Consiglio d’Europa

 

L’organismo del Consiglio d’Europa operante in materia di corruzione è il GRECO.

Il GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption), con sede a Strasburgo, è un organismo istituito nel 1999 in seno al Consiglio d’Europa, al quale sono tuttavia ammessi anche Stati che non partecipano al Consiglio d’Europa medesimo, tra cui segnatamente gli Stati Uniti che in qualità di Stato osservatore ha firmato l’accordo parziale nel Gruppo di Stati contro la corruzione il 20 Settembre 2000 e la Convenzione penale sulla corruzione.

Lo scopo del GRECO è quello di monitorare il livello di conformità delle legislazioni di ciascuno di essi agli standards anti-corruzione dell’organizzazione.

Il meccanismo di controllo si fonda sulla reciproca valutazione (c.d. peer review) e sulla pressione fra pari tra i vari Stati partecipanti. si identificano le lacune nella politica di lotta alla corruzione del Paese valutato e si stimolano  gli Stati a realizzare riforme legislative, istituzionali ed anche di prassi che meglio aderiscano al dettato ed allo spirito della Convenzione.

Esso, in particolare, è articolato in due distinti momenti:

  • nella prima fase, orizzontale, tutti i membri sono sottoposti ad un Ciclo di Valutazione (Evaluation Round) che si conclude con la formulazione di raccomandazioni finalizzate a guidare il singolo Stato nella scelta delle misure da adottare per adeguare la propria legislazione alla normativa del Consiglio d’Europa;
  • proprio l’idoneità di queste misure a raggiungere gli obiettivi indicati costituisce l’oggetto della successiva fase di verifica. Ciascuno dei due momenti porta all’adozione di un rapporto specifico per ogni Stato. In particolar modo le considerazioni sviluppate nella prima fase sono riassunte nell’Evaluation Report, mentre i giudizi conseguenti alla seconda sono sintetizzati nel Compliance Report.

L’Italia ha aderito al GRECO il 30 giugno 2007, cioè dopo la chiusura sia del First che del Second Evaluation Round. Il nostro Stato è stato sottoposto congiuntamente ai primi due cicli di valutazione soltanto al momento della sua adesione, ai quali è seguito l’Evaluation Report on Italy. In questo rapporto sono state formulate ventidue raccomandazioni: il giudizio sulla loro attuazione è contenuto nel Compliance Report on Italy, del 27 maggio 2011. Gli Stati che, nell’ambito del meccanismo di controllo reciproco, si sono occupati di valutare la situazione italiana sono la Svizzera e l’Ucraina. Il 23 marzo 2012 sono poi stati adottati l’Evaluation Report on Italy: Incriminations e l’Evaluation Report on Italy: Transparency of Party Funding, primi rapporti del terzo ciclo di valutazione riguardanti l’Italia, entrambi contenenti delle raccomandazioni rivolte al nostro Stato.

Gli Stati che per quest’ultimo ambito di controllo reciproco, si sono occupati di valutare la situazione italiana sono l’Australia e la Germania. Gli esperti di questi due Paesi hanno visitato Milano e Roma dal 5 all’8 luglio 2011, incontrando rappresentanti del settore pubblico e di quello privato.

Attualmente gli Stati membri del GRECO sono 49. Con atto del 6 giugno 2011, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0307:FIN:IT:PDF), la Commissione europea ha realizzato una relazione, indirizzata al Consiglio, sulle modalità di partecipazione dell’Unione europea al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO), nella quale si afferma che “la partecipazione attiva dell’UE alle attività del GRECO potrebbe […] offrire vantaggi a entrambe le organizzazioni, grazie al felice connubio tra l’esperienza maturata dal gruppo nel monitorare le attività di lotta alla corruzione e il ruolo politico delle istituzioni dell’UE, relativamente a una più efficace attuazione delle politiche anticorruzione nell’UE-27”.

Gli strumenti adottati dal Consiglio d’Europa sono:

  • la Convenzione penale sulla Corruzione (Criminal Law Convention on Corruption – ETS 173);
  • il Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla Corruzione (Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption– ETS 191);
  • la Convenzione Civile sulla Corruzione (Civil Law Convention on Corruption– ETS 174);
  • La Raccomandazione sui codici di comportamento dei pubblici impiegati (Recommendation on Codes of Conduct for Public Officials – Recommendation No. R(2000)10);
  • la Raccomandazione sull’adozione di Regole Comuni contro la Corruzione nel Finanziamento dei Partiti Politici e nelle Campagne Elettorali (Recommendation on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns – Recommendation Rec(2003) 4);
  • I Venti Principi Guida alla lotta alla Corruzione (Twenty Guiding Principles against Corruption – Resolution (97) 24).

 

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