).

 

La pronuncia, la n. 17980, depositata il 30 aprile 2019, ha innanzitutto puntualizzato come la nuova ipotesi di reato sia stata prevista – raccontaGiovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 1 maggio 2019, alla pagina 18 – anche per rispondere in pieno alle sollecitazioni arrivate in sede europea, dal Greco in particolare (il Gruppo anticorruzione degli Stati europei), per una piena aderenza agli obblighi internazionali assunti, in particolare con la Convenzione penale sulla corruzione del 1999. La fattispecie di reato in vigore da inizio anno, pertanto, inglobando il millantato credito, sanziona anche la condotta del soggetto che si è fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali, non necessariamente di natura economica, in cambio dell’interessamento presso un funzionario pubblico. Indipendentemente dall’esistenza di una relazione con quest’ultimo.

Quindi, traffico d’influenze con sanzioni più leggere, con la necessità di rimodulare le condanne già inflitte per millantato credito, alla luce del nuovo e più mite trattamento sanzionatorio.

 

La norma, superando le difficoltà che aveva reso piuttosto incerta la linea di confine fra traffico d’influenze e millantato credito, equipara la semplice vanteria di una relazione o credito con un pubblico funzionario solo asserita, alla rappresentazione di una relazione autentica da piegare a vantaggio del privato. Non è cioè più necessaria una puntuale verifica dell’esistenza di una possibilità di influire sul soggetto pubblico. Detto questo, fatte salve le previsioni della punibilità del soggetto che intende trarre vantaggio dall’interessamento, e l’imperfetta coincidenza tra le figure verso le quali la millanteria poteva essere espressa, il nuovo articolo 346 bis del Codice penale punisce le medesime condotte già previste dall’articolo 346 abrogato. Infatti, sono sostanzialmente sovrapponibili sia la condotta strumentale («sfruttando o vantando relazioni asserite» e quella «millantando credito»), sia la condotta principale di ricezione o promessa per sé o altri di denaro o altre utilità.

 

Quanto però al peso delle sanzioni, la Cassazione mette in evidenza come la legge “spazzacorrotti” ha, alla fine, stabilito un trattamento più leggero: solo una pena detentiva, e non più anche pecuniaria, tra l’altro ridotta a 4 anni e 6 mesi, al posto dei 5 anni del precedente massimo edittale.

 

 

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