La riforma della corruzione tra privati
Articolo Avv. Silvia D’Ambrosio, discente della prima edizione del Master Anticorruzione.
Alla fine deI 2015, la Commissione europea ha invitato l’Italia a segnalare le misure attuative della decisione quadro 2003/568/GAI, considerato che il termine ultimo di adeguamento nazionale era il 22 luglio 2005, delineando la possibilità di avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Pertanto, nel marzo 2016, il Governo italiano ha segnalato alla Commissione europea sia l’esistenza nell’ordinamento del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 del Codice Civile sia la non piena conformità ad alcuni articoli della decisione quadro 2003/568/GAI.
Il 14 aprile 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, che mira a rendere la normativa italiana conforme alle previsioni della decisione quadro sopra menzionata.
Il decreto legislativo in esame, infatti, ha dato attuazione alla delega prevista dall’art. 19 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015) recependo la decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. L’intervento si inserisce nel quadro di un processo di adeguamento dell’ordinamento interno a fonti internazionali volte a favorire l’introduzione di nuove fattispecie di reato, ad inasprire le pene dei reati già previsti e a disciplinare modelli organizzativi volti a prevenire il fenomeno corruttivo quali la Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione internazionale di Merida del 2003 e le Convenzioni di Strasburgo del 1999.
La novella legislativa, con specifico riferimento al reato di cui all’art. 2635 del Codice Civile “Corruzione tra privati”, estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato – oltre coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo – coloro che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati. Si è poi trasformata la fattispecie da reato di danno a reato di pericolo in quanto è stato eliminato il riferimento alla necessità che la condotta cagioni “nocumento alla società”. Sono state ampliate le condotte attraverso cui si perviene all’accordo corruttivo includendo, nella corruzione passiva, la sollecitazione del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto intraneo. È stata estesa, inoltre, la fattispecie di corruzione attiva all’offerta delle utilità non dovute da parte dell’estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto intraneo. Inoltre, tra le modalità della condotta, è prevista la commissione della corruzione per interposta persona.
Altra novità consiste nell’introduzione dell’art. 2635 bis del Codice Civile, che punisce la “Istigazione alla corruzione tra privati” ossia chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta agli intranei, nonché a chi svolge un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Inoltre, è stato introdotto l’art. 2635 ter del Codice Civile che disciplina le pene accessorie, stabilendo che la condanna per il reato di corruzione tra privati importa l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi.
Infine, è stato modificata la lettera s-bis) dell’art. 25 ter comma 1 (contenente l’elenco dei reati societari) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” prevedendo che per il delitto di corruzione tra privati (art. 2635, terzo comma, c.c.), la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione (art. 2635 bis, primo comma, c.c.), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive.
Il decreto legislativo n. 38 del 2017 rappresenta una tappa importante nel processo di allineamento della corruzione tra privati alle indicazioni internazionali. Si tratta di un percorso non ancora ultimato di cui si apprezzano i miglioramenti apportati alla fattispecie penale con l’estensione dei soggetti interessati e delle condotte corruttive e istigatrici, la focalizzazione del disvalore sul patto corruttivo, nonché il potenziamento del sistema sanzionatorio sul fronte dalle pene accessorie e dalle sanzioni per illeciti amministrativi da reato degli enti.