Reintrodotto il falso in bilancio, cos’è cambiato?

Nella categoria Azione di governo da su 12 giugno 2015 0 Commenti

Dopo che nei primi anni 2000 il reato di falso in bilancio era stato depotenziato, con la legge n°69 del 27 maggio 2015 sono state introdotte varie disposizioni sul tema. Sull’importanza della reintroduzione di questo reato si è già espresso esaurientemente il Professor Luciano Hinna qui.

La legge approvata lo scorso 27 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°124 del 30 maggio 2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

“Il reato di falso in bilancio torna ad essere un reato che può essere contestato a tutte le società e non solo a quelle quotate in borsa. Vengono sostituiti gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile e al contempo vengono introdotti due nuovi articoli: l’articolo 2621-bis (Fatti di lieve entità) e il 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità).”

Composto di 12 articoli, il provvedimento si suddivide in 2 parti: la prima riguarda, in particolare, i reati contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, artt. da 1 a 8); la seconda riguarda i delitti di false comunicazioni sociali (Capo II, artt. da 9 a 12).

“Vengono inasprite le pene per i reati contro la P.A.: in particolare per il peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi), la corruzione propria (da 6 a 10 anni), la corruzione impropria (da 1 a 6 ani), l’induzione indebita (da 6 a 10 e 6 mesi) e la corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni, elevabili fino a 20 nei casi più gravi).”

“Nella la seconda parte del provvedimento vengono inasprite le sanzioni amministrative a carico delle società:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria è da 200 a 400 quote, mentre in precedenza era da 100 a 150 quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali dall’articolo 2621-bis del Codice Civile la sanzione pecuniaria è da 100 a 200 quote, mentre in precedenza non era previsto;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali dall’articolo 2622 del Codice Civile la sanzione pecuniaria è da 400 a 600 quote, mentre in precedenza era previsto da 150 a 330 quote.”

Nella legge 69/2015 non manca una parte relativa allo sconto di pena. Va da un terzo a due terzi della pena da scontare e tale misura è  prevista per il ravvedimento operoso ovvero per coloro che si adoperino efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurino le prove, individuino i colpevoli oppure, ancora, per coloro che collaborino per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.

Sono previste, invece, pene più gravi anche per i reati di mafia, con la reclusione da 10 a 15 anni per chi partecipa ad un’associazione mafiosa e da 12 a 18 anni per chi si occupa dell’organizzazione o della direzione.

Il falso in bilancio, assieme ad altri provvedimenti, sono a nostro avviso misure forse imperfette, ma importanti, all’interno di una strategia articolata che piano piano si va formando per aggredire il problema della corruzione in Italia.

fonte: http://www.tuttocamere.it/files/Archivio1/2015_69.pdf

Tags: , , ,

avatar

sull'autore ()

Sono uno studente di Filosofia a Tor Vergata al primo anno di magistrale. Mi interesso di questioni di attualità e di politica che intendo come servizio e come tutela delle minoranze. Ho un sogno: vivere in uno Stato civile e laico, attento alla salvaguardia dei Diritti Umani. Aderisco a questo progetto con convinzione perché credo sia importante promuovere la cultura della legalità e del diritto. «Il cambiamento è automatico, il progresso no.» Antony Robbins

Lascia un commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *