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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; normativa</title>
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		<title>Diamo un premio ai Whistleblowers</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 17:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Favero]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Per parlare di un tema molto scottante in Italia, partiamo dall’incontro del 6 Maggio 2015 di Raffaele Cantone con l&#8217;ambasciatore statunitense in Italia, John R. Philips in occasione del convegno &lt;&lt;Il whistleblowing e la prevenzione della corruzione: l&#8217;esperienza americana e le novità normative italiane&gt;&gt; e più in dettaglio dall’affermazione di Cantone sulla traduzione in italiano della parola “WHISTLEBLOWER”: &#8220;facciamo fatica a trovare un termine che traduca quello inglese: lo definiamo pentito, delatore, collaboratore, facciamo persino fatica a dargli una valenza positiva, preferendo un&#8217;accezione negativa e quasi di disprezzo&#8221;. (“Tiscali cronaca”, 6 maggio 2015)<br />
La figura del whistleblower è stata introdotta in Italia con la legge anticorruzione 6.11.2012, n. 190, &#8220;Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell&#8217;illegalità nella pubblica amministrazione&#8221; (POTETE LEGGERLA SUL NOSTRO SITO <a href="http://anticorruzione.eu/normativa/italia-2/" target="_blank">http://anticorruzione.eu/normativa/italia-2/</a>). Precisamente l’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, &#8220;Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche&#8221;, introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato &#8220;Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti&#8221;, con entrata in vigore dal 27.11.2012. La cosa strana è che il legislatore non ha voluto creare una normativa indipendente per il Whistleblower, ma lo ha inserito all’interno di una normativa già vigente per il settore del pubblico impiego.<br />
La legge non ha avuto un grande successo. I segnalatori, forse, hanno paura di venire scoperti, di non riuscire a mantenere l’anonimato della segnalazione e quindi di subire ritorsioni; oppure non avendo nessun incentivo economico si chiedono perché dovrebbero correre il rischio; o potrebbe essere solamente una questione di sfiducia sulle conseguenze positive della segnalazione.<br />
Certamente c’è bisogno di una firma dietro la segnalazione che non può rimanere anonima, sennò qualsiasi diffamatore potrebbe dire ciò che vuole. L’importante è garantire e tutelare l’anonimato senza nessuna preoccupazione.<br />
Una cosa, invece, è chiara. Se si vuole incrementare le segnalazioni d’illeciti c’è bisogno di un incentivo. L’America è un esempio.</p>
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