“Che le cose siano così, non vuol dire che debbano andare così…” Articolo a cura della Dr.ssa Elena Corona, dicente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

La corruzione altro non è che un reato contro il futuro e la democrazia di un Paese. E’ furto di futuro perché comporta la cd. “fuga di cervelli”, comporta una riduzione/elusione della concorrenza con conseguente scarsa qualità di beni e servizi, comporta altresì minore investimento nella ricerca.

E’ un reato contro l’economia, perché mina la stabilità dell’economia sostenibile. Peraltro, in un Paese “corretto” le imprese crescono il 25% in più rispetto a quelle che operano in un Paese “corrotto”.

In fondo, è vero, l’Italia è il Paese della corruzione, ma è anche il Paese dell’anticorruzione. Molto si è fatto per combattere questo male sociale, tanto che i nostri istituti, come il Modello 231 e l’ANAC, sono stati molto apprezzati a livello internazionale e presi come modelli da imitare in vari Paesi, anche oltreoceano. Perché è così che funziona, si crea una sorta di circolo virtuoso in cui a livello globale si analizzano le best practices dei singoli Stati membri aderenti alle varie Organizzazioni contro la Corruzione (tra cui OCSE, UNCAC, GRECO, G 7, G 20) per poi diffonderle, al fine di omologare la cultura e la legislazione anticorruzione, tra i vari Paesi.

Al riguardo, bisogna riconoscere l’importanza della diplomazia giuridica che ha consentito tale scambio di best practices a livello europeo e globale.

Sicché, adottando una logica di sistema, si è cercato di combattere la corruzione su vari livelli: nazionale, europeo e transnazionale. Di fondamentale importanza è stata la Convenzione delle Nazioni Unite per l’Anticorruzione, adottata dall’Assemblea Generale a Merida il 31 ottobre 2003, con la Risoluzione 38/4, ed entrata in vigore il 14 dicembre. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la Legge n. 116/2009. Si tratta della prima Convenzione internazionale che si è occupata di misure preventive contro la corruzione – non solo come definita penalmente, bensì intesa in senso ampio come maldministration. Nello specifico, l’art. 6 prevede che ogni Stato deve avere un organo di prevenzione che sia dotato di indipendenza, di mezzi e personale necessario per l’adempimento del proprio ruolo istituzionale. Di talché, l’Italia ha istituito l’ANAC, autorità amministrativa indipendente, nata con la Legge n. 190/2012 sotto il nome di CIVIT; in seguito al D.L. n. 90/14 ha ridefinito le competenze dell’ente, trasferendo all’ANAC i compiti e le funzioni dell’AVCP. E nell’ultimo quinquennio molto si fatto in termini di prevenzione della corruzione.

Nello specifico, con il DPR n. 62/2013 è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – che contiene un nucleo minimo di regole di condotta da adattare nell’ambito delle singole amministrazioni; è stata posta molta attenzione al problema del conflitto di interessi, stabilendo restrizioni di ineleggibilità e incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013). Attualmente, i membri del governo e alti funzionari pubblici sono tenuti a presentare dichiarazioni che indicano le fonti di reddito, beni e posizioni esterne, unitamente ad una copia delle ultime dichiarazioni di reddito. Queste dichiarazioni devono essere pubblicate, anche per rilevare eventuali conflitti di interessi reali o potenziali. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, ogni singola amministrazione deve adottare il sito “Amministrazione Trasparente” e rendere accessibile il maggior numero di documenti. E’ stato altresì regolamentato, con il D.Lgs. n. 33/3013, il diritto di accesso civico e generalizzato, quale strumento di controllo democratico sull’operato dell’amministrazione, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione delle partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. E’ stata posta grande attenzione al problema della formazione sotto un duplice aspetto. In primo luogo, più formazione per i dipendenti pubblici, perché maggiore competenza comporta minor rischio di corruzione. In secondo luogo, la formazione è necessaria per diffondere la cultura dell’integrità e dell’etica nella società civile. Dunque, formazione non solo nell’ambito delle singole amministrazioni, ma soprattutto tra gli studenti perché la corruzione è un fenomeno sociale e la lotta deve iniziare ab origine dai banchi di scuola. In fondo, il miglior modo per reprimere la corruzione è prevenirla.

E ancora, con la L. n. 179/2017 è stata rafforzata la tutela prevista dall’art. 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego nei confronti del Whistleblower, prevedendo – tra l’altro – l’obbligo di reintegrare il dipendente che segnala illeciti che abbia subito atti discriminatori o ritorsivi, nonché la possibilità di applicare sanzioni all’ente che ha compiuto tali atti. Al riguardo, si segnala che il 16 aprile 2019 è stata approvata dal Parlamento europeo la Direttiva comunitaria che rafforza tale tutela e introduce importanti novità. Nella prospettiva comunitaria, infatti, il Whistleblowing non è più visto come uno strumento di prevenzione della corruzione, bensì come un diritto umano espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Da ultimo, va menzionata la L. n. 3/2019 che ha rafforzato il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, inasprendone le pene e rendendo più efficaci le indagini preliminari (anche se è stata confermata la figura dell’agente sotto copertura in luogo dell’agente provocatore, poiché non deve essere alterato lo sviluppo naturale del reato oggetto d’indagine); ha previsto la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale; la parte finale della legge è dedicata alle norme per assicurare la trasparenza di partiti politici, movimenti politici e fondazioni politiche.

E allora, a ben vedere, si può sempre migliorare è vero, ma bisogna riconoscere che in Italia si è fatto molto. La normativa c’è, occorre solo implementarla e monitorarne l’osservanza, tenendo presente che la corruzione “non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.” (Giovanni Falcone).

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