Il comparaggio nel settore sanitario. Articola a cura della Dr.ssa Valentina Aldegheri, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli studi di Roma Tor Vergata
Il modulo del Master Anticorruzione del mese di gennaio aveva come tematiche:
“Rapporto tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio falso in bilancio”
Durante questo modulo, una lezione ha destato il mio interesse: ossia quella tenuta dal Dott.Francesco Venditti dal titolo “Il comparaggio nel settore sanitario e gli altri fenomeni di corruzione”.
Durante la sua lezione, il Prof. Venditti ha parlato del settore sanitario e del fenomeno della corruzione.
Nello specifico, si tratta del Decreto Legislativo 219/2006 e quindi il fenomeno corruttivo nel settore sanitario. Oltre a questo, il Dott. Venditti ha anche illustrato il fenomeno del comparaggio in ambito sanitario.
Personalmente, ho trovato questa tematica molto interessante per vari motivi:
prima di tutto, il settore farmaceutico è il settore dove opero per molti anni e di conseguenza ho potuto capire meglio questa tematica.
In sintesi, questo documento illustrerà il Decreto Legislativo 219/2006 “(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), nello specifico gli articoli 123 e 147. Leggendo la normativa, si evince che ci sono dei criteri ben precisi al fine di dichiarare reato di comparaggio, e altri ove non sussiste.
Dopo aver fatto una sintesi della normativa e degli articoli sopra menzionati, il seguente documento ha l’obiettivo di porsi la seguente domanda: quando può essere considerato reato di comparaggio? Questo quesito verrà analizzata in questo documento e conseguentemente verrà illustrata una conclusione.
1.Transparency International e la percezione della corruzione
Durante la lezione del Dott. Venditti, ha sottolineato che il settore sanitario è sempre stato un ambito a rischio corruttivo specialmente per quanto riguarda i rapporti con le case farmaceutiche e i medici. I casi più comuni sono rappresentati dai rapporti tra gli informatori scientifici e i medici, per quanto riguarda la vendita dei loro prodotti. Oltre a questo, il fenomeno corruttivo si manifesta quando un’azienda farmaceutica vuole invitare un medico ad un evento e corromperlo offrendogli regalie che violano il codice deontologico di Farmindustria.
Questi casi di corruzione avvengono sia nel settore privato che in ambito pubblico. Tenendo presente questo fenomeno, è importante chiedersi qual è il livello di corruzione del nostro paese e ci sono stati dei miglioramenti.
Per quanto riguarda la percezione della Corruzione in Italia, Transparency International stila da sempre una classifica mondiale.
Infatti, Transparency International evince che “l’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2019 classifica l’Italia al 51° posto nel mondo con un punteggio di 53/100.
Il nostro Paese guadagna solo un voto in più rispetto alla scorsa edizione, lasciando la sufficienza.
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Inoltre, Transparency International evidenzia che, “la criminalità organizzata ancora spadroneggia nel nostro Paese, preferendo spesso l’arma della corruzione che oggi ha assunto forme nuove, sempre più difficili da identificare e contrastare efficacemente”2.
Questo dato indica che anche se il nostro paese si sta muovendo verso la creazione di nuove normative e regolamenti, il monitoraggio per combattere la corruzione è ancora molto lontano.
Il prossimo paragrafo prenderà in considerazione il tema che ha illustrato il professore durante la sua lezione, ossia la corruzione in ambito sanitario specificatamente quando può sussistere reato in questo ambito.
Prima di rispondere a questa domanda, la normativa di riferimento che verrà presa in considerazione è il Decreto Legislativo 219/2006 e gli articoli menzionati nell’ introduzione.
2.Il comparaggio nel settore sanitario: il D. Lgs. 219/2006
Come già enunciato precedentemente, questo documento ha l’obiettivo di analizzare il Decreto Legislativo 219/2006 nello specifico gli articoli 123 e articolo 147.
Analizzando l’articolo 123 del Decreto legislativo, esso recita “1. Nel quadro dell’attività di
informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere,
offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e
siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico e dal farmacista.
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al
medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del più difficili da identificare e contrastare efficacemente”.
Questo dato indica che anche se il nostro paese si sta muovendo verso la creazione di nuove normative e regolamenti, il monitoraggio per combattere la corruzione è ancora molto lontano.
Il prossimo paragrafo prenderà in considerazione il tema che ha illustrato il professore durante la sua lezione, ossia la corruzione in ambito sanitario specificatamente quando può sussistere reato in questo ambito.
comma 1 3.
Come si può capire, l’articolo 123 del D. Lgs. 219/2006 mette in evidenza le regole del medico e del farmacista i quali sono entrambi punibili come vedremo successivamente.
Quindi, l’articolo 147 recita che “«Chiunque, in violazione dell’articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell’articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell’articolo 123, si applica la sanzione dell’ammenda da quattrocento euro a mille euro».
In sintesi, l’articolo 147 descrive l’azione corruttiva e a chi è applicabile la eventuale sanzione.
In sintesi, è importante sottolineare che, il fenomeno corruttivo può avvenire tra le case farmaceutiche e i medici i quali tendono a mettersi d’accordo al fine di favorire dei prodotti specifici rispetto ad altri.
Dopo aver analizzato i due articoli fondamentali, la definizione di comparaggio è fondamentale al fine di rispondere alla domanda che viene posta nell’introduzione.
Questo reato viene chiamato: reato di comparaggio.
In sintesi, come possiamo definire il reato di comparaggio? Al fine di definire il reato di comparaggio, è importante sottolineare che, questo è un reato diffuso specialmente negli ospedali e nelle case farmaceutiche.
Si definisce comparaggio la “pratica illecita commessa da medici, farmacisti e veterinari allorquando stringono un accordo con un’azienda farmaceutica al fine di favorirne la vendita4.
Dunque, è comparaggio l’intesa tra un medico e un’azienda farmaceutica in base alla quale il medico riceve del denaro (o altri vantaggi) per prescrivere ai propri pazienti il farmaco prodotto proprio da quella casa farmaceutica. In sintesi, questo fenomeno riguarda i medici, farmacisti, veterinari o altri operatori sanitari i quali accettano denaro, premi, regali, viaggi dall’industria farmaceutica in cambio della prescrizione di determinati farmaci o strumentazione diagnostica piuttosto che di altri.
Inoltre, è importante sottolineare che il fenomeno del comparaggio sottolinea un interesse economico e non semplicemente soddisfare le esigenze del paziente e di conseguenza l’arricchimento dell’azienda farmaceutica.
Dopo aver illustrato il Decreto legislativo di rifermento, è rilevante notare che le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell’articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.
Prima di concludere la mia ricerca relativa al comparaggio nel settore sanitario, vorrei sottolineare che, durante le lezione del Prof. Venditti, ha illustrato la sentenza Cassazione Penale n. 51946 del 16 novembre 2018) il quale evidenzia che “la Corte di Cassazione (sentenza 16 novembre 2018, n. 51946) il quale condannando il socio accomandatario e amministratore di una s.a.s. per aver, in concorso con altri, allo scopo di agevolare la diffusione dei prodotti ad uso farmaceutico, nella specie integratori alimentari, distribuiti dalla società indicata, posto in essere regalie, dato denaro o assicurato utilità economiche a medici del S.S.N. (c.d. reato di comparaggio)”5. Tale reato non sarebbe configurabile perché’ c’è stata la prescrizione di semplici integratori alimentari.
3.Conclusione
Questa ricerca ha voluto, in maniera sintetica, prendere in considerazione il concetto di comparaggio analizzando quando può essere considerato un reato. Quindi la domanda che viene posta è:in quali casi e configurabile la fattispecie astratta del delitto di comparaggio previsto e punito dall’art. 147 com.5 cosiddetto codice del Farmaco? Il comparaggio è reato se il medico, il farmacista o il veterinario si impegnano a favorire la diffusione di un determinato medicinale dietro la consegna o la semplice promessa di un qualsiasi vantaggio (non necessariamente di denaro).
Quindi il reato scatta se c’è l’accordo fra le parti. In sintesi, se il medico non accetta niente in cambia della promozione del farmaco, il reato non sussiste. Oltre a questo, un altro quesito è la vendita di parafarmaci mediante la promessa o la dazione di utilità economica e penalmente punibile? Dopo aver analizzato gli articoli menzionati sopra, possiamo dire che non può essere considerato reato in quanto si tratta di parafarmaci.
Dopo aver risposto a questo quesito, sarebbe fondamentale porci un’altra domanda, quali possono essere le azioni correttive al fine di evitare questi reati? Il Dott. Venditti illustra nella sua slide che una soluzione potrebbe essere quella della creazione di «sportelli anticorruzione» tramite i quali effettuare segnalazioni anonime.
1 “Transparency International “https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/”
ancora lontana e molti problemi strutturali irrisolti”.
2 “Transparency International “https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/ 3 https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19131-123.htm
loro prodotti a fronte del pagamento o della promessa di danaro o di qualsivoglia altre utilità, per sé o per terzi”.4
4 https://www.laleggepertutti.it/362716_il-reato-di-comparaggio
5 http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/12/11/escluso-il-reato-di-comparaggio-in-relazione-agli-integratori-alimentari
Referenze:
• Medico e le leggi, “Articolo 123 – Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura”
https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19131-123.htm;
• Mariano Acquaviva, “Il reato di comparaggio” 1 febbraio 2020 https://www.laleggepertutti.it/362716_il-reato-di-comparaggio”;
• Transparency International, “Indice di Percezione della Corruzione 2019: l’Italia sale al 51° posto nel mondo”
https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/;
• Redazione Wolters Kluwer, 11 dicembre 2018 “Escluso il reato di comparaggio in relazione agli integratori alimentari
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/12/11/escluso-il-reato-di-comparaggio- in-relazione-agli-integratori-alimentari;
• Lezione slide Cap. Francesco Venditti.