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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Nello Rossi</title>
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		<title>Il futuro del whistleblowing in Italia</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 09:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[(Introduzione a cura dell&#8217;Avv. Daniela Condò) Così come è stato finora concepito e applicato in Italia, il “Whistleblowing”, strumento legale già collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che garantisce tutele a chi denuncia, norma utile e necessaria, mostra evidenti limiti operativi, perché applicata solo a chi opera nel settore pubblico, mentre si conosce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Introduzione a cura dell&#8217;Avv. Daniela Condò)</p>
<p style="text-align: justify;">Così come è stato finora concepito e applicato in Italia, il “Whistleblowing”, strumento legale già collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che garantisce tutele a chi denuncia, norma utile e necessaria, mostra evidenti limiti operativi, perché applicata solo a chi opera nel settore pubblico, mentre si conosce il peso della corruzione nel settore privato. Occorre, dunque, fare chiarezza su uno strumento innovativo e che da relativamente poco tempo ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, sia pure in modo parziale. Il Ddl approvato alla Camera attende oggi di essere esaminato dal Senato (A.S. n. 2208) con l’obiettivo di compiere due passi avanti: ampliare la protezione accordata al dipendente pubblico che segnala fatti illeciti commessi nella P.A. ed estendere la tutela anche al dipendente privato, con l’intento di colmare la lacuna della legge Severino. Rimangono , inoltre le questioni aperte in tema di tutela della riservatezza e mancanza di incentivi adeguati che richiedono un intervento parlamentare con scelte precise, con una reale tutela di chi segnala, creando un meccanismo che sia veramente efficiente in un’ottica di prevenzione e di controllo interno.<u></u><u></u></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;articolo di seguito riportato, pubblicato sul numero in uscita della <strong>rivista “Legal”</strong>, “Il futuro del Whistleblowing in Italia”, vengono esaminati tali argomenti con attenzione agli aspetti piu’critici e alle prospettive di applicazione, con un’ampia intervista al Direttore del Master Anticorruzione presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Prof. Aristide Police, e all’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, Nello Rossi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo di Filippo Cucuccio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla diffusione e sulla conseguente popolarità del whistleblowing nel panorama nazionale è certamente lecito avanzare più di qualche dubbio , nonostante, come si vedrà , i tentativi di un suo inquadramento giuridico nel nostro ordinamento e alcune iniziative convegnistiche anche recenti dedicate a questo strumento di contrasto al crimine. Tra cui vale la pena di citare quella svoltasi pochi mesi fa in Rai sotto la direzione del Professore <strong>Gustavo Piga</strong> dell’Università di Roma 2 Tor Vergata , una sede universitaria in cui non casualmente si svolge da alcuni mesi il primo <strong>Master Anticorruzione</strong> , un’esperienza particolarmente significativa e innovativa .</p>
<p style="text-align: justify;">Non più tardi di un mese fa , nel suo intervento al festival dell’Economia di Trento , anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <strong>Raffaele Cantone</strong> , riferendosi al whistleblowing e alle sue difficoltà di inserimento nel nostro Paese , sottolineava la persistente mancanza di una sua adeguata traduzione nella nostra lingua , indicatore evidente di un imbarazzo che va ben al di là dei soli aspetti lessicali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per cercare di cominciare a fare chiarezza sul whistleblowing e sulle sue possibilità di applicazione in Italia ci si è , pertanto , rivolti all’ Avvocato Generale della Corte di Cassazione , <strong>Nello Rossi</strong> e al Professore<strong> Aristide Police</strong> , Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Roma 2 Tor Vergata , Direttore del Master( cui si è prima accennato ) e partner di Clifford Chance .</p>
<p style="text-align: justify;">Della lunga e approfondita conversazione avuta con entrambi si riportano qui di seguito i principali brani nella speranza di contribuire in tal modo a indirizzare il dibattito su questo strumento verso aspetti costruttivi e di coerente sviluppo normativo e fattuale nella nostra realtà .</p>
<p style="text-align: justify;">Sugli aspetti temporali di comparsa del whistleblowing nella nostra società civile <strong>Nello Rossi </strong>ricorda che sulla base della propria esperienza “ la disciplina legislativa del <em>whistleblowing</em> –la segnalazione e la denuncia di condotte illecite di cui i lavoratori sono venuti a conoscenza nell’ambito del loro rapporto di lavoro – si pone come una normativa di stimolo, di sostegno, di incoraggiamento di una realtà allo stato ancora embrionale nella società italiana. Una realtà dai contorni tuttora vaghi e dalle dimensioni esigue, che il legislatore mira a promuovere e proteggere per avere un’ulteriore arma disposizione nella prevenzione e nel contrasto della illegalità economica e politico-amministrativa “. Ancor più puntualmente <strong>Rossi</strong> sottolinea che “<strong>la legge 6 novembre 2012 n. 190</strong>, meglio nota come legge Severino, ha segnato l’esordio del <em>whistleblowing</em>, introducendo nel solo “settore pubblico” una disciplina di tutela del dipendente che segnala gli illeciti da lui riscontrati nell’ambiente di lavoro “.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche<strong> Police </strong>concorda sull’estraneità di questo strumento alla cultura italiana : “ nella lingua inglese l&#8217;istituto ricorda il soffio leggero del sussurro, quel <em>blowing </em>richiama le belle parole di una famosa canzone di Joan Baetz. Nella lingua italiana , invece , l&#8217;unico vero equivalente ha una connotazione fortemente negativa nel contesto sociale, soprattutto in alcuni contesti geografici. La &#8220;spiata&#8221; e lo &#8220;spione&#8221; sono fortemente avversati nella identità comunitaria della società italiana ed è così che l&#8217;istituto è stato in realtà imposto dall&#8217;alto proprio con le norme dell&#8217;Anticorruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo – prosegue Police &#8211; non può negarsi che le reazioni diffuse contro gli abusi della politica, gli sperperi di risorse pubbliche a vantaggio della cd. &#8220;casta&#8221;, il moltiplicarsi dei reati contro le pubbliche Amministrazioni (o almeno la loro esponenziale emersione) hanno favorito un superamento di quella attitudine sostanzialmente omertosa ; si è , così , avviata una profonda trasformazione sociale più sensibile alla denuncia di fenomeni di illegalità e di arbitrario esercizio delle funzioni pubbliche , spianando la strada al legislatore che nella legge anticorruzione ha introdotto l&#8217;istituto nel nostro ordinamento giuridico” .</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre su questo aspetto di debutto nel nostro ordinamento <strong>Rossi </strong>aggiunge che “Il d.d.l. approvato alla Camera, ed oggi in attesa di essere esaminato dal Senato ( A.S. n. 2208) , si propone di compiere due passi in avanti. Da un lato, infatti, si precisa e si amplia la protezione accordata al dipendente pubblico che soffia nel fischietto per lanciare l’allarme su fatti illeciti commessi nella Pubblica Amministrazione. Dall’altro si estende la tutela anche al dipendente privato , con l’intento di colmare la più vistosa lacuna della legge Severino che aveva limitato la sua sfera di intervento al solo settore pubblico. Se il nuovo intervento normativo andrà in porto e si concluderà con l’approvazione del D.d.l. in discussione al Senato , saranno superati i limiti e la timidezza che hanno segnato l’esordio del <em>whistleblowing</em> nella legge Severino, alla quale va comunque riconosciuto il merito di aver immesso nell’ordinamento un istituto nuovo ed estraneo alla nostra tradizione giuridica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle criticità finora riscontrate nell’applicazione fattuale di questo strumento , sia pure nei limiti descritti , <strong>Police</strong> osserva che “ le maggiori difficoltà sono molto simili a quelle che si hanno nel contesto del processo penale rispetto al trattamento dei cd. &#8220;pentiti&#8221;. Il punto debole è sempre come tutelare il cittadino che segnala l&#8217;illegalità. Bisogna , infatti, pensare che talune realtà, alcune pubbliche amministrazioni hanno piccole dimensioni. Si pensi ai Comuni italiani, si pensi ai piccoli enti pubblici, ebbene in tali contesti l&#8217;anonimato del segnalante non è e non può esser garanzia sufficiente. Vi è poi una seconda criticità connessa al rischio sempre presente dell&#8217;uso strumentale della segnalazione (o della delazione) per conseguire il discredito di un amministratore o di un funzionario in realtà onestissimo , con effetti diametralmente opposti a quelli sperati. In questo la professionalità e l’ assoluta neutralità ed indipendenza di chi tratta le segnalazioni risultano essenziali. “</p>
<p style="text-align: justify;">E dal canto suo <strong>Rossi</strong> aggiunge con una metafora suggestivamente esplicativa che il whistleblowing “ è una sorta di innesto , sul tronco del nostro sistema giuridico, di una pianta nata sotto altri climi. Operazione delicata,come ogni innesto <strong>, </strong>da compiere con cautela e seguire con attenzione, soprattutto nelle fasi iniziali ; in quanto , se non vengono adottati particolari accorgimenti, la mancanza di affinità con l’ambiente circostante può determinare più o meno grandi difficoltà di attecchimento del nuovo organismo “.</p>
<p style="text-align: justify;">Scendendo ulteriormente nei dettagli dei fattori di disaffinità originaria del whistleblowing rispetto al tronco dell’ordinamento penale e disciplinare italiano , <strong>Rossi </strong>indica che “ il primo di tali fattori è il regime delle denunce che ci è stato consegnato dal diritto penale classico, ispirato più dal timore di diffuse e generalizzate delazioni che non dall’intento di stimolare la segnalazione di illeciti. Il secondo fattore è la spiccata diffidenza ed il netto sfavore verso le denunce anonime che si esprime in norme giuridiche dal contenuto netto ed inequivocabile e nella assoluta inutilizzabilità degli <em>anonimi</em> in sede di giurisdizione penale. Il terzo elemento da considerare , infine , è che la riservatezza sul nome del denunciante è praticamente impossibile da tutelare in sede di giudizio penale ed è comunque problematica ( e in taluni casi impossibile) anche in sede di giudizio disciplinare; così che il pericolo di ritorsioni non può essere scongiurato grazie al segreto ma deve essere evitato con altri strumenti. La legge Severino già ha previsto a tutela del pubblico dipendente , autore della segnalazione il divieto di sanzioni , licenziamento o misure discriminatorie “ per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tutto ciò non sembra , in definitiva, creare una <strong>rete protettiva</strong> sufficiente nella valutazione del nostro interlocutore , maggiori speranze sembrano legarsi all’approvazione della normativa in discussione al Parlamento . Una normativa , infatti , che per <strong>Rossi </strong><strong>“</strong> si dà carico di rendere più incisivo e garantito il meccanismo delle segnalazioni, anche grazie all’ingresso in campo dell’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione , come attore della protezione del dipendente pubblico ed uno dei possibili destinatari delle denunce. Inoltre , essa accorda maggiore protezione alla riservatezza del denunciante e chiarisce come deve essere interpretata la sua buona fede (punto rilevante per evitare il rischio di accuse di calunnia o diffamazione) “ . Quanto al settore privato , poi , “ la tutela del <em>whistleblower </em>è affidata all’inserimento , nei modelli organizzativi previsti dalla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche , di previsioni sul whistleblowing analoghe a quelle che ci si propone di introdurre nella pubblica amministrazione “ .</p>
<p style="text-align: justify;">Se , pertanto , è questo lo stato dell’arte attuale e del prossimo futuro di questo strumento in Italia , ci si può ragionevolmente chiedere se si possa trarre qualche beneficio da altre esperienze come quella degli Stati Uniti dove la pratica del whistleblowing certamente non è inedita . Ma su questo punto sia Police che Rossi non sembrano particolarmente convinti e fiduciosi .</p>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>Police “</strong> le peculiarità del nostro sistema, non solo sul piano sociale, ma anche su quello giuridico ed amministrativo, rendono la comparazione di limitata utilità ed il confronto sempre fallace. In questo ambito le statistiche ed i confronti a poco valgono. Qui servono un po&#8217; le avvertenze dei vecchi professori di economia sul tasso di sostituibilità di un prodotto all&#8217;altro nel misurare la domanda e l’ offerta. Le relazioni tra privati ed imprese ed Amministrazioni pubbliche in Italia sono troppo diverse sul piano fisiologico , perché si possano comparare utilmente sul piano patologico della devianza dalla regola. Ma forse è anche questo che rende la sfida del whistleblowing in Italia particolarmente attraente ”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non meno realistica è la valutazione di <strong>Rossi </strong>che afferma :<strong> “</strong>francamente ritengo che nella nostra realtà siano impensabili ed impraticabili soluzioni spregiudicate adottate in altri Paesi che premiano economicamente i <em>whistleblowers. </em>Ed infatti, del tutto opportunamente le norme in vigore ed il ddl di cui ho parlato hanno scartato questa soluzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro , questo scetticismo non deve assolutamente rivelarsi frustrante per gli ulteriori passi in avanti di questo strumento nel nostro ordinamento . Della sua necessaria presenza , come ulteriore arma di contrasto al crimine , ne sono più che convinti a conclusione della conversazione entrambi i nostri interlocutori .</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato <strong>Police</strong> sottolinea che “ il cambiamento sociale non possa prodursi soltanto nell&#8217;ambito pubblico, escludendo quello privato. Del resto i due mondi non sono affatto così nettamente distinti e separati da potersi immaginare una limitazione della moralizzazione e della trasparenza ai soli processi decisionali pubblici. Le patologie nel pubblico, del resto, sono sovente alimentate da spinte che provengono da egoismi privati. Mi pare , quindi , più che necessario che tale istituto trovi un&#8217;applicazione più ampia e si estenda anche alle grandi organizzazioni private. Ciò senza giungere agli eccessi della narrazione Orwelliana per istituire un Grande Fratello, quanto piuttosto di alimentare la trasparenza e la moralità dal basso, in una prospettiva completamente rovesciata&#8221;. Quanto a <strong>Rossi “ </strong>se come auspicabile, il ddl in discussione al Senato diverrà legge , gli effetti positivi saranno significativi tanto sul versante del contrasto alla illegalità amministrativa &#8211; economica ed alla corruzione quanto sul versante della infiltrazione mafiosa dell’economia. Una disciplina ben calibrata delle segnalazioni che vengono dall’interno di imprese ed enti pubblici può rappresentare un canale prezioso ed insostituibile per conoscere, contrastare e reprimere condotte illecite e per lanciare tempestivi allarmi sulle sempre possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel corpo di aziende sane o di apparati ed enti pubblici.” Parole che sono dettate dalla considerazione che “ Le organizzazioni criminali hanno stabilmente incluso nel loro raggio di azione l’inquinamento degli appalti pubblici , il riciclaggio di proventi delittuosi in imprese normali, l’ottenimento di erogazioni di danaro pubblico attraverso pratiche latu sensu corruttive. “</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, <strong>l’ingresso e l’applicazione del whistleblowing nel nostro panorama giuridico non debbono essere vissuti soltanto come un adeguamento meccanico a quello di altre realtà forse più avanti di noi nel contrasto al crimine organizzato; ma piuttosto come la dimostrazione di una precisa volontà del Paese di crescere civilmente ed economicamente nel segno della legalità.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco perché l’auspicio ribadito da <strong>Rossi </strong>è che le voci dall’interno dei whistleblowers possano rivelarsi “ un antidoto ed un deterrente efficacissimo ai fenomeni di criminalità economica più avanzata “. Ferma restando l’avvertenza di <strong>Police ,</strong> per il quale “ il tentativo del legislatore va salutato positivamente; ma se ad esso non si accompagneranno politiche educative e di promozione culturale e sociale, lo strumento rischia (e rischierà) di tracciare i solchi di un campo destinato a rimanere sterile e privo di frutti”</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Giugno 2016                                                    Filippo Cucuccio</p>
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		<title>La cultura del Whistleblowing – Parte 2</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Favero]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come promesso lo scorso lunedì, riporto la seconda parte dei temi sviluppati dagli altri ospiti dell’evento: <em>La cultura del whistleblowing – “Un impegno civile ed etico per un’efficace lotta alla corruzione”</em><em>, che si è tenuto il 22 Ottobre 2015 </em>a Roma, più precisamente nella sede della Rai in Viale Mazzini, <em>(se vi siete persi la prima parte questo è il link: </em><a href="http://anticorruzione.eu/2015/10/la-cultura-del-whistleblowing-parte-1/" target="_blank">http://anticorruzione.eu/2015/10/la-cultura-del-whistleblowing-parte-1/</a><em>).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Dopo l’intervento di Salvatore Lo Giudice, è stato il turno dell’Avv. <strong>Francesca Palisi </strong>(Responsabile Ufficio Ordinamento Finanziario ABI) che ha esposto il punto di vista dell’Associazione Bancaria Italiana a proposito della regolamentazione della Banca d’Italia nel sistema di contrasto al crimine, con particolare riferimento allo strumento del whistleblowing. </em>La dott.ssa Palisi ha ricordato che, nel sistema bancario, le attività di whistleblowing sono parte del cosiddetto “sistema interno di segnalazione delle violazioni”. <em>Esso non mira solo a scovare fatti corruttivi, ma anche a segnalare all’interno dell’azienda qualsiasi violazione di norme a disciplina dell’attività bancaria. </em>La dott.ssa Palisi ha ricordato il “principio di proporzionalità”, in base al quale <em>non tutti i sistemi di segnalazione delle violazioni devono essere identici e standardizzati per tutte le realtà aziendali che decidono di dotarsi di questi sistemi, ma devono essere modellati in base alla concreta operatività, alle dimensioni, al business aziendali. Il canale di comunicazione delle segnalazioni deve essere specifico, autonomo ed indipendente. Ma quanto è affidabile la procedura? Si deve garantire la riservatezza e la protezione del segnalante. Il tutto si deve svolgere in maniera tempestiva e non è detto che alla chiusura delle indagini, il segnalante debba essere avvisato dell’operazione. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ultimo elemento importante è l’informazione e la formazione delle persone all’interno dell’azienda affinché siano in grado di capire cosa e come segnalare atti illeciti. Molte sono le banche che hanno al loro interno moduli di segnalazione, ma dal 1 Gennaio lo dovranno avere tutte per legge.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Intervento interessante è stato quello di <strong>Aristide Police</strong>, professore ordinario di diritto amministrativo e direttore master in anticorruzione all’Università di Roma Tor Vergata, </em>che ha riferito dell&#8217;impatto delle attività di whistleblowing sugli appalti pubblici. Una prima variabile rilevante riguarda l&#8217;autore della segnalazione, e il modo in cui questa viene effettuata, se in modo anonimo oppure no. Poi, rileva chi sia il destinatario della comunicazione<em>. </em>Per ultimo, vi è l’oggetto della comunicazione, che può riferirsi a una condotta che è illecito penale, oppure un illecito erariale, oppure amministrativo, o altro. <em>E per questo occorre individuare un elemento o trovare una chiave di lettura in un fenomeno cosi frammentato. Qual è questa chiave? Per Police, essa è la ratio di questo istituto, ovvero la trasparenza dei processi decisionali. Il whistleblowing non è una denuncia, non è una spiata, ma una forma di testimonianza di un processo decisionale, la cui visibilità non è consegnata a documenti scritti, ed è l’alto braccio della trasparenza.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>L’Avv. Generale <strong>Nello Rossi </strong>ci parla di come il tema del whistleblowing si inserisca nel nostro ordinamento.</em> Per farlo utilizza una metafora “agricola”, affermando che ci vorrebbe un agronomo, perché il whistleblowing è una “pianta” nata in un altro clima e sotto un altro cielo, che ora stiamo tentando d’ innestare sul tronco del nostro ordinamento. <em>Gli innesti sono operazioni delicate, e nel caso in questione vi sono 3 fattori di difficoltà: il regime delle denunce consegnato dal diritto penale classico; il nostro ordinamento esibisce un netto sfavore contro le denunce anonime ed il grado in cui è possibile cautelare la riservatezza del denunciante. L’articolo 333 comma 3 del codice penale (Link all’articolo: </em><a href="http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art333.html" target="_blank">http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quinto/titolo-ii/art333.html</a><em>) afferma che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso in sede penale. Certamente poi la giurisprudenza ha mitigato il rigore di questa affermazione andando a considerare coloro che producono informazioni specifiche e che possono essere uno stimolo per attività di ricerca. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Sergio Sottani</strong></em><em> (Procuratore Capo Procura della Repubblica di Forlì) analizza le modalità di denuncia per il whistleblower, avendo molta esperienza soprattutto pratica, sul campo. Il whistleblowing è una nuova forma per introdurre più notizie di reato? Se inteso in questo modo allora sarebbe una norma sbagliata. Come sappiamo, la norma vale solo per soggetti di ente pubblico e non per privati. Deve essere esteso. Ma anche senza questo istituto c’è trasparenza nelle imprese? Certamente sì.</em></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ultimo a prendere la parola è il <em>Dottor <strong>Guido Stazi</strong> (Segretario Generale Consob). Considera l’impatto dell’evoluzione normativa in tema di prevenzione e contrasto alla corruzione, anche in questo caso con particolare riferimento all’istituto del whistleblowing. Già nel diritto romano c’era l’idea che “colui che agisce nell’interesse dello Stato, agisce anche per se stesso”. Nel periodo della guerra di secessione americana (la cosiddetta Guerra Civile), c’era il problema del dilagare della corruzione nelle forniture militari, quindi chi denunciava veniva premiato con una quota che andava tra il 15% ed il 25% delle somme che si riuscivano a recuperare dal sanzionamento. </em>Il whistleblowing, in altri termini, ha radici antiche. Infine, il Dottor Stazi <em>conclude affermando che in Italia, come sappiamo, ancora non è prevista l’incentivazione economica per il whistleblowing rispetto invece all’America ed Inghilterra che già l’adottano. Ci dobbiamo adeguare. (qui potete trovare i vari premi economici assegnati in America: </em>http://anticorruzione.eu/2015/10/lamerica-premia-i-whistleblowers/<em>).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiudo l’articolo dell’evento ringraziando l’Avv. <strong>Daniela Condò</strong>, organizzatrice del convegno e Tutor Master in Anticorruzione all’Università di Roma Tor Vergata.</em></p>
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		<title>La cultura del whistleblowing &#8211; Parte 1</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniele Favero]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il 22 Ottobre 2015, a Roma, più precisamente nella sede della Rai in Viale Mazzini, si è svolto l’evento: La cultura del whistleblowing – “Un impegno civile ed etico per un&#8217;efficace lotta alla corruzione” (http://anticorruzione.eu/2015/10/4094/) al quale abbiamo partecipato. L’incontro si è svolto in questo modo: i saluti iniziali di Monica Maggioni (Presidente Rai) e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/10/IMG_2863.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4275" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2015/10/IMG_2863-300x224.jpg" alt="IMG_2863" width="300" height="224" /></a>Il 22 Ottobre 2015, a Roma, più precisamente nella sede della Rai in Viale Mazzini, si è svolto l’evento: <em>La cultura del whistleblowing – “Un impegno civile ed etico per un&#8217;efficace lotta alla corruzione”</em> (<a href="http://anticorruzione.eu/2015/10/4094/" target="_blank">http://anticorruzione.eu/2015/10/4094/</a>) al quale abbiamo partecipato. L’incontro si è svolto in questo modo: i saluti iniziali di <strong>Monica Maggioni</strong> (Presidente Rai) e del Rettore dell’Università Tor Vergata <strong>Giuseppe Novelli</strong>. Successivamente <strong>Raffaele Cantone</strong> (Presidente ANAC) ha fatto una breve relazione. Dopodiché è iniziato il dibattito alla tavola rotonda con una moltitudine di ospiti: <strong>Giuseppe Bottillo</strong> (Comandante Nucleo Speciale Polizia Valutaria Guardia di Finanza); <strong>Gianfranco Cariola</strong> (Direttore internal auditing e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Rai); <strong>Claudio Clemente</strong> (Direttore Unità di Informazione Finanziaria Banca d’Italia<strong>); Salvatore Lo Giudice</strong> (Direttore Affari Legali e Societari Rai); <strong>Francesca Palisi</strong> (Responsabile Ufficio Ordinamento Finanziario ABI); <strong>Aristide Police</strong> (Professore Ordinario di Diritto Amministrativo e Direttore Master in Anticorruzione Università degli studi di Roma Tor Vergata); <strong>Nello Rossi</strong> (Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione); <strong>Sergio Sottani</strong> (Procuratore Capo Procura della Repubblica di Forlì) ed infine <strong>Guido Stazi</strong> (Segretario Generale Consob). Le considerazioni conclusive di tutto l’evento sono state affidate al Professore Ordinario di Economia Politica e Direttore del Master in Procurement Management all’Università di Roma Tor Vergata <strong>Gustavo Piga</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grazie al grande numero di onorevoli ospiti possiamo dire che sono usciti fuori concetti in tema whistleblowing molto interessanti ed alcune domande in merito che cercano ancora risposta, come ad esempio: è giusto ricompensare i whistleblowers o essendo un dovere quello della segnalazione non ha bisogno di nessun premio? Si devono prendere in considerazione i segnalatori anonimi oppure si scartano già in partenza?</p>
<p style="text-align: justify;">Del discorso di Monica Maggioni e Raffaele Cantone potete leggere su questo link (<a href="http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=227970" target="_blank">http://www.regione.vda.it/notizieansa/details_i.asp?id=227970</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Mi vorrei soffermare di più su tutti gli altri ospiti. Il moderatore della tavola rotonda, <strong>Cucuccio Filippo</strong> (Direttore Generale ANSPC – Associazione Nazionale per lo studio dei Problemi di Credito) prima di iniziare il dibattito ha tirato fuori alcuni dati sconfortanti che ci servono a capire in che contesto viviamo. L’Italia si classifica, secondo il Word Economic Forum, al 106esimo posto su 144 Nazioni considerate per quanto riguarda l’indice di competitività globale e gli aspetti della legalità. Transparency International ci ricorda che siamo quasi in cima classifica della corruzione in Europa, veniamo dopo Grecia e Bulgaria. Siamo al terzo posto. Per quanto riguarda la percezione della criminalità organizzata, secondo studi condotti dalla Banca d’Italia, risulta che la percezione del rischio di criminalità economica per le imprese è pari al 30%. Cioè il 30% delle imprese sente come motivo inibitorio della propria attività, sviluppo, la presenza di una criminalità organizzata sul proprio territorio. Al sud la percentuale sale al 40%.</p>
<p style="text-align: justify;">Intervento interessante è stato quello del Generale <strong>Giuseppe Bottillo</strong>, il quale ci ha ricordato che il tema della corruzione è una questione culturale. Ha completamente ragione. Il Rettore dell’Università Tor Vergata <strong>Giuseppe Novelli</strong> raccontava che Hong Kong era, fino a poco tempo fa, un luogo con altissimo tasso di corruzione. Il problema si è completamente, o quasi, risolto grazie ad un intervento proprio sulla cultura, partendo dalle scuole. Il primo fenomeno di whistleblowing, afferma poi il Generale, è avvenuto in America durante la guerra d’indipendenza a proposito della corruzione che avveniva nella fornitura delle armi. Le forniture militari sono un classico caso in cui c’è un livello di segretezza altissimo, quindi diventa difficile poter verificare se c’è qualcuno che gestisce delle rendite illecite. La corruzione aumenta all’aumentare del grado di monopolio, di segretezza, discrezionalità e diminuisce in relazione al grado di accountability, la capacità di rendere conto.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo intervento di <strong>Gianfranco Cariola</strong> ci ha spiegato che il whistleblowing viene usato come strumento fondamentale di gestione e controllo interno in Rai. Il management deve usarlo per poter gestire in maniera corretta le attività. La segnalazione deve essere vista non come uno strumento repressivo, ma di gestione interna. Il whistleblowing diventa, quindi, un’informazione utile ai managers. Ci ha raccontato che mentre camminava per Milano, guardando la facciata di un palazzo in ristrutturazione, c’era un grande cartello con un numero telefonico impresso. S’invitavano i passanti a contattare quel numero nell’ipotesi in cui un operaio lavorasse in assenza di dispositivi di sicurezza. Ecco un esempio pratico che permette a chiunque di trasformarsi in controllori interni all’azienda. Ma qui però nasce un problema. Questo sistema di chiamata telefonica, probabilmente, permette al segnalatore di rimanere anonimo. Lo possiamo accettare? Credo che facilmente la segnalazione può essere strumentalizzata e per questo non può essere presa in considerazione se fatta da anonimi, ma probabilmente si dovrebbe analizzare caso per caso. Cioè se abbiamo di fronte una segnalazione anonima ma che dà informazioni precise, verificabili e concordanti, come dice Gianfranco Cariola, allora ha senso che su questa segnalazione si faccia un’istruttoria. Inoltre Cariola ci dice che la segnalazione, in alcuni casi, fa scattare anche degli obblighi verso l’autorità giudiziaria se a riceverla è un soggetto che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’intervento di <strong>Claudio Clemente</strong> si è analizzato come lo strumento del whistleblowing si inserisce nel sistema delle s.o.s. (segnalazioni ed operazioni sospette) e nel sistema del riciclaggio economico. Uno degli strumenti dell’anticorruzione è la segnalazione all’interno della Pubblica Amministrazione ed uno dei reati più comuni è legato proprio alla corruzione. Contrastando il riciclaggio, cioè il flusso di denaro che serve a corrompere i soggetti pubblici, si aiuta a contrastare la corruzione. La quarta direttiva antiriciclaggio aggiunge alle s.o.s. anche segnalazioni da parte di operatori interni, pubblici o privati, di comportamenti che violano le norme di antiriciclaggio (<a href="http://www.compliancenet.it/iv-direttiva-europea-antiriciclaggio-e-contro-il-finanziamento-del-terrorismo-testo-definitivo-in-italiano-e-inglese-6-giugno-2015" target="_blank">http://www.compliancenet.it/iv-direttiva-europea-antiriciclaggio-e-contro-il-finanziamento-del-terrorismo-testo-definitivo-in-italiano-e-inglese-6-giugno-2015</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Avvocato <strong>Salvatore Lo Giudice</strong> ha trattato il momento in cui un’azienda viene colpita da indagini giudiziarie. L’azienda deve certamente collaborare con le autorità giudiziarie, le quali hanno comunque i mezzi per fare tutto quanto in loro potere, ma deve inoltre prevenire, rilevare e porre rimedio. Il legislatore deve disciplinare la fase più complessa, il rapporto tra impresa ed autorità giudiziaria nel momento in cui l’indagine giudiziaria ha inizio. La segnalazione dove incide? Proprio nel momento del rilevare.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel prossimo articolo tratteremo i temi sviluppati dagli altri ospiti.</p>
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