I PRINCIPI APPLICABILI ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA. Articolo a cura della Dr.ssa Emanuela Sessa, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata
La disciplina degli appalti pubblici, di cui al D.lgs50/2016, è stata profondamente innovata dall’ultima riforma legislativa L. 55/19 (Decreto Sblocca cantieri), la quale ha dettato nuovi criteri in tema di contratti sotto soglia ex art.36 Dlgs 50/16. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizio di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché mirano a garantire la libera concorrenza, la non discriminazione, la trasparenza e la proporzionalità. Si devono aggiungere i criteri della sostenibilità energetica e ambientale, e anche l’adozione di misure adeguate volte a contrastare le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi. Le linee guida ANAC n.4 del 2016 hanno individuato come ulteriore criterio di trasparenza quello di garantire il rispetto della rotazione degli incarichi, per far si che le medie e piccole imprese partecipino alle procedure negoziate indette dalle amministrazioni pubbliche. Pertanto, si prospetta per le stazioni appalti la possibilità di intraprendere le ordinarie procedure ovvero di ricorrere all’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici nel caso in cui l’importo contrattuale non sia superiore ai 40.000 euro. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall’Istituzione, nonché deve essere in possesso dell’eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto. Il Decreto “Sblocca Cantieri” ha apportato rilevanti modifiche alle procedure sotto soglia, di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, è previsto che l’affidamento e l’esecuzione di questi lavori, servizi e forniture possa avvenire tramite affidamento diretto: a) previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori; b) per i servizi e le forniture, previa consultazione di almeno cinque operatori da individuare mediante indagini di mercato o tramite la consultazione di elenchi di operatori economici. E’ evidente l’intento del legislatore, rafforzato con l’ulteriore recente modifica al codice operata con la Legge 14 giugno 2019 n° 55 (di conversione del Decreto Legge n° 32/2019), c.d. “Decreto sblocca cantieri”, di recuperare alcuni degli obiettivi dei principi fondamentali delle direttive europee in materia di appalti pubblici, nello specifico: trasparenza, semplificazione ed efficacia dell’azione delle stazioni appaltanti. Le pubbliche amministrazioniper l’affidamento di lavori, servizi, forniture ricorrono, agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP SPA, secondo quanto previsto in materia di contenimento della spesa. Le PA sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro ex art. 1, comma 450°, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di affidamenti con inferiori alla soglia di 40.000 euro, le PA attingono al MEPA e possono adottare sia la trattativa diretta, sia l’ordine diretto d’acquisto o anche la richiesta di offerta. Di contro per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a 144.000 euro (servizi e forniture) e inferiori a 150.000 (lavori) è possibile utilizzare solo la richiesta di offerta con consultazione di almeno cinque operatori nel primo caso e dieci operatori per i lavori. La procedura dell’ordine diretto di acquisto prevede che la PA possa concludere direttamente un acquisto scegliendo dal catalogo un fornitore abilitato al MEPA, compilando l’apposito modulo e apponendo la firma digitale. La richiesta diretta di offerta prevede invece di descrivere i beni o i servizi di cui la scuola necessita e selezionare i fornitori ai quali inviare la richiesta. Il fornitore risponde alla RDO mediante un’offerta conforme ai requisiti richiesti, la PA valuta le offerte pervenute e potrà, alternativamente, accettare una delle offerte pervenute entro il termine indicato nell’invio della RDO ovvero non accettare nessuna offerta e attivare una nuova procedura. Se si accetta un’offerta si procede alla stipula del contratto. Da ultimo, la trattativa diretta è una procedura molto snella mediante la quale le istituzioni pubbliche hanno la possibilità di negoziare con un unico operatore economico. Il SDAPA è costituito da una fase in cui CONSIP pubblica un bando istruttivo per una o più categorie a cui i fornitori possono abilitarsi, e la seconda fase in cui le PA bandiscono appalti specifici, definendo i quantitativi, il valore e le caratteristiche dell’appalto, invitando i partecipanti a presentare un’offerta. La Consip non può negoziare le condizioni di fornitura e non sceglie i fornitori o i requisiti degli appalti, poiché sono le imprese che scelgono questo sistema e chiedono di essere ammesse per partecipare e presentare un’offerta. Per l’aggiudicazione del contratto le PA seguono la procedura ristretta ex art 61 dlgs50/2016.