LA QUOTIDIANITÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: TRA SEMPLIFICAZIONE DECANTATA E MANCATA.

Nella categoria Eventi da su 24 settembre 2017 0 Commenti

Quella per ridurre la marea di leggi che fanno parte del nostro ordinamento e per facilitarne il linguaggio in modo da renderle accessibili ai cittadini – racconta il prof. Ainis sull’Espresso – è una lotta che dura da anni, generando, questa l’amara conclusione, prima ancora che certezze più dubbi di prima. Il quadro  attuale è infatti caratterizzato dalla non conoscenza di quali siano state nel tempo le leggi mantenute in vita  e quali invece quelle abrogate, tanto che giacciono  entrambe  “sospese” in un unico calderone.  Ne consegue un marasma di fiumi di parole, di fatto ammassate e abbandonate senza rigore logico in babiloniche torri in cui è impossibile individuarne il capo e la coda: norme  che si contraddicono o che non ne annullano espressamente altre, norme  inattuabili e via dicendo. A causa di questo scenario,  secondo Ainis, ciascun interprete è costretto nella realtà quotidiana a creare da sé la regola invece di applicare e far riferimento quella del legislatore.  

Una situazione criminogenetica, che favorisce la corruzione.

Per alcune categorie di cittadini ancor più di altre  – in particolare le persone con disabilità (di seguito PcD) –   la vita quotidiana è stata scandagliata da questi  impatti negativi.

Per le PcD la semplificazione normativa è stata molto lenta, nonostante l’evidente criticità della situazione: la legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo), in particolare, all’articolo 4 “Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici”, non sembra essere riuscita ad incidere, con la necessaria effettività, sulle disfunzionalità che attraversano la quotidianità delle PcD e a dare avvio alla necessaria riforma strutturale in linea con la normativa internazionale.

Un esempio, è quello del “contrassegno disabili” cioè il tagliando del parcheggio rilasciato alle PcD al fine di consentire la sosta in spazi dedicati e facilitazione della mobilità anche attraverso l’accesso a zone a traffico limitato:

  1. da una parte ha eliminato la duplicazione dei controlli a monte attribuendo alla Commissione medica di accertamento (dell’invalidità o handicap) l’incombenza  di riportare  nei verbali anche la condizione richiesta dal Codice della strada  – ai fini del rilascio del pass – che dispone di attuare tali verifiche  attraverso visite di accertamento con una specifica certificazione medico legale dalla quale risulti  “accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta»,   modalità tutt’ora sussistente e con alcuni Comuni che continuano a richiedere una nuova verifica in caso di cambio di residenza della PcD, nonostante dal 15 settembre 2012 sia stato introdotto il cd. “modello europeo” ;
  2. dall’altro, ha lasciato “in vita” il rinnovo quinquennale da parte del Comune di residenza, prevedendo che debba avvenire previo certificato del medico di base anche per condizioni di disabilità permanenti cioè immutabili, salve diverse determinazioni degli Enti locali (come Roma).

Ennesima “cartiera” inutile, quindi, non solo perché l’INPS ha la storia della PcD e il dato dell’esistenza in vita, ma, soprattutto, perché non elimina la possibilità di truffe.

Con due ulteriori costi: quello per trattare, gestire, archiviare la pratica; quelli “pagati” dalla PcD per gli eccessivi controlli, spesso previsti senza criteri logici, sia in termini di qualità della vita che in termini organizzativi quindi, economici.

Ma non finisce qui.

Il “contrassegno europeo” ha una parte anteriore – che si ha l’obbligo di esporre sulla parte anteriore dell’autovettura in modo da consentirne la visualizzazione da parte del pubblico ufficiale – correlata semplicemente da un simbolo grafico della disabilità e da un codice identificativo, mentre la parte posteriore è caratterizzata da nome e cognome del titolare, fototessera dello stesso e firma. Puntuali previsioni che non eliminano l’utilizzo senza la PcD di auto e passi: in estrema sintesi, una violazione del diritto alla privacy senza nessuna utilità.

A parte la considerazione che in caso di furto dell’auto, chi la ruba ha un contrassegno comunque utilizzabile e chi ha subito il furto deve ricominciare l’iter per il rilascio del duplicato.

Una considerazione finale: se è vero che il Legislatore non può regolare i singoli casi, bensì deve affrontare in una prospettiva generale le necessità emergenti dal corpus sociale, quanta burocrazia e, quindi, quanti costi, si potrebbero risparmiare  ascoltando i diretti interessati, in questo caso le PcD, per valutare le loro proposte, prima tra tutte quella di dare attuazione alle semplificazioni previste?giustizia lentajpg

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