Misurare l’efficacia del whistleblowing

Nella categoria Whistleblowing da su 27 ottobre 2015 1 Commento

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In un articolo del mese scorso pubblicato sul FCPA Blog (disponibile qui), Frederic St-Martin, esperto in materia di whistleblowing e attualmente consulente presso l’Autorité des marchés financiers, afferma che tra tutte le variabili associate al whistleblowing l’efficacia risulta essere la più complessa da misurare poiché la sua natura soggettiva è difficilmente interpretabile attraverso parametri quantitativi. Partendo da questa consapevolezza, St-Martin ha realizzato un progetto di ricerca a riguardo (dal titolo Measuring the Effectiveness of Canadian Whistleblowing Law, disponibile online qui), studiando le esperienze legislative di Stati Uniti e Gran Bretagna, per poi rivolgere la propria attenzione all’ordinamento canadese, rivolgendo a quest’ultimo paese consigli e raccomandazioni.

Il lavoro di St-Martin si propone di analizzare in che modo la legge possa contribuire a creare all’interno delle organizzazioni, sia pubbliche che private, il giusto contesto per denunciare comportamenti contrari al pubblico interesse, garantendo così l’efficacia della denuncia.

Il metodo da lui proposto per misurare l’efficacia del meccanismo del whistleblowing si basa sulla valutazione di tre (eventuali) conseguenze successive alla scoperta di un illecito: l’avvio di indagini approfondite, la fine dell’atto illecito in tempi ragionevoli e l’impulso per un’azione correttiva all’interno dell’organizzazione (anche al suo esterno se necessario); se tutto questo si verifica il meccanismo si considera efficace.

Altri studi propongono differenti metodi per valutare l’efficacia del whistleblowing, per esempio basandosi solo sulla conclusione del malfatto in tempi brevi (Miceli e Near), oppure ritendo il meccanismo efficace quando l’organizzazione attiva dei cambiamenti e delle indagini interni in base alle denunce ricevute (Dworkin e Baucus), o ancora considerare importante per la misura dell’efficacia verificare se eventuali minacce siano state mosse agli informatori (Apaza e Chang).

Nello studio di St-Martin, invece, non è volontariamente inclusa una considerazione riguardante l’efficace protezione del whistleblower, poiché a suo parere rimane una variabile separata dal meccanismo proprio di efficacia dell’atto di whistleblowing, e quindi non viene analizzata dato che non riguarda l’impatto diretto del fenomeno sull’organizzazione.

Da questa ricerca emerge come l’efficacia sia un indicatore fondamentale per permettere di rilevare correttamente eventuali irregolarità e di prendere effettivamente in considerazione solo le accuse realmente fondate.  Per garantire una buona efficacia del meccanismo di whistleblowing è dunque importante, al pari di assicurarsi che un certo misfatto venga interrotto, che l’organizzazione abbia attuato le giuste misure affinché lo stesso non si ripeta.

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Ho 23 anni, studio Scienze Economiche e il mio sogno sarebbe lavorare in un’organizzazione internazionale nell’ambito della cooperazione e dello sviluppo. Credo molto nell’importanza della cultura, come fonte di ricchezza individuale e principale strumento di contrasto al fenomeno della corruzione.

Commenti (1)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    la segnalazione di condotte illecite del dipendente pubblico, deve essere sottoposta ad una accurata valutazione finalizzata alla percezione della effettiva rilevanza per la tutela dell’interesse pubblico e del servizio alla collettivita’

    Cito il mio caso personale, come esempio concreto.

    Due enti pubblici sono attori e parti vincolate a decisione del Presidente della Repubblica;

    la decisione del Presidente della Repubblica, e’ notificata ai due enti pubblici e al sottoscritto;

    il sottoscritto, in virtu’ degli art. 54 e 98 della Costituzione e del Giuramento di fedelta’ alla Repubblica sottoscritto per la immissione nei ruoli dell’ente di appartenenza, ha l’obbligo di osservare e fare osservare la decisione;

    i due enti pubblici, non osservano la decisione del capo dello Stato e sulla inosservanza della decisione basano l’ attivita’ amministrativa e contabile su atti inerenti l’esercizio della funzione pubblica del sottoscritto;

    ha sollecitato i due enti pubblici ad osservare la decisione del Presidente della Repubblica ponendo in essere le procedure amministrative e contabili conseguenziali atte a ricondurre l’azione amministrativa e contabile entro l’alveo dell’art. 97 della Costituzione e consentire cosi’ il corretto esercizio della funzione pubblica;

    la mia sollecitazione e’ ritenuta senza pregio;

    risultato finale : tutti gli atti di inquadramento giuridico e di trattamento economico basati sulla inosservanza della decisione del Presidente della Repubblica posti in essere dai due enti sono erronei;

    l’esercizio della funzione pubblica del sottoscritto, con l’accettazione degli atti erronei, cosa per fortuna non accaduta, si sarebbe svolta con atti arbitrari!

    che servizio alla collettivita’ e’ l’esercizio della funzione pubblica con atti di inquadramento giuridico e di trattamento economico erronei?

    Dr. G. Scalia

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