Whistleblowing: dalla testimonianza di Franzoso alla normativa in materia. A cura della Dr.ssa Valentina Campo, discente del Master Anticorruzione, Terza Edizione.

Nella categoria Articoli Master Anticorruzione da su 6 marzo 2019 0 Commenti

“Ne è valsa la pena, quindi? Forse è stato inutile, ma lo rifarei cento volte.
Il problema è culturale e occorre tempo e insieme gesti come, penso, il mio. Vorrei che si capisse che la corruzione è nemica della giustizia sociale”.
Con questa risposta termina la testimonianza di Andrea Franzoso ospite alla lezione del Master in Anticorruzione di Tor vergata giunto alla terza edizione.
Andrea legge l’introduzione della sua ultima pubblicazione IL DISOBBEDIENTE “In un Paese normale, questo libro non sarebbe mai stato scritto, perché questa storia non sarebbe mai cominciata”.
La sua è stata una testimonianza vera, forte, commovente, a tratti triste ma soprattutto una storia di CORAGGIO.
Il coraggio è la facoltà umana di governare la paura nel perseguire i propri obiettivi, ed il suo, Andrea lo aveva ben chiaro in mente quando è stato assunto da Trenord.
E’ triste apprendere che da una realtà consolidata come quella di provenienza di Franzoso possano registrarsi devianze patologiche dal bene comune.
Le misure di tutela del dipendente che segnala condotte illecite, previste per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n.190 (che ha introdotto un nuovo articolo 54 bis all’interno del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165) sono espressamente ricondotte, dal Piano Nazionale Anticorruzione, alle misure di carattere generale finalizzate alla prevenzione della corruzione.
Quale misura di prevenzione della corruzione, il whistleblowing deve trovare posto e disciplina in ogni PTPC. A tal proposito è visto con favore da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’inserimento di misure che vadano nella prospettiva di riforma dell’istituto di seguito elencate.
Poiché il decreto legge 24 giugno 2014, n.90 ha stabilito che l’ANAC possa ricevere segnalazioni di condotte illecite non soltanto dai propri dipendenti, ma anche da dipendenti di altre amministrazioni, con determinazione n.6 del 28 aprile 2015, l’Autorità ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, che disciplinano le procedure attraverso le quali l’ANAC gestisce tali segnalazioni e costituiscono, al contempo, indicazioni di natura regolatoria rivolte alle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione della corruzione.
Le Linee guida contengono indicazioni di carattere generale, come l’individuazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina, le condizioni in presenza delle quali si attiva la tutela della riservatezza sull’identità del segnalante, il ruolo specifico del responsabile della prevenzione della corruzione, le principali misure di carattere organizzativo e tecnologico necessarie per una efficace gestione delle segnalazioni.
Nelle Linee Guida si fa poi riferimento alle modalità di gestione, da parte dell’ANAC, delle segnalazioni provenienti da propri dipendenti, relative a condotte illecite all’interno dell’Autorità, delineando puntualmente le singole fasi della procedura di trasmissione e gestione della segnalazione.
L’ANAC ha deliberato di attuare un modello gestionale informatizzato, in base all’evidente considerazione che ai fini della tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l’ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante.
Il whistleblower (letteralmente soffiatore di fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda/ente pubblico, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’ente, e per questo decide di segnalarla. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità.
Il whistleblowing è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna – per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.whistleblowing-850

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