L’Autorità Nazionale Anticorruzione interviene sugli appalti pre-commerciali.
In Italia, il programma nazionale di appalti pre-commerciali (PCP) sta crescendo anno dopo anno sia in termini di qualità che di intensità. Questo grazie all’opera costante dell’Agenzia per l’Italia Digitale che, operando in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, stazione appaltante del programma, ha attivato circa diciannove progetti pre-commerciali, trasformando il Bel Paese in uno dei più attivi Stati Membri in questo settore molto caro alla Commissione Europea.
Tuttavia questa tipologia d’appalto non è stata esente da critiche e dubbi da parte degli addetti ai lavori. Difatti, data la peculiare natura di questi appalti, che prevede una divisione di costi e risultati tra stazione appaltante ed operatori di mercato, di fatto li esclude dal Codice degli Appalti e delle Concessioni.
Ai sensi dell’articolo 158 del D.Lgs 50/2016 sono esclusi dall’applicazione del suddetto Codice tutti quegli appalti di ricerca e sviluppo il cui costo di prestazione non è interamente pagato dalla stazione appaltante ovvero quegli appalti il cui risultato non appartiene completamente alla stazione appaltante. L’esclusione dal codice concede pertanto all’appalto pre-commerciale un’elasticità del tutto estranea agli appalti “classici”.
Proprio questa elasticità ha allertato il mondo burocratico e non, costringendo il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ad intervenire sul tema per fare chiarezza sui confini in cui ci si muove quando si parla della suddetta tipologia d’appalto, al fine di evitare sfruttamenti fraudolenti o impropri dello strumento derivanti dall’esclusione dal codice.
Il Presidente Cantone ha voluto chiarificare inanzitutto la natura dell’oggetto di un appalto pre-commerciale: la ricerca e sviluppo in oggetto deve avere natura aleatoria in termini di risultato. Appalti caratterizzati da un risultato certo e ripetibile non dovrebbero pertanto rientrare nella categoria esclusa. Inoltre, Cantone ha voluto richiamare gli ambiti di applicazione del PCP elencati nel dall’art. 19, comma 1 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiungendo poi come un ulteriore utilizzo possa essere implementato in altri settori purchè rimanga “un utile, efficace e legittimo strumento di incentivo per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, in modo da soddisfare con i minor costi possibili e i tempi più rapidi esigenze pubbliche che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte”.
Il comunicato di Cantone ha certamente tracciato la linea dell’Autorità sulla realtà pre-commerciale italiana, suscitando tuttavia polemiche su alcune terminologie e fattispecie utilizzate, espresse da noti ricervcatori di settori sull’altrettanto noto ForumPa, luogo d’incontro degli addetti ai lavori in tema di Pubblica Amministrazione.
Oliviero Papa
22/12/2017
Tags: ANAC, appalti pubblici, Cantone, Pubblica amministrazione