WHISTLEBLOWING. PIÙ TUTELE PER CHI SEGNALA ILLECITI

Whistleblowing

 

Alla Camera il voto finale, oggi 15 novembre 2017, ha reso legge le norme che tutelano i dipendenti, sia pubblici sia privati, che segnalano illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro. Un provvedimento rilevante – come racconta Giovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2017, alla pagina 8 – che rappresenta solo un primo passo, ma che, come sottolineato dal presidente dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, è indispensabile.

Il whistleblowing, la “soffiata” dei dipendenti pubblici sulle irregolarità all’interno del proprio ufficio è un istituto non ancora decollato, anche se dal 2012, quando è stato previsto dalla legge Severino, le segnalazioni sono in aumento: all’Anac nei primi 5 mesi di quest’anno ne sono arrivate 263 rispetto alle 252 dell’intero 2016. Arrivano in maggioranza (per il 75%) dalle prime linee delle pubblica amministrazione (impiegati, insegnati e personale sanitario); molte meno quelle dagli alti livelli della pubblica amministrazione, dirigenti, responsabili della prevenzione, militari. Le attività più esposte sono gli appalti, l’attribuzione di incarichi, i concorsi pubblici, i danni erariali. L’obiettivo della legge è quello di fare da scudo rispetto a qualsiasi misura ritorsiva che le aziende pubbliche o le imprese private dovessero prendere nei confronti del dipendente. Diverso però il meccanismo messo in campo: nel settore privato il perno dell’intervento è rappresentato dal decreto 231 del 2001 e dalle modifiche introdotte ai modelli organizzativi mentre è per certi versi più diretto il sistema nel settore pubblico. Qui, infatti, centrale è il ruolo dell’Anac (Autorità che, insieme a magistratura, è responsabile della prevenzione della corruzione) a cui vanno indirizzate le segnalazioni del lavoratore. Se è accertata l’adozione di misure discriminatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, l’Anac applica al responsabile che ha adottato la misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Se viene verificato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5o.ooo euro. L’anonimato di chi effettua la segnalazione è sempre assicurato. Invertito l’onere della prova. È a carico dell’amministrazione pubblica dimostrare che le misure di penalizzazione adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli. Il lavoratore licenziato a causa della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro. Le tutele non sono però garantite nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del dipendente per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia oppure la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nel privato, tra i requisiti che i modelli organizzativi dovranno avere sono inseriti sia canali che garantiscano la possibilità della segnalazione e la riservatezza dell’identità degli autori, sia un meccanismo sanzionatorio per colpire chi ha fatto una segnalazione pretestuosa, con dolo o colpa grave.

Tags: , , , , , , , , , , ,

avatar

sull'autore ()

Commenti (1)

Trackback URL | Commenti RSS Feed

  1. avatar Giovanni scrive:

    finalmente la legge che tutela i cittadini-dipendenti pubblici/privati che segnalano illeciti ed irregolarita’!
    E’ senz’altro una tappa molto importante per la tutela delle persone e della qualita’ della vita civile e democratica del Paese.
    Chi segnala illeciti ed irregolarita’ non e’ un eroe ma semplicemente un cittadino che nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche o private, alla luce della Costituzione, della Legge e nell’interesse della collettivita’, concorre a fare emergere condotte irregolari ed illecite che si riverberano SU TUTTI.
    Io da impiegato universitario, sono titolare degli effetti di una decisione del Presidente della Repubblica (D.P.R. 25/07/02) notificata presso il proprio domicilio e ai rappresentanti legali di due enti pubblici, attori e parti vincolate della decisione, che sancisce l’inesistenza e l’inutilita’ di un atto.
    Ebbene i due enti pubblici ignorano la decisione del Capo dello Stato e adottano procedure basate sull’esistenza dell’atto, per fortuna prive di fondamento.
    E’ un precedente da neutralizzare assolutamente!
    in questi anni pur essendo ritenuta la mia condotta dai due enti pubblici senza pregio e da perseguire, non ho mai abbassato la guardia conscio che le decisioni del Capo dello Stato devono essere osservate in tutto il territorio della Repubblica e io non voglio essere MACCHIATO da condotte amministrative basate sulla inosservanza di una decisione del Capo dello Stato di cui sono titolare o che altri siano macchiati come il sottoscritto: cittadino-dipendente pubblico di un ente statale.

Rispondi a Giovanni Annulla risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *