Best practices internazionali per le politiche di protezione dei whistleblower, la checklist di GAP

Nella categoria Whistleblowing da su 29 ottobre 2015 1 Commento

GAPIl Government Accountability Project, GAP, ha stilato una checklist di 20 requisiti in ambito delle politiche di protezione dei whisleblower, intitolata “International best practices for whistleblower policies”.

GAP è un’organizzazione non-profit statunitense, specializzata in protezione dei whistleblower e dei dipendenti che esercitano il diritto di libertà di parola per sfidare l’illegalità istituzionale, gli abusi di potere o altri tradimenti della fiducia pubblica che hanno vissuto sul posto di lavoro. È leader nelle campagne pubbliche per promulgare o difendere le leggi statunitensi in tema di whistleblowing. Inoltre, gioca un ruolo di partnership nella stesura e nell’approvazione dei modelli di legge dell’Organization of American States (OAS) per l’implementazione dell’Inter-American Convention Against Corruption (IACAC) e delle politiche di protezione dei whistleblowers presso African Development Bank, World Bank, Asian Development Bank, United Nations Secretariat and Peacekeeping Forces. Da come si puo leggere nel documento “International best practices for whistleblower policies”, le leggi di protezione dei whistleblowers sono sempre più popolari, eppure molto spesso i loro diritti rimangono un mero simbolo. GAP ha voluto individuare gli standards di best practices che si trovano alla base di una raccolta di tutte le leggi nazionali e delle politiche di organizzazioni intergovernative, come UN e World Bank.

“GAP etichetta le leggi simboliche come “scudi di cartone”, perché chiunque faccia affidamento su di loro è sicuro di morire professionalmente. Noi vediamo le autentiche leggi sui whistleblowers come “scudi di ferro”, dietro i quali la carriera di un dipendente ha una possibilità di combattere per sopravvivere” (“International best practices for whistleblower policies”, Tom Devine Legal Director e Shelley Walden International Program Officer).

Il documento “International best practices for whistleblower policies” (March 2013) è scaricabile sul sito whistleblower.org di GAP al link.
In tema di whistleblowing puoi trovare vari articoli di approfondimento su anticorruzione.eu al link.
Per un ulteriore approfondimento, l’articolo “Government Accountability Project” su anticorruzione.eu (12.10.15) al link.

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Studentessa universitaria di Economia e Management, fin dal liceo ho sentito particolarmente a me vicini i temi della legalità e della trasparenza. E' lì che ho scoperto e cominciato a coltivarela mia passione per l’attenzione al sociale e la curiosità sulle dinamiche che governano la nostra attuale società. Sono entusiasta ora di prendere parte a questa nuova avventura!

Commenti (1)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    in Italia, l’art. 54 bis d.l. 165/01, tutela il dipendente pubblico che segnala condotte illecite.
    Il dipendente che denuncia condotte illecite all’autorita’ giudiziaria o alla Corte dei conti, o al proprio superiore gerarchico, non puo’ essere sanzionato o licenziato o sottoposto a misura discriminatoria diretta o indiretta avente effetti sulla condizione di lavoro.
    Il problema vero e’ che sia l’autorita’ giudiziaria che la Corte dei conti, acquisita la segnalazione di condotta illecita, devono prontamente intervenire diffidando l’ente di appartenenza a porre in essere condotte in violazione dell’art. 54 bis!
    in sostanza le autorita’ informate, devono assumere la connotazione di tutori del dipendente almeno sino a quando si accerta la rilevanza della segnalazione per la tutela dell’interesse pubblico.
    Altra cosa e’ la segnalazione al superiore gerarchico.
    In enti potenti e autorevoli come le universita’, i superiori gerarchici, ritenendo il loro operato sempre corretto (sono baroni!), maltollerano segnalazioni volte a ricondurre l’operato dell’ente entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione e il piu’ delle volte ritengono la segnalazione comportamento senza pregio se non addirittura da perseguire.
    In questo caso, a mio avviso, la convenzione della stessa universita’ con una Autorita’ terza ed esterna (Prefetto? P.M. penale o contabile? A.N.AC.?) consente la valutazione imparziale della segnalazione e laddove se ne riscontri la fondatezza ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico, l’autorita’ intimare la cessazione di qualiasi procedura avviata contro il dipendente e la cessazione immediata della condotta illecita posta in essere.

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