La Disciplina del Codice Appalti: Il nuovo Regolamento Unico rappresenta un ritorno al passato? Articolo a cura della Dr.ssa Laura Aliberti, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 14 ottobre 2019 0 Commenti

Entro il 16 ottobre 2019 dovrà essere predisposto un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del nuovo codice appalti, le linee guida e i decreti adottati. Diventano operative una serie di modifiche al codice che influenzano le sorti della «soft regulation» nel complesso e magmatico mondo degli appalti.

14 OTTOBRE 2019

Con la conversione in legge del decreto Sblocca cantieri diventano operative una serie di modifiche al Codice appalti che influenzano fortemente il sistema delle fonti. In particolare, come previsto dal comma 27-octies, art. 216 del D.Lgs. n. 50/2019 (c.d. Codice dei contratti), introdotto dall’articolo 1, comma 20, lettera gg 4) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Sblocca Cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro il 16 ottobre 2019 dovrà essere predisposto un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del nuovo codice, le linee guida e i decreti adottati.

Si afferma un ritorno al binomio Codice-Regolamento che, tuttavia, non determina un superamento del sistema fondato sulle Linee Guida ANAC e i singoli Decreti Ministeriali (in particolare del Ministero delle Infrastrutture) ma, ne limita il campo di regolazione in merito a diversi aspetti applicativi e operativi del Codice dei contratti. Specificatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia i decreti ministeriali e le linee guida relative alle materie indicate dal comma 27-octies, art. 216 e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento:

Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.

Qui di seguito, si elencano le Linee Guida ANAC che si incrociano con le suddette materie e cessano di avere efficacia con l’entrata in vigore del regolamento:

1- Linee Guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni;

2 – Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

3- Linee Guida n. 1 – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – 2^ revisione, aggiornate con Delibera n. 417 del 15/05/2019.

Eppure, il comma 27-octies, art. 216, oltre a determinare il superamento, in parte, delle Linee Guida Anac e dei decreti ministeriale, descrive la capacità normativa del Regolamento Unico, di fatto, dunque, limita il suo potere di regolamentazione, individuando le materie sulle quali esso dovrà intervenire. Comunque, nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico (presunto per il 16 ottobre 2019) nello stesso comma 27-octies è previsto che le Linee guida e i decreti disciplinanti le materie in questione rimangono in vigore o restano efficaci.

In conclusione, l’avvento del regolamento unico, sullo stile del precedente D.P.R. n. 207 del 2010, rappresenta un duro colpo all’impostazione della soft regulation che aveva contraddistinto il Codice Appalti del 2016. In prima battuta, l’utilizzo di una regolazione maggiormente operativa e caratterizzata da un linguaggio più comprensibile, non sembra aver consentito un’effettiva semplificazione della disciplina normativa in materia di contratti pubblici, viceversa il quadro normativo si prospetta sempre più complesso e variegato.

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