Il reato di comparaggio: Tra l’inefficacia della norma e la disinformazione dei cittadini. A cura di Dr. Valerio Ciani, discente del Master Anticorruzione, Terza Edizione.
Il termine Comparaggio, nell’Ordinamento Giuridico Italiano, sta ad individuare la condotta penalmente rilevante tenuta da un medico e/o un farmacista che stringa un accordo illecito con un’azienda farmaceutica al fine di favorirne la vendita dei prodotti a fronte di pagamento o promessa di danaro o qualsivoglia altra utilità, per se o per terzi.
Tale pratica è una strategia di marketing particolarmente aggressiva che viene posta in essere dalle aziende farmaceutiche ogni qual volta un nuovo medicinale lanciato sul mercato non risulti essere un prodotto competitivo, questo perché pur avendo un effetto analogo a quello di altri farmaci ha un prezzo troppo elevato e quindi non concorrenziale.
Il reato di Comparaggio, introdotto per la prima volta in Italia con il R.D. n. 1265/1934 e oggi regolamentato ex D.Lgs. n. 216/2006, risulta essere una fattispecie di reato affine e concorrente con il reato di Corruzione, in quanto alla sua base si ritrova la censura di un accordo collusivo a contenuto patrimoniale tra un soggetto privato e un soggetto che svolge attività di rilevanza pubblica.
Lo schema tipico del reato di Corruzione basato sul pactum sceleris è, quindi, pienamente riprodotto nel reato di Comparaggio in quanto secondo la legge e la giurisprudenza penale il medico convenzionato e il farmacista risultano essere qualificabili rispettivamente come Pubblico Ufficiale, ex art. 357 c.p. (Cassazione Penale sentenza n. 29788/17) e come incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p. (Cassazione Penale sent. n. 7761/87; Cassazione Penale n. 4525/1991).
Dalla lettura degli artt. 147 e 123, D.Lgs. n. 216/2006, e degli artt. 318 e 319 c.p. risulta pienamente evidente la differente portata dei due reati.
Il Comparaggio e la Corruzione, se pur assimilabili e concorrenti l’un con l’altro, coprono una platea diversa di soggetti, infatti, il primo verrà in essere tutte le volte in cui la condotta censurata venga realizzata da medici o farmacisti, per il secondo, invece, sarà necessario che la dazione o la promessa di danaro o di altre utilità risulti legata allo svolgimento della specifica attività di rilievo pubblico, dalla quale ne scaturisce la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
Diversi risultano anche gli interessi posti a fondamento delle due fattispecie di reato, infatti, mentre la normativa contro la Corruzione ha quale scopo principe la tutela della Pubblica Amministrazione contro condotte disoneste di pubblici ufficiali infedeli, la normativa sul Comparaggio è posta, dal legislatore, a presidio della correttezza nella produzione e nel commercio di medicinali.
A quanto sopra va aggiunto che il fenomeno del Comparaggio riprodotto in modo ampio e sistematico ha come effetto quello di produrre conseguenze negative anche in capo alla salute del paziente, il quale si vede leso ogniqualvolta esigenze di vendita del prodotto farmaceutico inducano il professionista sanitario a far prescrizioni non necessarie o aventi ad oggetto farmaci particolarmente costosi.
Il Comparaggio può trovare fondamento non solo nella collusione tra case farmaceutiche e medici o farmacisti, ma anche nell’accordo illecito stipulato tra questi ultimi due soggetti.
L’accordo fraudolento tra farmacista e medico ha lo scopo di permettere al primo di ottenere il maggior numero di ricette mediche sottraendo clienti alle altre farmacie, compiendo una vera e propria forma di concorrenza sleale, e al secondo di ottenere in cambio somme di danaro o altri vantaggi, come, ad esempio, viaggi totalmente pagati, nuovi pazienti, ovvero l’utilizzo in totale gratuità di locali di proprietà dell’esercizio farmaceutico a scopo ambulatoriale.
Le modalità con cui il reato di Comparaggio tra medici e farmacisti può prendere forma sono le più varie: dalla semplice azione del medico curante che consiglia, abusando della fiducia del suo paziente, una specifica farmacia per l’acquisto di uno specifico prodotto, alla pratica diffusa per la quale il medico consegna direttamente la ricetta alla farmacia di “fiducia” nella quale il paziente è costretto a recarsi, finanche, nei casi più gravi, ad arrivare al punto in cui è il farmacista ad indicare al medico quali farmaci prescrivere.
Per quanto le condotte su descritte e tenute da medici e farmacisti risultino giuridicamente e socialmente riprovevoli e censurabili, purtroppo, il Comparaggio resta una fattispecie di reato di difficile dimostrabilità, delineandosi un caso di vera e propria probatio diabolica, poiché è necessario riuscire a dimostrare che non sussista alcuna possibilità che il medico abbia prescritto un tipo specifico di medicinale, invece che un altro, per considerate motivazioni terapeutiche, oltre al fatto che tale reato è caratterizzato da un termine di prescrizione particolarmente breve destinato a inibire ogni tentativo di accertamento del medesimo.
Ancora una volta il sostanziale fallimento della singola strategia della repressione, poiché la normativa penale già difficilmente applicabile null’altro è che una extrema ratio interveniente ex post al consumarsi dell’evento lesivo, richiede e impone la predisposizione di una strategia della prevenzione.
In Italia, seguendo la scia delle guidelines adottate negli USA, al fine di prevenire questo fenomeno, oltre all’introduzione di specifiche censure previste dai Codici Deontologici degli Ordini Professionali di medici e farmacisti (artt. 30, rubricato “Conflitto di Interessi”, e 31, rubricato “Accordi illeciti nella prescrizione”, del Codice di Deontologia Medica della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nonché gli artt. 17, rubricato “Comparaggio e altri accordi illeciti”, e 18, rubricato “Divieto di accaparramento di ricette”, del Codice Deontologico del Farmacista della Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani), si è iniziato ad assistere all’adozione di linee guida applicative delle norme pocanzi richiamate, come ad esempio la “Linea-Guida inerente l’applicazione dell’art. 30 del Codice di Deontologia Medica”.
Le Linee Guida e i Codici Deontologici, però, pur avendo una funzione di sensibilizzazione della categoria professionale risultano essere strumenti insufficienti e inadeguati perché dotati di una scarsa efficacia vincolante, sanzionabili solo a livello disciplinare e operanti solo a livello etico. A sostegno di questi si è assistito, quindi, all’adozione da parte delle singole Regioni di una politica di spesa sanitaria orientata al farmaco generico, accompagnata dal controllo dell’attività svolta dal sanitario mediante l’utilizzo di sistemi di refertazione informatica e di tracciabilità delle ricette. Il Legislatore Nazionale, inoltre, ha introdotto l’obbligo per i medici, ex art. 15, com. 11-bis, D.L. n. 95/12, convertito in L. n. 135/12, di indicare nella ricetta il nome del solo principio attivo mantenendo, però, la facoltà di specificare la denominazione commerciale del farmaco.
Nonostante le soluzioni adottate il Comparaggio continua ad essere un fenomeno fortemente diffuso e difficilmente individuabile e questo perché le prescrizioni mediche non sono conosciute da soggetti diversi dal paziente, il quale non ha alcuna consapevolezza, comprando il farmaco prescritto, di essere parte fondamentale nella realizzazione dell’accordo illecito.
Il paradosso maggiore è rappresentato dal fatto che pur essendo il cittadino la principale vittima di questo sistema corruttivo il più delle volte non presenta alcuna segnalazione delle irregolarità di cui è testimone sia perché tale prassi viene percepita come una condotta accettabile, sia perché lo stesso pazziente non è a conoscenza dell’esistenza di un simile reato.
Ancora una volta, quindi, la strategia della prevenzione, coordinata a quella della repressione, deve e dovrà necessariamente passare per politiche di informazione e sensibilizzazione dirette alla collettività dei cittadini risultando l’aspetto culturale come unico strumento fondamentale per arginare una simile piaga sociale.