Registro delle attività di lobbying alla Camera: chi ben comincia…
Nel mese di aprile l’Italia sarà sottoposta alla verifica del Consiglio d’Europa sui livelli di corruzione.
In particolare, sarà sottoposta ad analisi e valutazione, tutta la regolamentazione dei rapporti che intercorrono tra i deputati e le lobby. Una regolamentazione di cui al momento l’Italia è sprovvista, in quanto l’iter legislativo intrapreso dal precedente governo, si è arenato sui banchi della Commissione Affari Costituzionali del Senato.
A novembre dell’anno scorso, l’On. Pino Pisicchio -presidente del Gruppo Misto-, ha affiancato al codice di condotta dei deputati (sottoposto alla Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati) la disciplina delle attività di lobbying all’interno della Camera.
Domani, 8 aprile, è la data ultima per la presentazione di emendamenti al testo, che nella versione già revisionata una volta dal suo relatore (in data 23 marzo 2016) rispetta e addirittura implementa i requisiti comunitari.
Ad una prima analisi emerge un limite all’attuale formulazione del testo: la normativa essendo contenuta nel regolamento della Camera può essere applicata solo ai dipendenti della Camera. Nel testo non è infatti contemplata la possibilità di intessere attività di relazione istituzionale con persone ”vicine” ai deputati, come ad esempio: i loro “portaborse”, i membri dei loro staff, i parenti, terze persone e soprattutto –come ricordato dai recenti scandali- i partner sentimentali.
In pratica, chiunque voglia «perseguire interessi illeciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei Deputati», potrà farlo all’infuori delle sedi della Camera dei Deputati, e/o coinvolgendo persone vicine all’Onorevole, anziché lui/lei direttamente.
Nonostante questo “cavillo”, la normativa in oggetto merita di essere prontamente adottata, per evitarci ulteriori sanzioni dall’Europa.
In estrema sintesi, il TESTO della disciplina delle attività di lobbying all’interno della Camera è così articolato:
- Presso l’Ufficio di Presidenza della Camera si istituirà il Registro delle attività di relazione istituzionale -da pubblicarsi anche in formato elettronico- con elencati i soggetti che intrattengono relazioni istituzionali con i deputati;
- L’attività di relazione istituzionale viene definita come: «ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica»
- Viene istituito l’obbligo di compilazione del suddetto registro, anche da parte degli ex parlamentari, che hanno un diritto di accesso al Palazzo facilitato dal loro “status”;
- Viene istituito l’obbligo per gli iscritti al registro di presentare alla Camera due volte all’anno una relazione dettagliata sull’attività svolta;
- La commistione di eventuali sanzioni, viene rinviata per competenza alla Presidenza della Camera.
POST SCRIPTUM
La lettura di QUESTA intervista all’ex Presidente Della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Flick, (rilasciata il 2 aprile u.s. ad Alberto Alfredo Tristano, e pubblicata su ilmattino.it) ha fortemente ispirato la scrittura di questo articolo, avendo ricordato a tutti noi che i principi cardine della regolamentazione dell’attività lobbistica possono essere riscontrati nella più bella tra tutte le leggi! Nello specifico, in ben tre articoli della nostra Costituzione:
Art. 54 Cost.
«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »
Art. 97 Cost.
«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. […]»
Art. 98 Cost.
«I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. […]»l
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