TRASPARENZA. ANAC: MODELLI 231 E «FOIA» OBBLIGATORI PER TUTTE LE AZIENDE PUBBLICHE

 

 

doppialenteL’ANAC di Raffaele Cantone rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della PA. Lo prevede la delibera n. 1134/2017, in via di pubblicazione: dal 31 gennaio 2018, come racconta Giuseppe Latour, su Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2017, alla pagina 14, l’Authority inizierà a esercitare i propri poteri di analisi su una lunga lista di soggetti collegati alla pubblica amministrazione.

Con un’importante eccezione: le nuove regole non si applicano per adesso alle quotate, in attesa di una pronuncia del Ministero dell’Economia e della Consob.

Il documento dell’Autorità serve, soprattutto, a chiarire il campo dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento l’accesso allargato agli atti della PA, il cd. FOIA, sulla falsariga del Freedom of Information Act americano.

Ma non solo: l’Authority considera strategici anche altri strumenti di prevenzione della corruzione, diversi dalla semplice trasparenza. L’ANAC distingue, allora, tre livelli di applicazione delle nuove norme: le pubbliche amministrazioni; i soggetti con un livello di connessione maggiore con la PA, come le società controllate; gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla PA. Queste ultime applicano solo le norme in materia di trasparenza e non tutto il set di regole in tema di prevenzione della corruzione.

Facile in teoria, perché in pratica è parecchio complicato incasellare con precisione tutti i soggetti che orbitano nel variegato universo della PA.

Molte indicazioni dell’Autorità servono, allora, proprio a definire con esattezza il perimetro nel quale le nuove regole esplicano i loro effetti.

Spiegando, tra le altre cose, come si definisce la nozione di controllo o quando una società può essere considerata in house, guardando anche alle norme europee: in tale prospettiva, le fondazioni bancarie sono fuori dalle disposizioni in materia di trasparenza, sempre che non vogliano liberamente scegliere di pubblicare «i dati più rilevanti» sulla loro attività, mentre le Casse di previdenza private dei professionisti andranno considerate come soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

E, quindi, sottoposte agli obblighi di accesso agli atti ma non a quelli di prevenzione della corruzione.

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