L’impegno europeo per garantire la trasparenza del lobbying
Nell’ambito del Titolo II del Trattato sull’Unione Europea viene affermato il principio di democrazia partecipativa come strumento di funzionamento dell’Unione stessa; l’articolo 10 del Trattato recita <<Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione […]>>, e nell’articolo 11 al primo comma si legge <<Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori d’azione dell’Unione>>.
In forza di tale principio è riconosciuta in ambito europeo l’attività di lobbying, intesa come possibilità per i cittadini di partecipare attivamente, facendo valere i propri interessi, al processo decisionale e politico delle Istituzioni europee. In realtà a parteciparvi sono, oltre a gruppi di cittadini, per lo più imprese, associazioni, organizzazioni non governative.
Dato il preminente ruolo acquisito dall’Unione Europea come attore internazionale, l’attività dei gruppi di interesse ha registrato una notevole crescita negli ultimi decenni, dimostrando la necessità di un’adeguata regolamentazione del fenomeno.
Un passo decisivo è stato fatto con la pubblicazione del Libro Verde del 2006 che ha formalizzato l’Iniziativa Europea per la Trasparenza, in cui si sottolinea l’importanza di un “alto grado di trasparenza” per garantire che l’Unione sia “aperta a un controllo pubblico e renda conto del proprio operato” (link al testo). Viene proposto un sistema di registrazione per i lobbisti su base volontaria e l’adozione di un codice di condotta comune, con la previsione di sanzioni in caso di violazioni.
Inizialmente, il Parlamento e la Commissione europei avevano adottato due Registri di Trasparenza separati (rispettivamente nel 1995 e nel 2008); nel 2011 sono poi stati unificati in un unico Registro con un accordo interistituzionale (Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull’istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione – link).
Ad oggi nel Registro figurano 9040 soggetti registrati, suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
- Lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali (4.583);
- Organizzazioni non governative (2.320);
- Società di consulenza specializzate/studi legali/consulenti indipendenti (1.047);
- Centri di studio, istituti accademici e di ricerca (639);
- Organizzazioni rappresentative di amministrazioni locali, regionali e comunali, altri enti pubblici o misti ecc. (413);
- Organizzazioni rappresentative di chiese e comunità religiose (38).
(Per altre statistiche sul Registro per la trasparenza consultare il seguente link).
L’importanza della trasparenza nell’ambito dell’attività di lobbying è stata sottolineata anche dall’attuale Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Junker, il quale nella sua agenda politica e linee guida pubblicate nel 2014 ha lanciato una proposta per un registro dei lobbisti pubblico, obbligatorio e relativo a tutte le istituzioni europee, riconoscendo come fondamentale il diritto dei cittadini di sapere con chi i membri degli organi e delle istituzioni entrano in contatto nel contesto dei processi politici e legislativi (per il testo completo del documento visitare il seguente link).
L’impegno per regolamentare il lobbying agisce quindi su due profili: da un lato le disposizioni generali che assicurano il diritto di partecipazione attiva ai cittadini europei e gruppi di interessi; dall’altro attraverso il Registro si garantisce la trasparenza fondamentale per garantire che il fenomeno si esplichi in maniera corretta, rendendo disponibile per ogni cittadino le informazioni sul suo funzionamento e i suoi partecipanti.
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