La tutela del WHISTLEBLOWER per Pubbliche Amministrazioni e persone giuridiche che adottano un Modello Organizzativo ex D. LGS. 231/2001. A cura di Ambra Camilleri, abilitata alla professione di avvocato presso la Corte di Appello di Palermo, Master Anticorruzione Tor Vergata, III edizione

Nella categoria Eventi da su 9 aprile 2019 0 Commenti

whistle

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge n. 179/2017 ha apportato numerose modifiche in materia di whistleblowing, rendendo la tutela del segnalante più efficace, garantendone l’anonimato e vietando atti di ritorsione o discriminatori nei suoi riguardi.

  • Cos’è il whistleblower e perché va tutelato?

Il termine whistleblower, letteralmente fischiatore, indica una persona che lavorando all’interno di un’organizzazione, di un’azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all’interno dell’azienda stessa o all’autorità giudiziaria o all’attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento.

  • Cosa prevede la novella introdotta con l. 179/2017?
  1. Anonimato del segnalante.

Le segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore sono, nella visione del legislatore, effettuate a tutela dell’integrità dell’amministrazione o ente.

La legge, per l’effettività dell’anonimato, prevede la predisposizione di un canale informatico di segnalazione, alternativo a quello cartaceo, che dota il whistleblower di un codice crittografato, in grado di monitorare i tempi di gestione della segnalazione in perfetto anonimato.

Si precisa che, qualora dai fatti emersi in conseguenza della denuncia, dovessero configurarsi fattispecie di reato, l’anonimato del segnalante potrebbe venire meno, per garantire il migliore svolgimento delle indagini e il puntuale diritto di difesa dell’imputato.

  1. Tutela del dipendente o collaboratore.

È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati alla segnalazione.

Peraltro, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio è nullo, così come è nullo il mutamento delle mansioni e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria nei riguardi del whistleblower.

  • Come adeguarsi alle novità normative richiamate?

All’interno di ciascuna organizzazione, l’adeguamento alla normativa sul whistleblower richiede dei processi che coinvolgono più uffici, per la modifica delle sanzioni disciplinari, del codice etico e/o di comportamento e per consentire l’introduzione di un sistema informatico idoneo alla gestione delle segnalazioni.

Tuttavia, non è il caso di disperare.

Per le Pubbliche Amministrazioni e le società partecipate e controllate, Transparency International e il Centro Hermes hanno messo a disposizione una piattaforma che guida l’ente nell’attivazione del canale informatico.  

Semplice e di agevole comprensione, la piattaforma consente di attivare la procedura informatica in maniera assolutamente gratuita.

Diverse Amministrazioni vi hanno aderito, attesa la semplicità di registrazione e attivazione della procedura di segnalazione informatica.

 

Per accedervi, consultare il link: https://www.whistleblowing.it/ .

 

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