Corte dei conti. Un’analisi comparata di attribuzioni, compiti e organizzazione con il Bundesrechnungshof tedesco

Nella categoria Analisi e Ricerche da su 9 novembre 2016 2 di Commenti

     In linea con quanto convenuto a Lima nel 1977, durante il IX Congresso internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI) quando è stata stipulata la “Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche”, valida ancora oggi a distanza di quasi quattro decenni, le diverse Istituzioni superiori di controllo delle finanze pubbliche – come la Corte dei conti in Italia e rispettivamente, la Bundesrechnungshof (letteralmente: “Corte dei conti federale”) in Germania – si sono sviluppate nel tempo in vari paesi per rispondere all’esigenza di assicurare una corretta gestione delle finanze pubbliche.

    Tale condizione è fondamentale per garantire uno sviluppo economico stabile e continuo degli Stati attraverso l’efficace ed appropriato utilizzo dei fondi pubblici, la ricerca di una sana gestione finanziaria, la regolarità dell’azione amministrativa e la l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive. Per conseguire detti obiettivi risulta indispensabile che ogni Stato abbia una efficace Istituzione superiore di controllo delle pubbliche finanze, la cui indipendenza sia garantita dalla legge.

   Nella Costituzione italiana la Corte dei conti è inserita sia tra gli organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (articolo 100, secondo comma) sia tra gli organi giurisdizionali (articolo 103, secondo comma). Nell’esercizio delle funzioni di controllo, la Corte dei conti è un organo neutrale, autonomo e indipendente sia rispetto al Governo che al Parlamento. È un organo ausiliario, che appoggia le amministrazioni e serve la collettività (ossia i contribuenti alle finanze dello Stato) garantendo la democrazia. In quanto tale, non si sostituisce agli organi investiti di funzioni legislative o politiche, ma ha il dovere di valutare l’azione da essi svolta, confrontandosi continuamente con le amministrazioni controllate, formulare i propri rilievi, indicando le misure che dovrebbero essere adottate, e monitorare se e come le amministrazioni si siano adeguate alle osservazioni formulate, riferendo regolarmente circa i risultati dei propri controlli alle assemblee elettive. Nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell’ordine giudiziario. La Corte dei conti italiana è la magistratura incaricata ad occuparsi di tutte le problematiche sulla corretta gestione delle risorse pubbliche da parte di agenti contabili, pubblici amministratori e funzionari e delle loro responsabilità personali, contabili e amministrative, dei suddetti, per i danni provocati, con dolo o colpa grave, nell’esercizio delle loro funzioni.

   L’indipendenza dell’Istituto si manifesta in vari modi quali: le modalità di designazione dei vertici istituzionali (Presidente, nominato dal Governo, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza ed il Procuratore Generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri), le forme di reclutamento e nomina dei magistrati contabili (concorso pubblico), la loro inamovibilità, la previsione di un organo di autogoverno del personale di magistratura, il Consiglio di Presidenza, l’autonomia finanziaria e organizzativa. I componenti della Corte dei conti hanno la qualifica di magistrati, sia nell’esercizio delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali e requirenti, in quanto collocati in un unico ruolo senza alcuna distinzione tra le varie funzioni. I magistrati sono: il Presidente, il Procuratore Generale, i Presidenti di Sezione, i Consiglieri, Primi Referendari e i Referendari. L’organico del personale amministrativo era di 2487 unità effettive nel 2009.

    In Germania, il controllo delle finanze pubbliche è demandato alla Bundesrechnungshof, autorità federale suprema, istituita in base al art. 114 della Legge Fondamentale tedesca, che gerarchicamente può essere equiparata all’Ufficio del Presidente federale, al Cancelliere ed ai ministeri del Governo federale. Come avviene in Italia, in quanto organo indipendente di controllo finanziario, la Corte dei conti è soggetta soltanto alla legge. Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali essa è di ausilio al Parlamento (Bundestag e Bundesrat, seconda camera del Parlamento composta da rappresentanti delle regioni – Länder) e al Governo federale nelle loro decisioni. Per dettato costituzionale i membri della Corte godono della stessa indipendenza dei giudici, ma diversamente da quanto avviene in Italia, sono privi di funzioni giurisdizionali (la Bundesrechnungshof non ha poteri sanzionatori autonomi). La funzione principale di cui è incaricata la Bundesrechnungshof è quindi quella di controllo, esamina il consuntivo, nonché l’economicità e la correttezza della conduzione economica e di bilancio ed informa, oltre che il Governo federale, direttamente ogni anno il Bundestag e il Bundesrat. Per il resto le funzioni della Corte federale dei conti vengono disciplinate dalla Legge federale sulla Corte dei conti. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Parlamento su proposta del Governo federale per un periodo, non rinnovabile, di 12 anni ( a differenza di quanto avviene in Italia, dove il Presidente della Corte dei conti non può più essere revocato dal proprio incarico). L’elezione avviene senza dibattito e al Bundestag è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi con scrutinio segreto. Gli altri membri della Corte sono invece nominati dal Presidente federale su proposta dello stesso Presidente della Corte e dirigono le 9 divisioni (Prüfungsabteilungen) e le 49 unità (Prüfungsgebiete) in cui è strutturato l’organismo. Per quanto riguarda l’organizzazione, il Bundesrechnungshof utilizza uno staff di circa 1300 unità, metà delle quali svolge la propria attività presso l’ufficio centrale, situato a Bonn, e l’altra presso gli uffici distaccati nei Länder.

Madalina Muntean

 


Sitografia:

  • Geschäftsordnung des Bundesrechnungshofes (GO-BRH) (in tedesco) http://www.bundesrechnungshof.de/de/bundesrechnungshof/rechtsgrundlagen/geschaeftsord nung-brh
  • Corte dei conti: la storia, l’organizzazione e le funzioni http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/chi_siamo/brochure_storia_funz ioni_cdc.pdf
  • “Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche” (1977) http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/approfondimenti_studi/attivita_i nternazionale/intosai_issai_1.pdf
  • Gli organi del controllo sulle gestioni pubbliche in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e negli Stati Uniti https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736561.pdf

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Commenti (2)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    In Italia, la P.A. e’ regolata dall’art. 97 della Costituzione, I dipendenti pubblici, dagli art. 54 e 98 della Costituzione.
    Le P.A. ed i dipendenti pubblici, sono al servizio della Nazione e ambedue sono finanziati con il patrimonio pubblico.
    La segnalazione di condotte illecite del pubblico dipendente che produce danno del patrimonio pubblico, e’ pertanto obbligo di servizio nell’esercizio della funzione pubblica in virtu’ degli art. 54 e 98 della Costituzione e la cessazione della condotta illecita nella P.A., e’ azione obbligata di bonifica volta a ricondurre la P.A. entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione.
    Ecco perche’ in Italia E’ necessaria una strategia di coordinamento dipendente pubblico – Organo di vigilanza revisione e controllo dell’Ente – Magistrato Custode finalizzato a far cessare la condotta illecita che ha prodotto, produce e produrra’ danno al patrimonio pubblico.
    La Corte dei conti in Italia, Organo di rilevanza Costituzionale della Repubblica, regolato dagli art. 110 e 103 della Costituzione, con l’art. 52 D.L. 26/08/2016 n. 174, riconosce al dipendente pubblico, per la prima volta nella storia della Repubblica, la dignita’ di parte attiva di sentinella compartecipe con gli Organi di vigilanza revisione e controllo dell’Ente dove e’ avvenuta la condotta illecita, con obbligo per questi ultimi di segnalare al Magistrato-Custode la condotta illecita segnalata dal dipendente nell’esercizio della funzione pubblica (art. 52 c.1) o, in sub-ordine far disporre alla P.A. gli atti provvedimentali idonei a fare cessare la condotta illecita (art. 52 c.6).
    E’ un procedimento speciale, che esalta il privilegio delle parti di operare alla luce della Costituzione, al servizio della Repubblica.
    Essendo di indubbio pregio, necessita a mio modesto parere della supervisione di un Organo della Repubblica di vigilanza generale che ne garantisca l’attuazione da parte di tutti gli enti della P.A., su tutto il territorio della Repubblica : Autorita’ identificabile nel Prefetto.

  2. avatar Giovanni scrive:

    in data 11/11, ho inoltrato ai prefetti di Palermo e di Roma, richiesta di intervento finalizzato a vigilare sull’ adempimento dell’art. 52 D.L. 26/08/2016 n. 174 degli Organi di vigilanza sulla gestione del personale T.A., di revisione e controllo dell’Universita’ di Palermo e del Direttore Generale del MIUR dott. Livon.
    Adempiere e’ obbligo di legge, avendo inoltrato ai soggetti citati, in data 07/10/2016, di entrata in vigore del D.L. 26/08/2016 n. 174, segnalazione di gestione fraudolenta del rapporto di pubblico impiego di impiegato di ruolo contrattualizzato.

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