Norme Costituzionali
Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1
Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064) (GU n.95 del 23-4-2012 )
Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2012
Art. 2
- All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Nei Principi Fondamentali, nella Parte I, Titoli I, II e III, vi sono poi, con tutta evidenza, numerose norme la cui tutela è assicurata anche attraverso le fattispecie previste e punite dal Legislatore in materia penale, in particolare dal libro II, Titolo II, recante “ Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”.