Normativa antiriciclaggio nella pubblica amministrazione: Ancora molta strada da percorrere. A cura della Dr.ssa Maria Simona Mariani, discente del Master Anticorruzione, Terza Edizione.
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 19 giugno è stata pubblicata la Direttiva UE 2018/843 adottata il 30 maggio scorso, c.d. quinta direttiva antiriciclaggio, che modifica la precedente quarta Direttiva UE 2015/849, recepita dall’Italia con il d.lgs. n. 90/2017. E’ fatto obbligo ai Paesi dell’Unione di recepire la nuova direttiva entro il 10 gennaio 2020.
Si consideri che anche il GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale), identifica la diretta relazione fra corruzione e riciclaggio, evidenziando come il trittico riciclaggio-corruzione-terrorismo sia uno dei maggiori pericoli per la nostra società̀.
Sembra, tuttavia, che mentre la lotta alla corruzione sia stata negli ultimi anni al centro del dibattito parlamentare, politico e culturale del nostro paese (ma si può dire di tutta Europa), la lotta al riciclaggio non ha ottenuto la stessa attenzione, seppur corruzione e riciclaggio siano due fenomeni strettamente interconnessi.
In particolare con riferimento alle pubbliche amministrazioni, si deve richiamare il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 Settembre 2015 che individua gli “indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”. Tale decreto identifica un insieme di Indicatori di Anomalia, ovvero un insieme di controlli che la PA deve effettuare in modo puntuale su tutte le aziende (“operatori economici”) che partecipano ad appalto o erogano servizi.
La pubblica amministrazione è tenuta a individuare un soggetto “gestore” delle segnalazioni antiriciclaggio (che può coincidere con il Responsabile anticorruzione), implementare un sistema che garantisca la segretezza delle segnalazioni, definire procedure interne, formare i propri dipendenti. Tuttavia le segnalazioni che sono inviate non sono molte ed il dubbio che sorge è sulla effettiva funzionalità del collegamento tra anticorruzione e antiriciclaggio. Nell’ambito della collaborazione tra antiriciclaggio e anticorruzione dovrebbero collocarsi iniziative volte all’implementazione e all’ulteriore affinamento degli indicatori di anomalia per la pubblica amministrazione, e all’individuazione degli assetti organizzativi e procedurali più idonei a garantire in concreto la collaborazione attiva delle pubbliche amministrazioni.
Sicuramente la coincidenza del RPCT con il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio garantirebbe una visione di insieme e l’applicazione delle stesse strategie di risk-management soprattutto in una materia quale quella degli appalti che è ad elevato rischio corruzione. Come per la materia dell’anticorruzione probabilmente l’implementazione dell’importanza dell’antiriciclaggio deve partire dalla informazione e formazione dei dipendenti e della governance.
Nonostante la normativa italiana antiriciclaggio si può annoverare tra gli ordinamenti con più elevati standard internazionali, c’è ancora molto da fare sul piano dell’enforcement delle misure di controllo, sulla capacità di perseguire e punire in maniera adeguata i comportamenti illeciti e sul piano culturale.
Nella procedimentalizzazione delle attività della pubblica amministrazione che è un’attività propedeutica ed utile ai fini della prevenzione del fenomeno corruttivo serve pertanto creare procedure chiare, con responsabilità e ruoli definiti per l’antiriciclaggio, partendo come sempre dalla formazione e sensibilizzazione di chi lavora nelle aree a maggior rischio, tutelandone la riservatezza nel caso di segnalazione e promuovendo la chiarezza delle procedure da seguire.