Il riciclaggio di denaro, i canali di “Money Transfer” e il limite di utilizzo di contante. Articolo a cura del Dr.Flavio Moltedo, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Nella categoria Analisi e Ricerche, Articoli Master Anticorruzione da su 17 febbraio 2020 0 Commenti

Il riciclaggio di denaro deve essere inteso come il trattamento di profitti criminali finalizzato ad occultarne l’origine illegale per consentirne l’immissione nel circuito economico finanziario legale. Tale attività si articola in tre fasi fondamentali: 1) la fase di collocamento, nella quale i profitti illegali vengono immessi nel sistema finanziario; 2) la fase di “lavaggio”, nella quale avviene la conversione o il trasferimento dei capitali per camuffarne l’origine affinché si possa perdere traccia della provenienza degli stessi; 3) la fase di integrazione, in cui i flussi finanziari ripuliti vengono reimpiegati nell’economia legale.

In particolare, relativamente alla fase di “lavaggio”, esistono, a sua volta, tre diversi canali attraverso i quali possono avvenire i trasferimenti di capitali illeciti. Il primo è rappresentato dalle banche, il secondo dagli altri intermediari finanziari mentre il terzo è definito canale extra-bancario, composto da operatori non finanziari o professionisti. Di quest’ultimo gruppo fa parte il cd. “Money Transfer”, ovvero quel circuito finanziario che permette a qualunque persona di inviare o ricevere denaro in qualsiasi parte del mondo, senza, per forza, essere possessori di un conto corrente bancario o postale. Tale sistema risulta essere particolarmente sviluppato ed utilizzato poiché si caratterizza per una notevole velocità della prestazione offerta, per una grande facilità di accesso al servizio nonché per la sua capillare diffusione anche in territori privi di strutture finanziarie adeguate. I soggetti che, nel circuito “Money Transfer”, svolgono un ruolo fondamentale sono i cd. agenti di trasferimento, ovvero quei soggetti che operano a diretto contatto con la clientela per conto degli istituti di pagamento. Solitamente gli agenti offrono tale servizio all’interno di un’attività commerciale già avviata e, per così dire, principale, come ad esempio i supermercati, le cartolerie o le tabaccherie, per cui, anche in ragione di tale “non specializzazione” al servizio finanziario offerto, concorrono, per la maggior parte delle volte inconsapevolmente, all’effettuazione di operazionidi trasferimento di ingenti disponibilità di dubbia liceità.

Infatti,se, da una parte, il “Money Transfer” rappresenta uno strumento comodo e veloce per poter far circolare ed inviare denaro, dall’altra fornisce un servizio che può facilmente essere utilizzato per fini criminali, ovvero per attività di riciclaggio o finanziamento al terrorismo.Nonostante siano previsti dei limiti massimi per le somme di denaro da trasferire, volte a far sì che oltre una determinata somma i controlli siano più stringenti oppure si debba passare necessariamente per conti bancari o postali, rimane comunque il rischio elevato di frazionamento degli importi da trasferire, e di dubbia liceità, grazie, anche, all’uso di prestanome o false identità.

Un tema fortemente legato a quello del trasferimento di denaro è quello relativo all’utilizzo di contante per effettuare pagamenti per l’acquisto di beni e servizi.

In Italia il recente Decreto Fiscale n.124 del 2019 ha introdotto importanti novità in materia di utilizzo dei contanti. In particolar modo l’art.18 del D.L. 124/2019 va a modificare l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 inerente proprio alla limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. Ad oggi il limite massimo è pari ad €2.999,99, tale valore è destinato, tuttavia, progressivamente a scendere nei mesi successivi. Dal 1° luglio 2020, e fino al 31 dicembre 2021, varrà l’importo limite pari ad €1.999,99, per diminuire nuovamente dal 1° gennaio 2022 ad un valore uguale ad €999,99. Il costante abbassamento del limite massimo di utilizzo di denaro contante rappresenta sicuramente una buona misura per garantire una maggior tracciabilità del denaro stesso ed abbassare, così, il rischio di far immettere nel circuito finanziario legale proventi derivanti da attività illecite.

Per cui, se negli ultimi anni sono state adottate, sia per quanto riguarda i canali di “Money Transfer” che per l’utilizzo di denaro contante, importanti misure per il contrasto al riciclaggio, vi è la necessità di un costante aggiornamento delle stesse che porti, da una parte, a garantire un maggiore controllo su tali transazioni finanziarie da parte delle autorità pubbliche, dall’altra a ridurre la probabilità che tali “mezzi” possano continuare a diffondersi per scopi criminali.

 


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