APPALTI: PER IL CODICE UNA RIFORMA IN TRE TEMPI

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È in vigore dal 19 aprile il cd. Decreto “Sblocca Cantieri” – il DL 32 del 18 aprile 2019, approvato in via definitiva dal Governo nel CdM n.55/2019 del 18 aprile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile – ma avrà un impatto a geometria variabile su progetti, gare e investimenti.

 

8 articoli, di cui 5 dedicati a  “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana”, che sono – con il numero S.1248 – stati assegnati alle commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente.

Modifiche volte, in parte, a semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, recependo alcune indicazioni pervenute dagli stakeholder che operano nell’ambito dei contratti pubblici, che hanno partecipato alla consultazione pubblica indetta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in parte a consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 « Non conformità dell’ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici ».

 

Delle 81 (!) modifiche apportate al codice appalti del 2016 – riepilogate da Mauro Salerno, su Il Sole 24 Ore, del 20 aprile 2019, alle pagine 1 e 5 – alcune si applicano senza alcun filtro ai progetti in corso, altre riguardano le gare di appalto bandite da oggi in poi.

Dunque potranno produrre effetti immediati sull’accelerazione delle procedure, ma bisognerà aspettare perlomeno qualche mese per valutarne l’impatto sulla spesa reale.

 

Altre modifiche ancora, come il ritorno al regolamento unico, saranno spostate in avanti: sei mesi (180 giorni) è il tempo – ottimistico è dire poco visto che vi sono316 decreti di attuazione di leggi vigenti che attendono di essere emanati – stimato per avere il nuovo regolamento vincolante, dopo il quale decadranno una serie di provvedimenti attuativi e le linee guida già in vigore, spazzando via la «soft law» dell’Anac.

 

Sono due, comunque, gli aspetti sui quali si registrano perplessità e posizioni critiche:

  1. il primo è quello del rinnalzamento a 200mila euro della soglia al di sotto della quale i funzionari pubblici potranno affidare i lavori senza gara, dimostrando solo di aver richiesto il preventivo a tre imprese, nella considerazione che “… non sono questi – secondo il presidente Cantone – gli appalti che rappresentano il problema del Paese…”
  2. il secondo è quello dell’ampliamento del subappalto, tenuto conto che l’Europa ci ha chiesto di essere meno rigorosi “… anche perché forse – osserva sempre il Presidente Cantone – conosce meno i rischi del subappalto …”.

Due le norme dalle quali il Governo si aspetta un effetto immediato sugli investimenti:

  1. quella sui commissari straordinari che, una volta scelta la lista delle opere, potranno by-passare qualunque impedimento burocratico per rimettere in moto i cantieri in stallo;
  2. quella che permette alle stazioni appaltanti di approvare le varianti che non fanno lievitare il costo del progetto oltre il 50% senza ripassare dal Cipe.

Un unico rischio immediato – evidenzia l’Autore – legato all’entrata in vigore repentina delle nuove regole: i bandi pubblicati da oggi (e nei prossimi giorni) che non tengono conto delle modifiche non sono validi e dovranno essere ritirati (con il codice del 2016 questo “scherzetto” mise in fuorigioco appalti per 540 milioni.).

 

 

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