La legge italiana sul Whistleblowing

Nella categoria Whistleblowing da su 19 ottobre 2016 6 di Commenti

Per anticipare l’evento del 21 ottobre all’Università Roma Tor Vergata:  “Whistleblowing: A Tool to fight fraud and corruption: The American perspective” (qui i dettagli) focalizziamoci un attimo sulla situazione italiana a riguardo e chiediamoci perché  avremmo bisogno di una prospettiva Americana da cui prendere esempio.

Prima di questa estate la Camera dei Deputati Italiana ha approvato un testo normativo, che implementa la legge Severino, per la tutela dei whistleblowers lasciando il dibattito al Senato della Repubblica come da prassi legislativa.  L’Italia è sguarnita di leggi a riguardo perché fondamentalmente non si parla mai di whistleblowing. Non molti sanno tradurre questa parola. Da quanto riporta l’Accademia della Crusca, in Italia manca la semantica del termine giacché nel nostro Paese si impara sin da bambini che “Chi fa la spia non è figlio di Maria” per cui la figura stessa di un impiegato o un lavoratore qualsiasi che possa “spifferare” comportamenti illeciti all’interno dell’organizzazione per cui lavora non è mai stata pensata.
Di fatti il processo legislativo ad oggi è stazionario in Senato e non si vede quando potrà sbloccarsi ed entrare in vigore.

Negli Stati Uniti la situazione è completamente differente perché è oramai prassi comune la figura del whistleblower dove ha fatto esempio il caso di risarcimento di quasi un milione di dollari (vedi qui).

Il sistema americano prevede incentivi monetari per far uscire allo scoperto le informazioni riguardanti pratiche illegali mantenendo però l’anonimato di coloro che “spifferano” garantendogli la sicurezza che serve per fargli compiere questo passo.

Le forme di Leniency sono forme implicite di incentivi monetari dove si riduce (alle volte si anche azzera) la pena per coloro i quali hanno partecipato a tali pratiche ma che le riportano agli organi di polizia consentendo di portare avanti le indagini del caso. Per maggiori approndimenti sul trattamento statunitense dall’intervista all’ambasciatore americano in Italia Phillips (vedi qui)

Al contrario, in italia, sembra si vada nella direzione opposta di quella americana perché spesso si parla di alzare le pene per coloro i quali compiono atti di questo genere. Facendo ciò non si rompe il legame tra i corruttori (anzi si potrebbe rafforzare).

E’ certamente un tema ostico per le varie sfumature che se ne possono vedere, tuttavia bisogna prenderne coscienza e discuterne per non lasciare che le cose vadano come sono sempre andate. Convegni di questo tipo sono ben apprezzati.

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Studio economia internazionale, credo fermamente in questo progetto per una diffusione dell'informazione su tematiche importanti quali l'integrità e la cultura. "Se prima ti ignorano, poi ti deridono, quindi ti combattono. E alla fine hai vinto."

Commenti (6)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    la segnalazione di condotte illecite nella P.A. del dipendente pubblico e’ servizio alla Nazione nell’esercizio della funzione pubblica.
    La segnalazione, deve avere lo scopo di interrompere immediatamente la condotta illecita posta in essere che ha prodotto produce e produrrà danno e ricondurre l’azione della P.A., entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione e della legge.
    Per ottenere questo risultato di bonifica occorre a mio avviso una azione sinergica Magistrato-custode e cittadino-dipendente pubblico essendo il Magistrato l’autorita’ della Repubblica dotato di poteri necessari per intimare la cessazione della condotta illecita che produce danno laddove la P.A. insista a non rimuoverla e tutelare il dipendente pubblico, diffidando la P.A. a non porre in essere procedure finalizzate a colpire il dipendente pubblico che segnala la condotta illecita che produce danno nell’esercizio della funzione pubblica e, laddove gia’ poste in essere, revocarle immediatamente con ripristino dello Stato di servizio integro.
    E’ provvidenziale da questo punto di vista, l’art. 52 del Codice di procedura contabile introdotto con il D.L. 16/08/2016 n. 174.

    Il dipendente pubblico, segnala agli Organi di vigilanza di revisione e controllo la condotta ritenuta illecita che arreca danno;

    gli Organi della P.A. valutata la segnalazione di danno, immediatamente inoltrano segnalazione alla Procura regionale della Corte dei conti territorialmente competente;

    il procuratore valutata la fondatezza della segnalazione e con l’utilizzo di uno strumento giuridico di urgenza : l’art. 700 C.P.C., interviene ed ordina l’interruzione immediata della condotta che ha prodotto, che produce e produrra’ danno con diffida a porre in essere procedure contro il dipendente o con ordinanza intimare la revoca delle procedure gia’ poste in essere;
    Se ritiene di non essere il Giudice Competente, con decreto indica il Giudice Competente e la documentazione acquisita, costituisce prova presso il magistrato indicato;

    La P.A. puo’ comunque intervenire tempestivamente se possibile e porre in essere i provvedimenti necessari ad interrompere gli effetti della condotta illecita che produrce danno (art. 52 c.6).

  2. avatar Giovanni scrive:

    se la segnalazione del dipendente pubblico e’ insussistente, e’ danno all’immagine dell’Ente e il P.M. contabile potrebbe ordinare procedura disciplinare contro il dipendente che culmina con l’espulsione!
    e’ evidente che la segnalazione di danno alla procura della Corte dei conti degli Organi dell’Ente e’ in senso lato e prima di inoltrarla bisogna assolutamente verificare la sussistenza e fondatezza del fatto per non ritrovarsi indagati dal P.M. contabile.

  3. avatar Giovanni scrive:

    sto seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla legge di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite e irregolarita’ nelle P.A..
    Secondo me nelle proposte di legge esaminate non e’ conferita la connotazione di servizio alla Nazione nell’esercizio della funzione pubblica della segnalazione del dipendente pubblico e non e’ riportato nessun dispositivo volto a fare cessare la condotta illecita segnalata e ricondurre l’azione della P.A. entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione.
    La segnalazione di condotte illecite se non e’ volta a fare cessare la condotta segnalata coinvolgendo gli Organi di vigilanza revisione e controllo dell’ente, e’ inutile.

    A mio avviso uno schema di legge che potrebbe essere adottato e’ il seguente:

    segnalazione di condotta che ha prodotto, produce e produrra’ danno agli Organi di vigilanza, revisione e controllo dell’Ente del pubblico dipendente segnalante;

    contestuale comunicazione al Prefetto della citta’ dove e’ ubicato l’Ente;

    obbligo di tempestiva segnalazione degli Organi dell’Ente alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente entro 30 giorni della ricezione della segnalazione del dipendente o del comportamento ritenuto lesivo per l’immagine dell’Ente se la segnalazione e’ ritenuta priva di fondamento;

    intervento sostitutivo del Prefetto superati i 30 giorni per la segnalazione degli Organi di vigilanza revisione e controllo;

    se gli Organi di vigilanza revisione e controllo riconoscono la palese fondatezza della segnalazione invitare gli Organi di gestione dell’Ente a porre in essere i provvedimenti idonei a fare cessare la condotta illecita segnalata e a revocare eventuali sanzioni disciplinari irrogate con ripristino integrale dello stato di servizio e di somme eventualmente trattenute.

    Se il P.M. contabile decreta la fondatezza della segnalazione, intima con procedura di urgenza art. 500 C.P.C., l’immediata cessazione della condotta illecita che ha prodotto, produce e produrra’ danno, diffida la P.A. dal perseguire il dipendente e/o ordina la revoca immediata delle procedure disciplinari con irrogazione di una somma premio a ristoro dell’ingiusto disagio patito, a riconoscimento del pregio dell’azione svolta.

  4. avatar Giovanni scrive:

    sto seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla legge di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite e irregolarita’ nelle P.A..
    Secondo me nelle proposte di legge esaminate non e’ conferita la connotazione di servizio alla Nazione nell’esercizio della funzione pubblica della segnalazione del dipendente pubblico e non e’ riportato nessun dispositivo volto a fare cessare la condotta illecita segnalata e ricondurre l’azione della P.A. entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione.
    La segnalazione di condotte illecite se non e’ volta a fare cessare la condotta segnalata coinvolgendo gli Organi di vigilanza revisione e controllo dell’ente, e’ inutile.

    A mio avviso uno schema di legge che potrebbe essere adottato e’ il seguente:

    segnalazione di condotta che ha prodotto, produce e produrra’ danno agli Organi di vigilanza, revisione e controllo dell’Ente del pubblico dipendente segnalante;

    contestuale comunicazione al Prefetto della citta’ dove e’ ubicato l’Ente;

    obbligo di tempestiva segnalazione degli Organi dell’Ente alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente entro 30 giorni della ricezione della segnalazione del dipendente o del comportamento ritenuto lesivo per l’immagine dell’Ente se la segnalazione e’ ritenuta priva di fondamento;

    intervento sostitutivo del Prefetto superati i 30 giorni per la segnalazione degli Organi di vigilanza revisione e controllo;

    se gli Organi di vigilanza revisione e controllo riconoscono la palese fondatezza della segnalazione invitare gli Organi di gestione dell’Ente a porre in essere i provvedimenti idonei a fare cessare la condotta illecita segnalata e a revocare eventuali sanzioni disciplinari irrogate con ripristino integrale dello stato di servizio e di somme eventualmente trattenute.

    Se il P.M. contabile decreta la fondatezza della segnalazione, intima con procedura di urgenza art. 500 C.P.C., l’immediata cessazione della condotta illecita che ha prodotto, produce e produrra’ danno, diffida la P.A. dal perseguire il dipendente e/o ordina la revoca immediata delle procedure disciplinari con irrogazione di una somma premio a ristoro dell’ingiusto disagio patito, a riconoscimento del pregio dell’azione svolta.

  5. avatar Giovanni scrive:

    sto seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla legge di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite e irregolarita’ nelle P.A..
    Secondo me nelle proposte di legge esaminate non e’ conferita la connotazione di servizio alla Nazione nell’esercizio della funzione pubblica della segnalazione del dipendente pubblico e non e’ riportato nessun dispositivo volto a fare cessare la condotta illecita segnalata e ricondurre l’azione della P.A. entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione.
    La segnalazione di condotte illecite se non e’ volta a fare cessare la condotta segnalata coinvolgendo gli Organi di vigilanza revisione e controllo dell’ente, e’ inutile.

    A mio avviso uno schema di legge che potrebbe essere adottato e’ il seguente:

    segnalazione di condotta che ha prodotto, produce e produrra’ danno agli Organi di vigilanza, revisione e controllo dell’Ente del pubblico dipendente segnalante;

    contestuale comunicazione al Prefetto della citta’ dove e’ ubicato l’Ente;

    obbligo di tempestiva segnalazione degli Organi dell’Ente alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente entro 30 giorni della ricezione della segnalazione del dipendente o del comportamento ritenuto lesivo per l’immagine dell’Ente se la segnalazione e’ ritenuta priva di fondamento;

    intervento sostitutivo del Prefetto superati i 30 giorni per la segnalazione degli Organi di vigilanza revisione e controllo;

    se gli Organi di vigilanza revisione e controllo riconoscono la palese fondatezza della segnalazione invitare gli Organi di gestione dell’Ente a porre in essere i provvedimenti idonei a fare cessare la condotta illecita segnalata e a revocare eventuali sanzioni disciplinari irrogate con ripristino integrale dello stato di servizio e di somme eventualmente trattenute.

    Se il P.M. contabile decreta la fondatezza della segnalazione, intima con procedura di urgenza art. 500 C.P.C., l’immediata cessazione della condotta illecita che ha prodotto, produce e produrra’ danno, diffida la P.A. dal perseguire il dipendente e/o ordina la revoca immediata delle procedure disciplinari con irrogazione di una somma premio a ristoro dell’ingiusto disagio patito, a riconoscimento del pregio dell’azione svolta.

  6. avatar Giovanni scrive:

    sto seguendo i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla legge di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite e irregolarita’ nelle P.A..
    Secondo me nelle proposte di legge esaminate non e’ conferita la connotazione di servizio alla Nazione nell’esercizio della funzione pubblica della segnalazione del dipendente pubblico e non e’ riportato nessun dispositivo volto a fare cessare la condotta illecita segnalata e ricondurre l’azione della P.A. entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione.
    La segnalazione di condotte illecite se non e’ volta a fare cessare la condotta segnalata coinvolgendo gli Organi di vigilanza revisione e controllo dell’ente, e’ inutile.

    A mio avviso uno schema di legge che potrebbe essere adottato e’ il seguente:

    segnalazione di condotta che ha prodotto, produce e produrra’ danno agli Organi di vigilanza, revisione e controllo dell’Ente del pubblico dipendente segnalante;

    contestuale comunicazione al Prefetto della citta’ dove e’ ubicato l’Ente;

    obbligo di tempestiva segnalazione degli Organi dell’Ente alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente entro 30 giorni della ricezione della segnalazione del dipendente o del comportamento ritenuto lesivo per l’immagine dell’Ente se la segnalazione e’ ritenuta priva di fondamento;

    intervento sostitutivo del Prefetto superati i 30 giorni per la segnalazione degli Organi di vigilanza revisione e controllo;

    se gli Organi di vigilanza revisione e controllo riconoscono la palese fondatezza della segnalazione invitare gli Organi di gestione dell’Ente a porre in essere i provvedimenti idonei a fare cessare la condotta illecita segnalata e a revocare eventuali sanzioni disciplinari irrogate con ripristino integrale dello stato di servizio e di somme eventualmente trattenute.

    Se il P.M. contabile decreta la fondatezza della segnalazione, intima con procedura di urgenza art. 500 C.P.C., l’immediata cessazione della condotta illecita che ha prodotto, produce e produrra’ danno, diffida la P.A. dal perseguire il dipendente e/o ordina la revoca immediata delle procedure disciplinari con irrogazione di una somma premio a ristoro dell’ingiusto disagio patito, a riconoscimento del pregio dell’azione svolta.

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