Protection of whistleblowers

Nella categoria Whistleblowing da su 23 novembre 2015 1 Commento

Frederic St-Martin, l’esperto di whistleblowing e consulente presso l’Autorité des marchés financiers si occupa di misurare l’efficacia dell’istituto del whistleblowing con particolare riferimento al Canada, partendo da studi sulle esperienze legislative di Gran Bretagna e Stati Uniti. Della sua attività ce ne siamo già occupati in maniera approfondita: http://anticorruzione.eu/2015/10/misurare-lefficacia-del-whistleblowing/ .

Quello di cui invece ci occuperemo ora riguarda ciò che non viene preso in considerazione nel suo progetto di ricerca “Measuring the Effectiveness of Canadian Whistleblowing Law”, (consultabile al link: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2635641) ma che è un elemento importante. Nello studio non ci sono analisi riguardanti l’efficace protezione del whistleblower, poiché St-Martin crede che essa rimanga una variabile separata dal meccanismo proprio di efficacia dell’atto di whistleblowing.

Nel paper “Protection of whistleblowers” del Consiglio d’Europa (Qui il link: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/CDCJ%20Recommendations/CMRec%282014%297E.pdf) viene sottolineata ed analizzata l’importanza del whistleblowing e della sua protezione in Europa. Il whistleblowing è un fondamentale aspetto della libertà di espressione e di coscienza ed è importante nella lotta contro la corruzione. Esso deve agire per prevenire danni e scoprire illeciti che altrimenti rimarrebbero nascosti.

Alcuni Stati membri europei hanno già leggi che proteggono i whistleblowers e forniscono supporto. E’ importantissimo che i segnalatori siano legalmente protetti quando riportano informazioni alle autorità appropriate. Se le persone di un’azienda si sentissero potenziali whistleblowers, allora, all’interno dell’organizzazione prevarrebbe una cultura in cui è normale segnalare atti illeciti, quindi una cultura dell’integrità ed una gestione dei rischi più responsabile. Riportare l’illegalità non produce solo un effetto positivo per l’organizzazione, ma un effetto positivo per tutta la comunità, ed è anche per questo che la protezione dei segnalatori deve essere garantita. Con la tutela si aumenta l’efficacia dello strumento whistleblowing. Nel paper si afferma che ancora in molti sistemi legali c’è una insufficiente, o del tutto assente, protezione per chi segnala ad un’autorità pubblica. Molte volte capitano anche segnalazioni anonime che, essendo senza nome del segnalante, non vengono prese in considerazione.

Una legge che protegge i whistleblowers offre una più sicura alternativa al silenzio e rinforza il valore che si cela dietro al canale di reporting dell’illecito.

Anche la Corte Europea dei diritti umani si è espressa a favore del whistleblowing riguardo il diritto della libertà di espressione racchiusa nell’articolo 10 della Convenzione. Nel 2009 la Commissione degli affari legali e dei diritti umani all’Assemblea parlamentare del Consiglio europeo emanò un report in cui veniva richiesto ai singoli paesi membri di fare di più in ambito legislativo. Nel 2010, l’Assemblea adottò la Resolution 1729 invitando gli Stati membri a rivedere le loro leggi in materia di protezione dei whistleblowers, tenendo in mente alcuni principi guida. Allo stesso tempo l’Assemblea dei ministri si occupò di scrivere delle linee guida per quanto riguarda la protezione tenendo conto dei principi dell’Assemblea. Nel 2014 l’Assemblea dei ministri redigeva la Reccomendation CM/Rec 7 per collocare fermamente la protezione dei whistleblowers all’interno della sfera dei principi democratici e salvaguardare il pubblico interesse. Lo scopo era quello di aiutare gli Stati membri a disegnare e sviluppare una struttura che proteggesse i segnalatori attraverso la legge, cucita per ogni sistema nazionale.

La Reccomendation è stata adottata il 30 Aprile 2014. Essa non è solo una dichiarazione di principi (che potete consultarli all’interno del paper “Protection the whistleblower), ma aspira ad essere un pratico uso per i governi, le società civili e gli organi di regolazione.

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sull'autore ()

Ho 23 anni e sono uno studente al secondo anno di "Master of science in Business Administration" all'Università di Roma "Tor Vergata". Laureato nel 2014 in "Economia e Management" sempre a Tor Vergata. Diplomato al Liceo Scientifico Statale "Vito Volterra" di Ciampino nel 2011. La mia mail è: daniele.favero2@virgilio.it

Commenti (1)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    l’art. 54 bis del d.l. 165/01, tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite.
    La segnalazione di condotte illecite nella P.A., non e’ un servizio di poco pregio, ma servizio nell’interesse pubblico, di vigilanza sulla osservanza dell’art. 97 della Costituzione nelle P.A., che si riverbera sulla vita civile e democratica del Paese.
    Il dipendente pertanto deve essere tutelato riconoscendo l’essenza e il valore intrinseco vero della segnalazione.
    A mio modesto parere, il dipendente deve segnalare la condotta illecita congiuntamente :
    – agli Organi di vigilanza dell’ente di appartenenza;
    – a un Organo della Repubblica ( Ispettorato Funzione Pubblica?; Prefetto?; Corte dei conti ?; sezione anticorruzione Polizia di Stato? ecc.).
    L’autorita’ investita, intima alla P.A. interessata di sospendere qualsiasi procedura finalizzata a sanzionare il dipendente e avvia l’attivita’ istruttoria volta all’accertamento del valore della segnalazione per la tutela dell’interesse pubblico.
    Acclarata la rilevanza della segnalazione di condotta illecita, l’Autorita’ investita, ordina alla P.A. la cessazione immediata della condotta illecita, finalizzata a ricondurre l’azione della P.A. entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione e a porre in essere procedure di riconoscimento del pregio dell’azione del dipendente, riconoscendo nella azione di segnalazione, l’espressione di particolare pregio della professionalita’ da premiare con l’attribuzione di posizione giuridica ed economica piu’ consona alla qualita’ del servizio alla Nazione svolto.

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