L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 3 marzo 2020 0 Commenti

Per parlare di antiriciclaggio è indispensabile citare la GdF, la quale, svolge per il nostro
paese, l’importante ruolo di contrastare il rimpiego di denaro di origine illecita.
Tale funzione nasce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 68 del 2001 il quale,
prevede l’impiego di tale intelligence nel perseguire lo scopo di intercettare flussi
economici e finanziari generati da comportamenti indebiti finalizzati ad inquinare il tessuto
legale e di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato.
Il compito più focale è sostanzialmente l’attività repressiva svolta tramite indagini mentre,
sul piano di prevenzione, fondamentali sono le segnalazioni su operazioni sospette poste in
essere da intermediari finanziari, professionisti giurdico-contabili nonché mediatori
creditizi, concessionari di gioco, società trasporti valori ecc. che si aggiungono ai controlli
sulle movimentazioni transfrontaliere di valuta.
Molto importanti, poi, sono anche le attività ispettive eseguite nei confronti dell’ampia
platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, al fine di verificare il corretto
adempimento dei relativi obblighi (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati
e segnalazione delle operazioni sospette) e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per
scopi illeciti. L’obiettivo di fondo è seguire le tracce finanziarie dei reati che generano
disponibilità economiche per poi promuovere le conseguenti iniziative volte al sequestro
dei patrimoni accumulati illegalmente. L’ordinamento italiano, in materia di Antiriciclaggio
si è sviluppato in coerenza con le disposizioni internazionali ed europee.
Difatti, il decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea è il 231 del 2007, il quale
ha previsto una vera e propria architettura istituzionale in materia antiriciclaggio e di
contrasto al finanziamento del terrorismo con lo svolgimento di attività di antiriciclaggio e
di autoriciclaggio ovvero quelle attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da
parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto.
Oltre al ruolo della Guardia di Finanza, tra le autorità tecniche un ruolo centrale è
assegnato all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF).
Quest’ultima acquisisce e riceve informazioni inerenti ipotesi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo attraverso segnalazioni di operazioni sospette ed effettua
l’analisi di dette informazioni al fine di valutarne la rilevanza per la trasmissione al Nucleo
Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa
Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi.
Il suo compito è quello, appunto di approfondire, sotto l’aspetto finanziario, le segnalazioni
ricevute dai destinatari degli obblighi; utilizzare i dati in suo possesso avvalendosi di fonti
gestite dalla Banca d'Italia e di quelle di altre amministrazioni; scambia informazioni con
FIU estere.

Ai fini dello svolgimento delle analisi di competenza la UIF può altresì acquisire dati
investigativi al ricorrere di determinate condizioni.
L'analisi finanziaria svolta dalla UIF, distinta dagli approfondimenti investigativi, consiste in
una serie di attività volte ad arricchire il patrimonio informativo di ciascuna segnalazione,
identificando soggetti e legami oggettivi, ricostruendo i flussi finanziari, anche
transnazionali, selezionando i casi connotati da maggiore rischio.
La UIF emana istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono essere contenuti nelle
segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni, sulla relativa tempistica e sulle
modalità di tutela di riservatezza del segnalante.
Inoltre, al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti
obbligati, la UIF emana, ora direttamente, indicatori di anomalia e diffonde specifici
modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali.
Alla UIF, come alla GdF, spettano anche poteri di controllo ispettivo, volti ad accertare il
rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione alla UIF o
di acquisire specifici dati e informazioni.
In materia di omesse segnalazioni di operazioni sospette, sono stabilite competenze
sanzionatorie parallele del Ministero dell'economia e finanze e delle Autorità di vigilanza di
settore, a seconda che la violazione sia contestata a una persona fisica o a una persona
giuridica. Nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere
disposta la pubblicazione del decreto sanzionatorio.

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