Lotta alla corruzione e all’illegalità tra Legislazione Antimafia e Misure di Prevenzione Patrimoniali. Articolo a cura della Dr.ssa Antonietta Lauso, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

I governi hanno fatto progressi nell’affrontare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità sia a livello nazionale che attraverso accordi internazionali quale la  Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione. In Italia per la lotta alla corruzione e all’illegalità sono stati adottati:1)per le imprese il D.lgs. n.231/2001 che prevede l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo e 2)per la Pubblica Amministrazione la Legge n. 190 del 2012 che prevede l’adozione dei Piani Triennali per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. Oltre a tali normative che prevedono una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità molto importanti sono le norme del Codice Antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali (D.lgs n. 159 del 2011 e successive modifiche) ovvero le norme indirizzate alla confisca dei beni delle associazioni di tipo mafioso volte a colpire i patrimoni illecitamente costituiti che rappresentano, per tali associazioni, un bene primario per la loro stessa esistenza e importanza sociale. Infatti “la spinta all’accumulazione con ogni mezzo di risorse rappresenta la finalità principale – per non dire l’unica – che spiega le scelte strategiche delle organizzazioni criminali” (Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino).

I ricavi della criminalità organizzata sono stati quantificati da Eurispes in diversi miliardi di euro e nella relazione 6° rapporto agromafie del 2019 si parla di “mafia 3.0 di organizzazioni che abbandonano l’abito “militare” per vestire il “doppiopetto” e il “colletto bianco” riuscendo così a scoprire e meglio gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell’economia e della finanza. Le nuove leve mafiose in parte provengono dalle tradizionali “famiglie” che hanno indirizzato i propri componenti, figli e parenti, agli studi in prestigiose università italiane e internazionali e in parte sono il prodotto di un “arruolamento” riccamente retribuito di operatori sulle diverse piazze finanziarie del mondo al servizio del business mafioso”.

In questo contesto, quindi, hanno particolare rilievo le misure di prevenzione patrimoniali volte ad “aggredire” i patrimoni illeciti che costituiscono una minaccia alla democrazia e alla vita dei cittadini con conseguenze dannose sulla vita quotidiana, sui rapporti sociali e sull’economia: dato che falsano la concorrenza ed i valori dei beni.

Molto esplicativo a tal riguardo è l’intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione – del 31 gennaio 2020- nell’Assemblea generale della Corte  sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 che  sulle mafie interne, tra l’altro, ha evidenziato che: – “Cosa Nostra sta manifestando la propria capacità di resistenza rispetto all’attività di repressione da parte degli organi dello Stato. In tale contesto, va rilevata la perdurante capacità dell’associazione criminale di condizionare le scelte amministrative e politiche degli enti territoriali” e ancora

– “uomini della Ndrangheta, i quali, anche grazie alla capacità di intessere rapporti, fondati più sulla corruttela che sull’intimidazione, con la politica e la pubblica amministrazione locale, garantiscono all’organizzazione lauti profitti” e infine

-“sodalizi di tipo mafioso che traggono origine dall’organizzazione sacra corona unita e che, sfruttando la forza di intimidazione e la conseguente condizione associativa, continuano a manifestare, attraverso la capillare suddivisione delle aree su cui esercitare le attività illecite e la sempre più frequente infiltrazione all’interno della pubblica amministrazione, un allarmante capacità di controllare il territorio” .

Oggi, quindi, viene riscontrato un crescente utilizzo sistematico dei metodi corruttivi e collusivi verso la Pubblica Amministrazione, soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici, da parte della mafia che costituisce, prima di tutto, un modo di vivere, e un “comune sentire, costituito dalla condivisa consapevolezza dell’appartenenza di ciascuno di essi ad una stessa organizzazione, vista innanzitutto come un organismo unitario. Questo fattore identitario, costituito dal senso di appartenenza a una stessa organizzazione unitaria, per il cui <bene comune>, sia pure criminale, tutti i suoi componenti sono impegnati” (Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino).

Bisogna, comunque, sempre tenere presente che il “Bene Comune” criminale delle associazioni mafiose per definizione esclude il rispetto dei principi fondamentali e i diritti inviolabili della persona alla base di una vita dignitosa (caratterizzata soprattutto dalla libertà di scelte e dalla libera manifestazione del proprio pensiero). A tal proposito nel libro “Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie” edit. Melampo di M.Cozzi si legge che: “In Cosa Nostra è tutto fasullo: soldi, onore e rispetto. Tutto fasullo. Una Cosa inutile” “Per entrare in Cosa nostra …. Devono capire il tuo temperamento, come la pensi, come ti comporti, se sai parlare, se sai mantenere i segreti…ti danno degli appuntamenti ma solo per vedere se sei preciso, se rispetti le regole…La verità è che i mafiosi si creano un Dio che li giustifica sempre su tutto”.

Il legislatore a partire dal 1982 per rispondere all’esigenza di contrastare l’attività delle organizzazioni criminali ha indirizzato la propria strategia verso l’aggressione dei patrimoni illeciti attraverso l’adozione della Legge n. 646 del 1982 (c.d. Legge Rognoni-La Torre)– alcuni giorni dopo la strage del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa -introducendo l’innovativo istituto delle misure di prevenzione patrimoniali – sequestro e confisca- diretto a sottrarre i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dalla L. n. 575 del 1965 ( tale norma ampliava l’istituto delle misure di prevenzione personali nei confronti dei soggetti c.d. “pericolosi semplici”).

La suddetta legge scaturisce dal disegno di legge che era stato presentato tempo prima dall’onorevole Pio La Torre: aveva proposto con altri una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa art. 416 bis c.p. e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali-  ovvero una normativa che prevedeva il sequestro e la confisca dei beni ai mafiosi.

A partite dalla legge “Rognoni-La Torre”, dalle successive norme in materia di sicurezza pubblica c.d. “pacchetto sicurezza” (D.L. n. 92 del 2008 convertito dalla Legge n. 125 del 2008) e dal recente “Codice Antimafia” (D.lgs n. 159 del 2011 e successive modifiche) che riordina la normativa in materia vediamo che si sono susseguiti diversi interventi legislativi volti ad ampliare gli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti e di  contrasto alle organizzazioni criminali; da questo punto di vista possiamo affermare che si ha costantemente presente quanto diceva Falcone: “bisogna seguire il denaro” per individuare le organizzazioni criminali.

Dopo la legislazione voluta da Pio La Torre è possibile espropriare i patrimoni dei mafiosi illecitamenti acquisiti perché nel processo di prevenzione a differenza del normale processo penale colui che è indiziato di appartenere alla mafia deve dimostrare la liceità dell’accumulo dei patrimoni in sequestro.  La disciplina in tema di prevenzione autorizza la confisca su indizi inerenti la sproporzione fra i patrimoni accumulati e l’effettiva potenzialità reddituale del soggetto sospettato di appartenere ad una organizzazione criminale.

La Corte europea ha ritenuto che la confisca italiana dei patrimoni mafiosi prevista dalla normativa sulle misure di prevenzione (spesso criticata dalla dottrina) con la valorizzazione dell’elemento della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio di cui si abbia l’effettiva disponibilità è necessaria per contrastare le organizzazioni criminali mafiose che risultano ramificate in vaste zone del territorio nazionale e che grazie alla disponibilità di ingenti somme di denaro potrebbero anche mettere in pericolo lo stato di diritto (tratto da “Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino).

Il Codice Antimafia art. 24 in parte così testualmente recita in merito alla confisca: “Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego”.

Oggi, quindi, possiamo evidenziare che le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono uno degli strumenti privilegiati per aggredire il patrimonio illecito e per cercare di condurlo su “binari leciti”;  possiamo dire che viene effettuato il “processo al patrimonio” per verificarne l’effettiva provenienza; “si è passati dal colpire la pericolosità della persona a quella del bene in sé e in questo modo si è anche giustificata la possibilità di sequestrare e confiscare i beni di persone addirittura dopo la morte” (Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino). Le misure di prevenzione patrimoniali-sequestro e confisca- in caso di morte possono essere applicate anche nei confronti degli eredi o aventi causa (art. 18 Codice Antimafia) aspetto molto importante per la tutela dell’economia legale.

Inoltre, bisogna considerare che sono confiscabili non soltanto i beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto, ma anche quelli entrati nel suo patrimonio in un momento successivo, purchè risulti che tali acquisti siano stati effettuati con la “provvista” accumulata grazie all’attività delittuosa. Altrimenti afferma la Corte Suprema di Cassazione “si determinerebbe di fatto una sorta di “condono” per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attraverso la provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità. Il che a ben guardare, evocherebbe ciò che l’ordinamento ha legislativamente inteso “scardinare”: vale a dire la sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabilità nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale” (Corte Suprema di Cassazione Sez.II, sent. n. 14165 del 2018).

I beni dopo la confisca definitiva di prevenzione sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45 Codice Antimafia) per il riutilizzo sociale per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre pubbliche amministrazioni. Le aziende sono mantenute nel patrimonio dello Stato: possono essere destinate dall’Agenzia (nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) all’affitto a titolo oneroso o gratuito (ad esempio a cooperative di lavoratori dipendenti dell’azienda confiscata)- privilegiando, comunque, le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali- alla vendita o alla liquidazione quando le altre due possibilità risultino inapplicabili o qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico ( art. 48  codice Antimafia).

E’ stata snellita la procedura volta a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa sequestrata o confiscata, mediante la sospensione degli effetti della documentazione antimafia interdittiva dalla nomina dell’amministratore giudiziario (art. 34 bis codice antimafia). La confisca sopra indicata ha delineato uno spartiacque verso la conversione alla legalità di patrimoni illeciti; in presenza di aziende economicamente recuperabili nel mercato, in condizioni di legalità, bisogna impegnarsi nella ricerca di nuove modalità idonee a garantire la continuità dell’azienda (come l’individuazione di specifiche agevolazioni fiscali e di credito) al fine di salvaguardarne sia la ricchezza economica che i posti di lavoro (eliminando ogni possibile riferimento al modo di dire che: la mafia- criminalità organizzata-crea lavoro e lo Stato fa fallire le aziende confiscate). La confisca dei “beni” illecitamente costituiti rappresenta uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche mafiose corruttive perché è uno strumento che mira ad indebolire le organizzazioni criminali colpendoli nel loro bene primario ed essenziale per la loro stessa esistenza: il patrimonio. E’ importante, in tal senso, non solo la confisca dei “beni” ma anche la confisca degli “uomini” appartenenti alle organizzazioni criminali in quanto ogni vita sostenuta durante la lenta e difficile risalita alla vita legale “è un bene confiscato alle mafie. Anzi, il più prezioso”. (M.Cozzi “Ho incontrato Caino” edit. Melampo).

In ogni contesto di produzione per il mercato o di produzione per l’erogazione è necessario impegnarsi nel perseguimento dei rispettivi interessi primari tenendo sempre presente ed applicando, prima di tutto, le misure di prevenzione della corruzione costituendo in tal modo ab origine un blocco a possibili infiltrazioni mafiose –ad infiltrazioni della c.d. mafia 3.0 che vede la corruzione come uno strumento privilegiato per inserirsi nell’economia legale -al fine di garantire l’effettivo perseguimento e valorizzazione del “Bene comune”.

Fermo restando che mafia e corruzione sono due cose diverse, importanti sono le parole di Papa Francesco sulla corruzione: “diventa decisivo opporsi in ogni modo al grave problema della corruzione che, nel disprezzo dell’interesse generale, rappresenta il terreno fertile nel quale le mafie attecchiscono e si sviluppano” e ancora che “la corruzione avvilisce la dignità della persona e frantuma tutti gli ideali buoni e belli. Tutta la società è chiamata ad impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione che, con l’illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti”. Le organizzazioni criminali si possono vincere come diceva Falcone “non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” ed anche della società.

 

avatar

sull'autore ()

Lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *