Corte dei Conti: analisi delle sentenze di condanna in materia sanitaria

Nella categoria Analisi e Ricerche da su 20 dicembre 2016 0 Commenti

Corte dei Conti. Una analisi del dato delle sentenze (per numero e per importo) di condanna in materia sanitaria presentato annualmente in appendice alla relazione estesa del Procuratore generale della Corte dei Conti in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario alla luce delle 10 Regioni commissariate per i disavanzi sanitari tra il 2007 – 2010.

A cura del Viceprefetto Angelo Torre

La relazione del Procuratore Generale della Corte dei Conti presentata, annualmente, nell’ambito della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, fornisce l’occasione per una analisi delle pronunce  che il giudice contabile ha emesso, lo scorso anno,  in materia sanitaria.

Quanto sopra  si presenta di particolare interesse atteso che, come specificato nella relazione, le pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti in materia sanitaria occupano, anche per lo scorso anno, un ampio spazio nell’ambito delle sentenze emanate in materia di responsabilità amministrativa.

Inoltre a richiamare l’attenzione su tali dati giudiziari si pone anche la circostanza che 10 delle regioni italiane, tra le quali alcune tra le maggiori come estensione e popolazione residente, sono state oggetto di provvedimenti di commissariamento a causa dei disavanzi sanitari riferiti al periodo 2007 – 2010.

A tal proposito occorre precisare che, per far fronte alle situazioni debitorie,  le Regioni interessate sono state  sottoposte a Piani di rientro della spesa sanitaria particolarmente stringenti  che, tra i diversi interventi,  prevedono :

  • una riorganizzazione della rete ospedaliera di ciascuna Regione interessata  tramite anche una riduzione dei posti letto ospedalieri;
  • il blocco delle assunzioni e del turn-over;
  • la centralizzazione degli acquisti sottoposti ad un costante monitoraggio al fine di evitare possibili incrementi della spesa;
  • determinazione dei budget per quanto concerne i privati erogatori di servizi sanitari.

La casistica riguardante la responsabilità amministrativo – contabile in ambito sanitario esaminata nella relazione del Procuratore generale , comprende una variegata tipologia di condotte inerenti non solo la colpa medica nella sua stretta accezione, ma anche tutte le altre condotte riconducibili all’ambito sanitario (es. l’attività contrattuale, l’uso indebito di beni mobili e immobili, gli incarichi e consulenze esterne, le iperprescrizione di farmaci)  suscettibili di poter  eventualmente arrecare danno all’erario.

In particolare, per quanto concerne le pronunce emesse dalla Corte in sede di appello, nel 2015 viene fatto rilevare che si sono avute 76 sentenze di cui 48  (oltre il 70%) di condanna al risarcimento del danno in favore dell’Erario.

L’ammontare complessivo delle somme derivanti da tali pronunce è stato pari ad oltre 6,3 milioni di euro.

A tale somma va aggiunto l’importo di oltre 87 mila euro derivante dagli esborsi risarcitori spontaneamente corrisposti, prima del giudizio, dagli indagati.

Per quanto, invece, attiene le pronunce emesse dalla Corte in primo grado, si sono avute lo scorso anno complessivamente n.170 sentenze di cui 114 di condanna al risarcimento del danno (anche qui oltre il 70%), per il considerevole importo totale di circa 87,7 milioni di euro.

In riferimento a tale ultimo dato nella Relazione viene  evidenziato come l’anno prima (2014), a fronte di un numero maggiore di pronunce emesse dalla Corte in primo grado (190 sentenze) l’ammontare complessivo delle somme da risarcire in favore dell’Erario si presentava sensibilmente inferiore.

Viene, altresì, precisato  che l’importo  indicato, riferendosi a sentenze emesse in primo grado è solo indicativo, trattandosi di decisioni  che,  se pur immediatamente esecutive, sono suscettibili di appello che , una volta proposto, oltre a sospendere  l’esecuzione medesima, può comportare, trattandosi di un ulteriore grado di  giudizio,  un’eventuale assoluzione del soggetto  condannato in primo grado o una riduzione degli importi di condanna al medesimo addebitati.

A ciò va aggiunta la possibilità per  i soggetti condannati in primo grado, di definire il giudizio in via agevolata mediante il pagamento di una somma pari ad un importo non superiore al 30% della somma stabilita nel giudizio di primo grado.

Nella Relazione viene, infine, evidenziata ” la  ben nota criticità”  per quanto attiene le difficoltà connesse alla materiale esecuzione  delle sentenze di condanna , per cui “ si comprende come i dati sugli importi di condanna non possano corrispondere a quelli che saranno effettivamente incamerati nelle casse dell’erario”.

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