WHISTLEBLOWING. ENTI LOCALI, RESPONSABILI ANTICORRUZIONE MERI CAPRI ESPIATORI.

 

Whistleblowing

Il disegno di legge di tutela del whisteiblower, approvato definitivamente alla Camera, delinea, in termini generali una serie di misure organizzative, che saranno meglio dettagliate da linee guida dell’ANAC, per tutelare il ruolo dei dipendenti pubblici (e privati), che segnalino azioni e comportamenti corruttivi. Si propende per l’istituzione di sistemi informativi con «strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione». In più, Quali? Come pone in evidenza un articolo redazionale su Italia Oggi del 17 novembre 2017, a pagina 35, alcune sanzioni scatteranno laddove la tutela venga violata, ma solo una sanzione è soggettivamente connessa al comportamento di chi, violando la tutela da riservare al whisteiblower, lo discrimini: in questo caso «l’Anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro».

Un deterrente contro vendette nei confronti dei dipendenti ligi al dovere.

Ma, accanto a queste sanzioni, ne scattano due, che hanno tutta l’aria di responsabilità oggettiva scaricata sulle spalle dei responsabili della prevenzione della corruzione. Infatti, se si accerti «l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi» a quelle che saranno definite dall’ANAC, l’Autorità potrà applicare al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.

Ancora, «qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro»: sanzioni, come si nota, più alte nel minimo e nel massimo di quella prevista per il compimento di atti discriminatori.

E’ evidente che le corrette e necessarie tutele del whistleblower rischiano di innescare un sistema che, oltre ad andare a caccia di chi corrompe o si fa corrompere, involontariamente si scagli contro i responsabili amministrativi, che rischiano sanzioni elevatissime e di essere trascinati in un contenzioso molto complicato, per la semplice circostanza dell’assenza di sistemi informatici adeguati alle indicazioni ANAC soprattutto nelle piccole realtà.

E, poiché i decisori della spesa non sono loro, bensì gli organi di governo, si rischia di colpire per mera responsabilità formale o oggettiva, chi non disponga concretamente nè del potere decisionale, nè delle risorse per adeguare i sistemi organizzativi agli strumenti di tutela.

La norma sembra mancare di una chiara clausola di esenzione da responsabilità per mancanza dei presupposti, o, quantomeno, di una previsione che obblighi i bilanci a riservare alla diretta gestione dei responsabili della corruzione risorse finanziarie, tecniche ed umane adeguate. Norme che eviterebbero di fare dei responsabili anticorruzione dei veri e propri capri espiatori.

Ai lettori del Sito, come nei precedenti articoli, lasciamo, come sempre, o, almeno, tentiamo di farlo, una fotografia completa, con i soli virgolettati.

Su argomenti come questo, di estrema delicatezza, è normale vi siano posizioni differenziate, a volte anche in modo significativo.

Come sempre, sarà l’applicazione pratica delle scelte e delle decisioni, soprattutto di quelle controverse, a dire chi aveva ragione.

Ci auguriamo di essere stati utili.

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