NUOVO CODICE ANTIMAFIA. REATI ECONOMICI E CORRUZIONE STRETTA SUI «COLLETTI BIANCHI»

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I dati sono stati resi noti al convegno del Sole 24 Ore «II racconto della giustizia che cambia».

Inedito – evidenzia Giovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 6 ottobre 2017 alle pagine 1 e 5 – il quadro dei detenuti per reati economici e contro la pubblica amministrazione. Con un trend di crescita significativa in entrambe le categorie. Vediamo nel dettaglio. Nel perimetro dei reati economici vengono fatti rientrare il riciclaggio, la manipolazione del mercato e l’abusivo esercizio della professione finanziaria. In due anni (scarsi), dal 2015 al 2017, si è passati da 775 detenuti a 865 con un aumento di 90 unità. In questa categoria i dati del ministero non permettono di distinguere chi è in carcere per effetto di una sentenza diventata definitiva da chi invece è colpito da misura cautelare. Cosa che invece è possibile per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. Anche in questo settore della criminalità, dove il reato principale è ovviamente la corruzione, oggetto di misure di riforma nel corso della legislatura (nel 2015, per esempio, con l’aumento delle sanzioni sia nel minimo, ora sei anni, sia nel massimo, adesso io anni e limiti al patteggiamento, con obblighi di riparazione pecuniaria), l’incremento del numero dei detenuti è netto. Su un arco di tempo più ampio, dal 2010 cioè, il totale dei detenuti è passato da 875 a 1.123; in crescita anche quelli a titolo definitivo da 460 a 475, i detenuti per truffa contro lo Stato e contro l’Unione europea sono invece 138.

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel suo intervento al convegno ha per altro esortato a diffidare da una dimensione “panpenalistica”, da un affidamento eccessivo nella giustizia penale, quasi che ogni problema, anche di coesione sociale, debba essere risolto dall’autorità giudiziaria, ricordando come «Abbiamo provato ad affrontare in maniera più sistematica anche la giustizia penale inserendo da ultimo la riserva di Codice, misure di depenalizzazione, nuove cause di estinzione del reato, dalla tenuità del fatto alle condotte riparatorie. Eppure siamo stati costantemente criticati, a volte anche in maniera sorprendente da parte della magistratura. Che quando poteva intervenire tempestivamente per evitare di commettere quelli che poi ha giudicato errori non sempre lo ha fatto».

Ai lettori del Sito, come nel precedente articolo, lasciamo, come sempre, o, almeno, tentiamo di farlo, una fotografia completa, con i soli virgolettati.

Su argomenti come questo, di estrema delicatezza, è normale vi siano posizioni differenziate, a volte anche in modo significativo.

Come sempre, sarà l’applicazione pratica delle scelte e delle decisioni, soprattutto di quelle controverse, a dire chi aveva ragione.

Ci auguriamo di essere stati utili.

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Commenti (2)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    un grosso limite degli interventi della Giustizia Penale nella P.A. e’ che persegue e condanna chi compie il reato corruttivo ma non ha i poteri per intimare le condotte riparatorie volte ad interrompere gli effetti degli illeciti commessi e a ricondurre la P.A. entro l’alveo della Costituzione e della legge.
    la Giustizia penale non deve solo perseguire e condannare, ma intimare le condotte riparatorie volte ad interrompere la condotta illecita che ammorba la vita civile e democratica della Nazione.
    Gli effetti delle condotte illecite rimangono!
    La P.A. essendo al servizio della nazione deve essere bonificata e ricondotta alla sua essenza di servizio alla Nazione.

  2. avatar Giovanni scrive:

    e’ giusto precisare ” non aveva” i poteri riparatori ora introdotti dall’art. 162 del C.P.

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