Aggiornamento Piano Nazionale Anticorruzione

Nella categoria Azione Amministrativa e Prevenzione da su 3 dicembre 2015 2 di Commenti

Il 28 ottobre è stato pubblicato l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione che è stato presentato, per la parte speciale sulla sanità, dal Presidente A.N.AC.,  Cantone ed il Ministro della Salute, Lorenzin il 6 Novembre (Leggi la breve descrizione).  Il primo Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) è stato approvato da CiVIT/A.N.AC. nel settembre del 2013, su iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica. La scelta dell’ A.N.AC. è stata quella di non procedere all’aggiornamento 2014 (che avrebbe influito sugli eventuali aggiornamenti dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione (Ptpc) da approvare entro il 31 gennaio 2015), per intervenire, invece, entro ottobre 2015, con indicazioni più puntuali alle amministrazioni per l’implementazione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione entro gennaio 2016.

Sì è preferito utilizzare parte del 2015 per una lettura delle pianificazioni adottate dalle diverse amministrazioni, in modo da comprendere l’effettivo stato di applicazione delle norme e le criticità e, su questa base, fornire direttive più efficaci. Le prime analisi dei piani triennali, condotte su 1911 amministrazioni (pag. 3) e concluse a Luglio, mostrano prevalentemente che le amministrazioni e gli enti locali hanno applicato il PNA, trattandolo meramente come un adempimento burocratico e finendo peraltro a copiarsi a vicenda. Facendo ciò, quasi nessuno ha impostato il proprio PNA in basi ai propri rischi specifici.

 L’intento, invece, era la piena condivisione del piano di prevenzione e l’attivazione di un processo diffuso e partecipato. Ciò che per l’Autorità equivale ad omessa adozione, secondo l’aggiornamento, è:

  • l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;
  • l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni (copia incolla), senza adottare misure specifiche;
  • l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti (pag. 3).

L’Autorità arriva ad affermare che “gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo troppo meccanico la metodologia presentata nell’allegato 5 del PNA” (pag. 20). Da tutto ciò ne emerge un principio nuovo, la c.d. autonomia di ogni amministrazione, tanto è che  “il PTPC non è il complesso di misure che il PNA impone, ma il complesso delle misure che autonomamente ogni amministrazione o ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive)” (pag. 8).

Quindi il PNA non andrebbe visto come un adempimento meramente burocratico ed il tema della prevenzione della corruzione, incidendo sui “comportamenti”, piuttosto che sugli adempimenti, deve essere affrontato proprio attraverso la “condivisione culturale”.

Le aree di rischio elencate vengono incrementate con l’aggiunta degli ambiti della gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;  incarichi e nomine;  affari legali e contenzioso.

 Le statistiche descrittive riportate dall’A.N.AC. mostrano che nella maggior parte dei casi analizzati (più dell’80%) i Ptpc mancano generalmente di un’analisi dei fattori che possono incidere in misura rilevante sul fenomeno corruttivo (come, ad esempio, variabili culturali, criminologiche, sociali e economiche del territorio). In circa il 30% dei casi analizzati, è stata riscontrata un’insufficiente qualità nella mappatura dei processi organizzativi, in circa il 50% dei casi analizzati, la mappatura dei processi è stata sufficiente e solo nel 10% dei casi analizzati, la mappatura dei processi è stata dettagliata e puntuale, sia in relazione all’individuazione di ulteriori aree di rischio (in circa l’80% dei casi analizzati, le amministrazioni non hanno specificato aree ulteriori o hanno semplicemente integrato marginalmente le aree obbligatorie previste per legge, nel restante 20% dei casi analizzati, sono state specificate aree ulteriori, ma solo raramente l’integrazione è stata condotta in maniera puntuale e dettagliata) (pag. 5).

I risultati emersi fanno emergere l’esigenza di incrementare gli sforzi a tutti i livelli affinché i Ptpc siano utilizzati in maniera corretta, responsabilizzando i diversi attori in termini di definizione e, soprattutto, di attuazione delle misure di prevenzione. In particolare il nuovo documento dell’Autorità dovrà, da un lato, semplificare gli indirizzi, differenziandoli per comparti di amministrazioni, tenendo in debito conto la dimensione organizzativa, e, dall’altro, dare indicazioni non solo relativamente alla fase di programmazione, ma anche a quella di rendicontazione ed attuazione delle misure. Ciò al fine di agevolare un salto di qualità nella costruzione da parte di ciascuna amministrazione dei presidi di difesa contro gli episodi di corruttela.

L’aggiornamento specifica esattamente la nozione di corruzione (in senso giuridico ampio) a quella estesa anche alla c.d. “maladministration”, cioè alla “assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse” (pag. 7). Non solo in occasione della formalizzazione di “atti” espliciti ( che si trovava nella versione precedente), ma attraverso il presidio sulle modalità di “esercizio della funzione”.

Riferimenti:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c91fd5f20a778042717573074e7bb011

http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2013/settembre/11092013—approvato-dalla-civit-il-pna.aspx

http://anticorruzione.eu/2015/11/laggiornamento-del-pna-rischio-corruzione-in-sanita/

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Studio economia internazionale, credo fermamente in questo progetto per una diffusione dell'informazione su tematiche importanti quali l'integrità e la cultura. "Se prima ti ignorano, poi ti deridono, quindi ti combattono. E alla fine hai vinto."

Commenti (2)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    i piani anticorruzione applicati concretamente, richiedono la partecipazione attiva dei dipendenti tramite la conoscenza e l’osservanza delle fonti costituzionali e del Codice di comportamento.
    alcune P.A., non tollerano l’apporto del dipendente finalizzato all’esercizio della corretta applicazione delle fonti di legge.
    La mia vicenda personale, purtroppo e’ indicativa la illustro sommariamente.

    La P.A. di appartenenza, adotta un azione amministrativa ritenuta alla luce del parere di un esperto autorevole consultato dalla stesso ente, non applicabile;

    il fondamento della procedura alla luce di una decisione del Presidente della Repubblica, e’
    inesistente e pertanto e’ rafforzata la connotazione di procedura inapplicabile;

    l’amministrazione di appartenenza pone in essere comunque la procedura dichiarata inapplicabile dall’esperto consultato;

    alla luce del parere dell’esperto e della decisione del Presidente della Repubblica, ho indicato la procedura consona a perseguire l’interesse pubblico ( con comunicazione ufficiale);

    l’ente ritiene il mio comportamento senza pregio e da perseguire pur avendo citato le fonti a sostegno della procedura da me indicata;

    L’Unice cosa che mi e’ stato detto dagli Organi dell’ente dopo avere constatato la vera connotazione della procedura : emissione di atti basati sul nulla, e la seguente :

    il tempo gli ha dato ragione : la procedura e’ inutile.

    Questi putroppo sono i fatti che accadono nelle P.A.

  2. avatar Giovanni scrive:

    ho dimenticato di aggiungere che la procedura basata sul nulla su atto inesistente e’ stata comunicata come procedura lecita all’ISPETTORATO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (comunicazione DFP/4927/06/1251 del 02/02/2006).

    Spero che l’Ente corregga quanto asserito, comunicando all’ ISPETTORATO la vera essenza della procedura posta in essere : procedura basata sul nulla, su atto la cui inesistenza e’ sancita dal Presidente della Repubblica, con D.P.R. 25/07/02.

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