Report sull’Italia: Primo e Secondo Ciclo di Valutazione Congiunto

 

(Link al testo completo)

Il testo riporta:

“Il GRECO rivolge all’Italia le seguenti raccomandazioni:

  1. Che il SAeT (Servizio Anti-corruzione e Trasparenza) od altre autorità competenti, con la partecipazione della società civile, elaborino ed articolino pubblicamente una politica anticorruzione che prenda in considerazione la prevenzione, l’individuazione, l’investigazione ed il perseguimento della corruzione, e preveda il monitoraggio e la valutazione della sua efficacia (paragrafo 23);
  2. Che la legislazione esistente e nuova che garantisce l’ottemperanza del diritto italiano ai requisiti della Convenzione penale sulla corruzione (ETS 173) sia rivista per far sì che sia sufficientemente facile da consultare ed usare da parte degli operatori e degli organi giudiziari (paragrafo 26);
  3. Di istituire un programma globale di formazione specializzata per gli agenti di polizia allo scopo di condividere le conoscenze e le cognizioni comuni afferenti ai modi di fronteggiare la corruzione e i reati finanziari ad essa connessi (paragrafo 52);
  4. Di rafforzare ulteriormente  il coordinamento e lo scambio di conoscenze tra le varie strutture di contrasto coinvolte nelle indagini sulla corruzione in tutto il territorio italiano, inter alia  (ii) considerando  l’opportunità  (e la fattibilità legale) di creare un meccanismo orizzontale  di supporto per coadiuvare le strutture di contrasto  nelle indagini sulla corruzione (paragrafo 53);
  5. Allo scopo di garantire che si possa giungere ad una decisione nel merito sui casi (di corruzione)   entro un tempo ragionevole,  (i) di intraprendere uno studio sulla percentuale di contrazione dei procedimenti per corruzione in seguito a prescrizione al fine di  determinare la portata e le ragioni di eventuali  problemi che possano derivarne ; (ii) di adottare un piano ad hoc per affrontare e risolvere, entro un determinato arco di tempo, i problemi  identificati da tale studio;  (iii) di rendere pubblici i risultati di tale analisi (paragrafo 57);
  6. Di prevedere nella Legge 124/2008  una disposizione che consenta la revoca della sospensione dei processi penali al fine di garantire che tale sospensione non rappresenti un ostacolo all’effettivo perseguimento della corruzione, ad esempio in relazione a gravi reati  di corruzione, in caso di delitto in flagrante, o quando il procedimento è già in fase avanzata (paragrafo 64);
  7. Di prendere in considerazione l’ipotesi di introdurre la confisca in rem, al fine di facilitare la confisca dei proventi della corruzione (paragrafo 84);
  8. Di adottare misure idonee al fine di consentire di valutare l’efficacia, in concreto, dell’attività  svolta in relazione ai proventi della corruzione dalle autorità preposte all’applicazione della legge, in particolare per quanto riguarda l’applicazione di misure provvisorie e di ordini di confisca, inclusi quelli emessi nell’ambito della cooperazione internazionale (paragrafo 85);
  9. Che al personale degli organi responsabili per determinati aspetti inerenti alla lotta alla corruzione, sia fatto presente quanto siano importanti le informazioni di ritorno sulle operazioni sospette segnalate, la collaborazione in questo settore, nonché i benefici  che possono derivarne; (ii) che siano adottate azioni al fine di chiarire  a coloro che hanno l’obbligo di segnalare circostanze sospette che non sono accettabili né l’omessa né la ritardata segnalazione, facendo ricorso, ove opportuno, anche a  misure sanzionatorie (paragrafo 87);
  10. Che un ente, sia esso il Servizio Anti-corruzione e Trasparenza (SAeT) o un altro, abbia l’autorità e le risorse necessarie per valutare in modo sistematico l’efficienza dei sistemi amministrativi generali ideati per aiutare a prevenire e scoprire la corruzione, per rendere pubbliche tali valutazioni, e per suggerire modifiche sulla base di tali valutazioni (paragrafo 141);
  11. Che per quanto riguarda l’accesso alle informazioni: (1) sia svolta una valutazione e siano adottate misure appropriate volte ad assicurare che le amministrazioni locali rispettino i requisiti previsti per l’accesso alle informazioni da loro detenute; (2) che sia svolta una valutazione della legge volta a determinare se il requisito della motivazione non stia indebitamente limitando la possibilità del pubblico di valutare le funzioni amministrative laddove la conoscenza di un modello o pratica di singole decisioni  potrebbe fornire informazioni rilevanti rispetto ad un’eventuale  corruzione e  di rendere pubbliche tale valutazione e eventuali raccomandazioni, e (3) che, al fine di evitare ricorsi davanti ai tribunali amministrativi già oberati di arretrati, va considerata la possibilità di dare alla Commissione sull’Accesso alle Informazioni il potere di ordinare all’organo amministrativo, a seguito di un’udienza, di far accedere alle informazioni richieste (paragrafo 144);
  12. Che, continuando a prendere misure per affrontare la lunga durata dei procedimenti e  l’arretrato dei ricorsi amministrativi, le autorità valutino specificamente  l’istituzionalizzazione di alternative al ricorso  davanti ad un tribunale, come è  soluzione alternativa delle controversie [alternate dispute resolution] (paragrafo 145);
  13. Che come parte di una riforma globale della pubblica amministrazione, tutti gli organi che ad essa appartengono abbiano accesso a risorse contabili interne, direttamente o su di una base condivisa (paragrafo 146);
  14. Che venga richiesto un Codice Esecutivo di Condotta per tutti gli individui che svolgono funzioni esecutive (includendo i dirigenti ed i consulenti) a tutti i livelli di gestione; (ii) che vengano fatti dei passi per prevedere un sistema di disciplina tempestiva per violazione di questi standard indipendentemente da una condanna penale definitiva; e (iii) che a tutti gli individui soggetti a tali standard vengano fornite fonti di formazione, di guida e di consulenza per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni (paragrafo 150):
  15. Che per i membri del Governo sia emesso un ‘Codice di Condotta’, annunciato pubblicamente, che sia adottato professionalmente e, se possibile, che sia esecutivo; raccomanda inoltre che tale codice di condotta includa delle ragionevoli restrizioni sull’accettazione dei doni (diversi da quelli connessi con il protocollo). La GET è fiduciosa che i membri del Parlamento diano anche seria considerazione a simili passi come ad un segnale pubblico del loro impegno per una elevata integrità (paragrafo 151);
  16. Che venga adottato uno standard chiaro ed esecutivo relativo ai conflitti di interesse per ogni individuo che svolga una funzione nella Pubblica Amministrazione (inclusi Dirigenti e Consulenti)  ad ogni livello gestionale e (ii) che venga istituito o adattato (a seconda dei casi) un sistema finanziario trasparente o dei sistemi applicabili a coloro che occupano nella Pubblica Amministrazione posizioni in cui vi sia maggior rischio di conflitti di interesse, in modo da aiutare a prevenire e a individuare gli stessi potenziali conflitti di interesse (paragrafo 154):
  17. Che vengano adottate e messe in atto delle idonee restrizioni relative ai conflitti di interesse che possono verificarsi quando entrano nel servizio pubblico – nonché [quando] da esso escono -, individui che svolgono funzioni esecutive (Pubblica Amministrazione) (paragrafo 155);
  18. Che venga istituito una adeguato sistema di protezione per coloro che, in buona fede, denuncino sospetti di corruzione nell’ambito della pubblica amministrazione (‘impiegati che denunciano’)  (paragrafo 156);
  19. Che la responsabilità degli enti sia estesa fino ad comprendere i reati di corruzione attiva nel settore privato (paragrafo 183);
  20. Di considerare la possibilità di imporre il divieto di ricoprire cariche dirigenziali a tutte le persone fisiche condannate per gravi reati di corruzione indipendentemente dal fatto che tali reati siano stati commessi insieme all’abuso di potere o alla violazione dei doveri inerenti un determinato ufficio (paragrafo 185);
  21. Di rivedere e rafforzare i requisiti di contabilità per tutte le forme di società (quotate e non quotate) e di garantire che le pene previste siano efficaci, proporzionate e dissuasive (paragrafo 192);
  22. Che le autorità, consultandosi con gli organi professionali dei contabili, dei revisori e dei consulenti/consulenti legali, esplorino quali ulteriori misure (comprese quelle di natura normativa e regolamentare) possano essere adottate per migliorare la situazione riguardo alla segnalazione di sospetti di corruzione e riciclaggio di denaro alle competenti autorità (paragrafo 194).”

 

Nell’Addendum al Report si traggono le conclusioni circa la conformità dell’impegno italiano per il rispetto di tali raccomandazioni, e il testo riporta:

“Il GRECO conclude che le raccomandazioni 1, 3, 10, 11, 16, 17, 18 e 19 sono state attuate in modo soddisfacente. Le raccomandazioni 5, 8 e 20 sono state parzialmente attuate e le raccomandazioni 15 e 21 non sono state attuate.

Con l’adozione del presente Addendum al Rapporto di conformità del primo e secondo ciclo congiunti, il GRECO conclude che delle 22 raccomandazioni rivolte all’Italia, 17 raccomandazioni sono state attuate in modo soddisfacente, 3 raccomandazioni sono state parzialmente attuate e 2 raccomandazioni non sono state attuate.”