Report sull’Italia: Terzo Ciclo di Valutazione

 

(Link al testo completo: Tema 1Tema 2)

Il testo riporta:

“Le raccomandazioni relative alla parte I Incriminations sono state le seguenti:

  1. procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) e il suo Protocollo aggiuntivo (STE 191) (punto 101);
  2. allargare il campo di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva a tutti i pubblici funzionari stranieri,  membri do assemblee pubbliche straniere, funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e pure a   giudici e funzionari di tribunali internazionali, al fine a rispettare pienamente i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 107);
  3. (i)ampliare l’ambito di applicazione della legislazione in materia di corruzione attiva e passiva ai giudici popolari stranieri al fine di soddisfare pienamente i requisiti di cui all’articolo 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione (STE 191), e (ii) criminalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri nazionali ed stranieri (punto 108);
  4. criminalizzare la corruzione nel settore privato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 110)
  5. criminalizzare il traffico di influenza  attiva e passiva, a norma dell’articolo 12 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 111);
  6. adottare misure appropriate, in stretta collaborazione con le istituzioni interessate, che garantiscano che le disposizioni relative ai reati di corruzione e di traffico di influenza siano effettivamente applicate  e che favoriscano un regime sanzionatorio effettivo, proporzionato  e dissuasivo per i trasgressori, come richiesto dall’articolo 19 della Convenzione penale sulla corruzione (STE 173) (punto 114);
  7. al fine di assicurare che di possa arrivare ad una decisione nel merito nei casi di corruzione prima che sia decorso il termine di prescrizione, (i)avviare uno studio sulla percentuale dei casi di corruzione estinti per prescrizione al fine di  determinare la portata e le ragioni di eventuali  problemi che venissero individuati come un risultato dello studio; (ii) adottare un piano specifico per affrontare e risolvere, entro un determinato arco di tempo, il problema o i problemi individuati dallo studio, (iii) rendere pubblici i risultati di questo studio (punto 118);
  8. (i) esaminare in modo approfondito l’applicazione pratica del reato di concussione, come previsto dall’articolo 317 del codice penale, al fine di accertare il suo potenziale uso improprio nelle indagini e nel perseguimento della corruzione; (ii)alla luce di tale esame adottare misure appropriate per rivedere e precisare il campo d’applicazione  del reato, se necessario (punto 122);
  9. (i)abolire la condizione, se del caso, secondo la quale il perseguimento di reati di corruzione commessi all’estero deve essere preceduto da una richiesta del Ministro della Giustizia o dalla denuncia della persona offesa, (ii) estendere la giurisdizione ai reati di corruzione commessi all’estero da stranieri, ma che coinvolga funzionari delle organizzazioni internazionali, membri delle assemblee parlamentari internazionali e funzionari di tribunali internazionali che siano cittadini italiani (punto 127).

Le raccomandazioni relative alla parte II Party Funding sono state le seguenti:

  1. avviare un processo legislativo di riforma che preveda (i)norme sullo status giuridico dei partiti politici (ii) una chiara definizione del periodo di campagna, (iii) i requisiti di trasparenza, di controllo e sanzionatori in materia di elezioni al Parlamento europeo che siano paragonabili a quelli degli altri tipi di elezione, e (iv) una base giuridica sistematizzata, comprensiva ed attuabile per il finanziamento dei partiti politici e dei candidati, che preveda anche la considerazione di unire le norme applicabili in un unico atto legislativo (paragrafo 130);
  2. (i)introdurre un divieto generale di donazioni da donanti la cui identità non sia nota al partito politico/candidato, (ii) abbassare la soglia attuale di donazioni al di sopra della quale l’identità del donante debba essere resa nota, ovvero, 20.000 euro per donazioni a singoli candidati, e 50.000 euro per le donazioni a partiti politici), ad un livello appropriato (paragrafo 133);
  3. adottare misure per aumentare la trasparenza delle entrate e delle spese di (i)partiti politici a livello locale, (ii) entità, correlate direttamente o indirettamente a partiti politici o comunque sotto il loro controllo, e (iii) i gruppi parlamentari (comma 135);
  4. (i)elaborare un approccio coordinato per la pubblicazione di informazioni sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali,(ii) garantire che tali informazioni siano rese disponibili in modo coerente, comprensibile e puntuale e che pertanto permetta un  accesso al pubblico più semplice e significativo, compreso l’utilizzo al meglio delle pubblicazioni via internet (punto 138);
  5. (i)introdurre norme chiare e coerenti sui requisiti di audit applicabili ai partiti politici, (ii) garantire la necessaria indipendenza dei revisori che certificano i bilanci dei partiti politici (punto 140);
  6. (i)costituire un organo leader indipendente, assistito, se del caso, da altre autorità, con un mandato, stabilità mandato, poteri e risorse adeguate al fine di esercitare un controllo proattivo ed efficiente, d’indagine e di attuazione delle norme sulla finanza della politica, (ii ) fino alla sua costituzione, garantire che le istituzioni con le attuali responsabilità sviluppino un approccio pratico di lavoro per l’effettiva attuazione delle regole di finanziamento dei partiti e di campagna elettorale, (iii) rafforzare la cooperazione e il coordinamento degli sforzi a livello operativo ed esecutivo tra le autorità investite della supervisione delle finanze politiche e le autorità fiscali e di polizia (comma 145);
  7. rivedere le attuali sanzioni amministrative e penali relative a violazioni di regole di finanziamento politico al fine di garantire che siano efficaci, proporzionate e dissuasive (paragrafo 149).”

 

Nel Compliance Report si traggono le conclusioni circa la conformità dell’impegno italiano per il rispetto di tali raccomandazioni, e il testo riporta:

“Il GRECO conclude che l’Italia ha attuato in modo soddisfacente quattro delle sedici raccomandazioni contenute nel Rapporto di valutazione Terzo Round. Tra le raccomandazioni restanti, dieci sono stati in parte attuate e due non sono state attuate.

Più precisamente, per quanto riguarda il Tema 1 – incriminazioni – la raccomandazione 8 è stata attuata in modo soddisfacente, le raccomandazioni 1, 2, 4 e 7 sono state in parte attuate e le raccomandazioni3 e 9 non sono state attuate . Per quanto riguarda il Tema 2 – La trasparenza dei Finanziamenti ai partiti – le raccomandazioni 1, 3 e 5 sono state attuate in modo soddisfacente e le raccomandazioni 2, 4, 6 e 7 sono state in parte attuate.”