ANTICORRUZIONE, ESENTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

spazzacorrotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prorogato il termine per gli obblighi pubblicitari dei soggetti non profit che intrattengono rapporti con la Pa, introdotti dalla legge 9 gennaio 2019, nr. 3, intitolata ““Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, che il Governo ha presentato come Spazzacorrotti(un unico articolo composto di ben 30 commi, secondo una controversa tecnica legislativa (articolo redazionale all’indirizzo https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/09/06/anticorruzione)

 

A distanza di poche settimane, il Legislatore interviene per alcune, significative correzioni a previsioni “anticorruzione” che avevano incontrato il disfavore degli operatori, in quanto esponevano gli enti a obblighi eccessivamente gravosi (e dispendiosi) per il tipo di attività svolta, anche in considerazione degli ulteriori oneri di trasparenza previsti dalla riforma del Terzo settore e dalla legge 124/17: anche qui, meriterebbe chiedersi come sia stato possibile e, quindi, a chi avrebbe tagliato le mani Zaleuco di Locri, legislatore nell’antica Grecia.

 

Il decreto legge  crescita incide su una delle tre parti (la lotta alla corruzione della Pa, la riforma della prescrizione, la trasparenza di partiti e movimenti politici e relativi finanziamenti)della legge nr.3/2019, che – sul punto, nella parte finale del testo – aveva introdotto, tra le altre, le seguenti rilevanti novità:

  • i partiti e movimenti politici, le liste e candidati sindaci che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovranno annotare in apposito registroentro il mese successivo, per ogni contributo ricevuto, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione; questi dati dovranno essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e pubblicati sul relativo sito internet;
  • i partiti, i movimenti politici e le liste che si presentano alle elezioni (eccetto quelle dei piccoli Comuni) dovranno pubblicare prima delle elezioni sul proprio sito internet il curriculum vitaee il certificato penale dei rispettivi candidati;
  • per i partiti e movimenti politiche, liste per le elezioni comunali (eccetto quelle dei Comuni più piccoli) è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno da Governi o enti pubblici o persone giuridiche di Stati esteri;
  • contributi ai partiti: per le erogazioni superiori a 500 euro(attualmente la soglia è fissata in 5.000 euro) i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dovranno trasmettere entro il mese solare successivo (anziché tre mesi previsti attualmente) alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi e la relativa documentazione contabile.

 

Il primo intervento – come scrive Gabriele Sepio, su Il Sole 24 ore del 25 aprile 2019, alla pagina 16 – riguarda gli obblighi di rendicontazione per i partiti politici, che con la modifica al decreto legge 149/13 erano stati estesi anche ad alcune categorie enti non profit che presentassero un collegamento con il mondo politico (come la presenza negli organi direttivi dell’ente, in tutto o in parte, di membri dei partiti o di persone che ricoprano o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici/istituzionali).

Il DL crescita rimedia a questa problematica, prevedendo che questa ipotesi di equiparazione ai partiti (articolo 5, comma 4, lettera b ,del DL 149/13) non trova applicazione a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale e, nelle more dell’istituzione di quest’ultimo, ai soggetti iscritti negli attuali registri di settore (di cui all’articolo 101, comma 3, del Digs 117/17).

In ogni caso, per associazioni, fondazioni e comitati che rimangono fuori dal Terzo settore, il periodo di tempo da considerare per verificare se scatta l’equiparazione si riduce da dieci a sei anni precedenti l’assunzione della carica, e viene individuato un numero preciso di componenti politici (almeno un terzo) oltre il quale l’ente deve sottostare agli adempimenti dei partiti.

 

Sul fronte della trasparenza (legge 124/17), prosegue Sepio, arriva la proroga del termine per gli adempimenti pubblicitari di enti non profit (associazioni, fondazioni e Onius) e imprese che hanno rapporti con la Pa e vengono ridefinite le tipologie di entrate per le quali scatta detto obbligo. I soggetti in questione dovranno pubblicare sul proprio sito internet (o, per le imprese, nella nota integrativa al bilancio), entro il 30 giugno di ogni anno, l’ammontare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti percepiti da parte di enti pubblici. Fanno eccezione, tuttavia, i contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che in un primo momento sembravano ricompresi nell’obbligo (circolare ministero Lavoro 2/19) e che con il DI crescita vengono esclusi dal novero delle entrate. Cambia anche il trattamento sanzionatorio per le violazioni. Rispetto alla versione precedente, la sanzione si applica a tutti gli enti ed è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Solo in caso di mancato pagamento di quest’ultima, si dovrà procedere con la restituzione delle somme.

 

Infine, si assiste al ripristino della decommercializzazione dell’articolo 148, comma 3, del Tuir per le associazioni assistenziali. Con un dietrofront rispetto al Digs 117/17 viene reintrodotta solo per questi enti la detassazione di corrispettivi specifici/quote supplementari degli associati.

 

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