Corte dei conti: un’analisi comparata di attribuzioni, compiti e organizzazione con la Cour des comptes francese

Nella categoria Analisi e Ricerche da su 24 novembre 2016 1 Commento

  L’art. 15 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, approvata dall’Assemblea costituente francese il 26 agosto 1789 prevede che “La societé a le droit de demander compte à tout agent public de son administration”. Nella storia amministrativa di tutti gli Stati democratici si trovano riferimenti a istituzioni con rilevanza costituzionale il cui scopo è “perseguire l’utilizzo appropriato ed efficace dei fondi pubblici, la ricerca di una gestione finanziaria rigorosa, la regolarità dell’azione amministrativa e l’informazione dei poteri pubblici e della popolazione tramite la pubblicazione di relazioni obiettive”.

  Nel 1807 in Francia viene istituita la Cour de comptes che è investita della attribuzione di controllo sugli ordinatori di spesa e di giurisdizione sui contabili ed ha ereditato dalla monarchia la condizione di magi­stratura finanziaria e dal periodo rivoluzionario il principio dell’unità nella revisione dei conti.

  Agli albori del Regno d’Italia, con la legge n. 800 del 14 agosto 1862, viene istituita la Corte dei conti affinché vigili sulle amministrazioni dello Stato al fine di prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. Nell’architettura costituzionale italiana la Corte dei conti è sia organo di garanzia della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica (art. 100, co. 2 della Costituzione[1]) sia organo giurisdizionale (art. 103, co. 3 della Costituzione[2]). Da tale doppia investitura deriva la centralità del ruolo di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche da parte della Corte dei conti che è organo neutrale, autonomo ed indipendente sia rispetto al Governo sia al Parlamento nell’esercizio delle funzioni di controllo e fa parte dell’ordine giudiziario nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

  A propria volta, la Cour des comptes francese ha per missione garantire il buon uso del denaro pubblico e di informarne i cittadini (ai sensi dell’articolo 47 2 della Costituzione[3]), è una giurisdizione indipendente che assiste sia il Parlamento sia il governo. I controlli e le valutazioni della Cour des comptes si concentrano su: la regolarità, ossia se il denaro pubblico sia utilizzato in conformità con le norme in vigore, l’efficienza ed economia ossia se i risultati sono proporzionati ai mezzi attuati; e sull’efficienza se i risultati corrispondono agli obiettivi perseguiti. La Corte garantisce l’attuazione delle proprie raccomandazioni e può anche valutare la responsabilità dei decisori e dirigenti pubblici, quando rileva dei reati o degli errori di gestione. In alcuni casi giudica e pronuncia delle sanzioni, in altri casi, richiede alle autorità competenti di proseguire al (la Cour de discipline budgétaire et financière o al juge judiciaire).

  Nel corso degli anni successivi all’entrata in vigore delle rispettive Costituzione repubblicane sono intervenute profonde trasformazioni nell’organizzazione e nelle funzioni amministrative degli Stati, che hanno interessato profondamente gli assetti e aspetti finanziari incidendo fortemente sui compiti dei suddetti organi al fine di accrescere la trasparenza dell’amministrazione, di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche nonché di elevare la qualità dei servizi che la Pubblica Amministrazione rende ai cittadini.

A cura dell’Avv. Silvia D’Ambrosio


[1] Art. 100 della Costituzione: “A norma dell’art. 100, secondo comma, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato, inoltre essa partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli enti. La Costituzione, che assicura l’indipendenza della Corte e dei suoi componenti di fronte al Governo, prevede un diretto collegamento fra la Corte ed il Parlamento, al quale essa è tenuta a riferire sul risultato del riscontro eseguito”.

[2] Art. 103 della Costituzione: “Nel suo secondo comma stabilisce che la Corte ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, come dire che essa giudica sulle responsabilità di chi ha la gestione del pubblico denaro”.

[3] Art. 47-2 della Costituzione francese: “La Corte dei Conti assiste il Parlamento nel controllo dell’azione del Governo. Assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo dell’esecuzione della legge finanziaria e dell’applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale nonché nella valutazione delle politiche pubbliche. Contribuisce, tramite le sue relazioni, che fanno oggetto di pubblicazione, all’informazione dei cittadini. I conti delle amministrazioni pubbliche sono regolari e veritieri. Essi offrono un’immagine fedele del risultato della loro gestione, del loro patrimonio e della loro situazione finanziaria.”

Fonti

www.ccomptes.fr

www.corteconti.it

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Commenti (1)

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  1. avatar Giovanni scrive:

    le funzioni della Corte dei conti dei vari stati europei, e’ regolamentata da articoli della Costituzione dello Stato di appartenenza.
    La corte dei conti Europea, senza la Costituzione Europea, e’ priva delle fonti costituzionali che ne alimentano l’essenza e ne regolano le funzioni.
    Questo limite oggettivo, e’ a mio avviso superabile, con la finalita’ conseguenziale di rafforzare l’Unione Europea, costituendo la Corte dei conti a coordinamento Europeo regolamentata da una fonte geneticamente derivata dalle Costituzioni dei vari Stati.
    Una Corte dei conti Europea, con regolamento “figlio” delle fonti Costituzionali degli stati europei.
    E’ un operazione che secondo me esige spessore etico e visione europeista elevata, volta a creare l’ alleanza dei Giudici Custodi dei vari stati europei, basato sulla essenza delle fonti di ogni Costituzione trasfusi nel regolamento.
    Fonti costituzionali che regolano la Corte dei conti di ogni stato, che si sublimano in un unica Fonte Europea.

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