Covid-19 e pandemia, il diritto fondamentale ad essere informati di GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI
Viviamo uno dei momenti più difficili della nostra storia.
Diminuiscono progressivamente le certezze sul futuro, e in una situazione di dissonanza cognitiva globale non possiamo esercitare in alcun modo il nostro fondamentale diritto ad essere correttamente informati su che cosa stia accadendo.
Il virus viene infatti gestito mediaticamente come una notizia di cronaca da spettacolarizzare, che occupa in modo totalizzante ogni spazio informativo.
Gli input che riceviamo sono contraddittori e confusi, per una pletora di fonti, una davvero sproporzionata stratificazione di competenze scientifiche e settoriali, una straordinaria debolezza della scienza e della migliore conoscenza.
Lo smarrimento, la sfiducia, gli interrogativi irrisolti paradossalmente crescono, anziché vedere soddisfatto, con il minimo sindacale, il sacrosanto ed irrinunciabile bisogno di ciascuno di sapere.
Potrei intrattenere il lettore elencando qui di seguito decine di quesiti, ancora senza risposta, a distanza di quasi un anno ormai, dallo scoppio di questa crisi.
Ma non voglio soffermarmi oggi sul tema della salute e della malattia, né su quello delle conseguenze della pandemia sull’economia, sull’ordine e la sicurezza pubblica, sull’approfittamento dello stato di bisogno collettivo che si registra nelle iniziative della criminalità o sulle polemiche sulla efficienza politica e di governance.
Cadrei nel tranello del circo mediatico sulla pandemia, tradendo lo stesso intento di questa riflessione.
Quello che mi preme evidenziare in questa sede è difatti un tema distinto, non meno rilevante e non sempre adeguatamente approfondito.
Il diritto all’informazione inteso come diritto di informarsi, cioè di attingere informazioni da più fonti o come diritto di essere informati, non ha un legame testuale con la nostra Carta Fondamentale.
A differenza di altri testi costituzionali (art. 5 Legge fondamentale Germania 1949; art. 20-D Cost. Spagna 1978) infatti, e di quanto previsto da dichiarazioni internazionali e/o sovranazionali (art. 19 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 1948; art. 10 CEDU; art. 19 Patto internazionale sui diritti civili e politici 1966; art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue), la Costituzione repubblicana non contempla espressamente e letteralmente un diritto all’informazione.
È evidente che la posizione giuridica soggettiva in argomento non possa essere messa in discussione nella sua sostanza poiché coperta ampiamente dalla previsione di cui all’art.21 della Carta.
La stessa Corte costituzionale ha più volte ribadito che il diritto ad essere informati è risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero.
Epperò, il deficit testuale viene considerato frutto di un’opzione legislativa da chi nega alla posizione il rango di diritto, discorrendo di interesse ad essere informati e da chi ritiene che quel diritto non sia azionabile in un ipotetico giudizio.
Si tratta di sofismi giuridici e di questioni interpretative per addetti ai lavori.
Sul piano pratico, il precipitato tecnico di questa problematica ha però risvolti di enorme rilevanza che non possono e non devono essere trascurati.
Si è detto, infatti, che il diritto all’informazione è una conseguenza del principio democratico, per il quale è coessenziale una pubblica opinione vigile e informata.
In questa diversa ottica potrebbe addirittura evocarsi, per completare il quadro, il principio di accesso ai documenti delle Pubbliche amministrazioni (legge n.349/1986; legge n.142/1990; D.lgs. 267/2000; legge n.15/2005), che trova un unico limite nella tutela del segreto, ammesso solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti (legge n.124/2007).
In questo quadro mi chiedo se oggi, a fronte di ciò che sta accadendo, l’opinione pubblica sia realmente informata e possa pertanto definirsi vigile.
Probabilmente, non dobbiamo trascurare per il futuro anche questo aspetto della vicenda straordinaria che stiamo vivendo, per il semplice dato logico e consequenziale che solo una disseminazione valoriale e la consapevolezza di quanto accade conducono alla auspicata e migliore risposta collettiva: solo se si comprende il sostrato di un obbligo si risponde con consapevole condivisione e si assicura il conseguimento dello scopo sotteso alle determinazioni anche limitative delle libertà fondamentali.
In questi termini, il soddisfacimento del diritto all’informazione è anche precondizione del successo di qualsivoglia determinazione di governance.