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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Legal</title>
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		<title>Whistleblowing: un modello vincente negli USA</title>
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		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 14:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Whistleblowing]]></category>
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		<description><![CDATA[(Introduzione a cura dell’Avv. Daniela Condò, Tutor Master Anticorruzione Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Economia e Finanza) “Un atto di coraggio”, è stato definito dal Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, in occasione di un Convegnopromosso presso la RAI dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito delle iniziative del Master Anticorruzione partito ad aprile [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Introduzione a cura dell’Avv. Daniela Condò, Tutor Master Anticorruzione Università di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Economia e Finanza)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Un atto di coraggio”</strong>, è stato definito dal Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, in occasione di un Convegnopromosso presso la RAI dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito delle iniziative del Master Anticorruzione partito ad aprile 2016 e pronto alla seconda edizione. <strong>“Fare la cosa giusta”</strong> è il principio piu’ volte sottolineato dall’Ambasciatore degli USA in Italia, John Phillips.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta del <strong>“Whistleblowing</strong>”, lo strumento di lotta alla corruzione, finalizzato a sconfiggere la cultura dell’omertà e della connivenza, che può funzionare da reale stimolo per proseguire con rinnovato slancio per la costruzione di una società civile migliore e più sana.</p>
<p style="text-align: justify;">Così come è stato finora concepito e applicato in Italia, il “Whistleblowing”, strumento legale già collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che garantisce tutele a chi denuncia, norma utile e necessaria, mostra evidenti limiti operativi, perché applicata solo a chi opera nel settore pubblico, mentre si conosce il peso della corruzione nel settore privato. Rimangono, inoltre, aperte le questioni in tema di tutela della riservatezza e mancanza di incentivi adeguati che richiedono un intervento parlamentare con scelte precise, con una vera tutela di chi segnala, creando un meccanismo che sia veramente efficiente in un’ottica di prevenzione e di controllo interno.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta di legge è stata approvata approvata dalla Camera il 22 gennaio scorso ma è ferma da mesi, in attesa di essere esaminata dalla Commissione affari istituzionali del Senato. Si chiede che il whistleblower abbia una reale protezione e che le aziende private e le società partecipate sia soggette alla stessa normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Differente è la situazione negli Stati Uniti, dove lo strumento del Whistleblowing celebra ad ottobre 2016 già il trentesimo anniversario e il Governo Federale è riuscito a recuperare oltre 70 miliardi di dollari attraverso piu’ di 15 mila cause.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’articolo di seguito riportato, pubblicato sul numero n. 3, appena uscito, della <strong>rivista “Legal”</strong>, “Whistleblowing: un modello vincente negli USA”, vengono esaminati tali argomenti con attenzione agli aspetti piu’ critici e alle prospettive di applicazione in Italia dell’importante strumento di contrasto alla corruzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo di Filippo Cucuccio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il whistleblowing è uno strumento di lotta ai comportamenti illeciti e alla criminalità organizzata da poco introdotto nel panorama giuridico nazionale e limitato almeno per ora al settore pubblico ( se ne sta discutendo l’estensione al settore privato in Parlamento ) .<br />
Differente è, invece , la situazione negli Stati Uniti dove questo strumento ha trovato un’ applicazione fin dalla seconda metà degli anni ‘80 del secolo scorso.</p>
<p style="text-align: justify;">A illustrare le tappe del percorso del whisteblowing in USA , segnato da difficoltà iniziali , da criticità non lievi , ma anche costellato di successi rimarchevoli , è in questa articolata intervista l’<strong>Ambasciatore degli Usa in Italia</strong> , <strong>John Phillips</strong> . Da oltre 3 anni Ambasciatore nel nostro Paese , Phillips vanta un’ esperienza di primo ordine anche proprio nel campo del whistleblowing , corroborata da un solido impianto di preparazione universitaria e post universitaria a livello specialistico conseguito presso la prestigiosa School of Law dell’Università di Berkeley .</p>
<p style="text-align: justify;">Sul piano professionale , tra le numerose e qualificate esperienze , di lui si ricordano quella maturata sul campo nella sua qualità di promotore di uno dei primi studi legali pubblicistici della Fondazione Ford a Los Angeles , di cui è stato , poi , Direttore per 17 anni . Un’esperienza che gli ha permesso di affrontare una casistica considerevole in materia di questioni ambientali , di diritti civili , di tutela del consumatore e di frodi societarie . Ma di lui non si possono non sottolineare anche il ruolo cruciale avuto nell’emendamento del <strong>False Claim Act</strong> che ha introdotto nel suo Paese il whistleblowing nella configurazione attuale, quello svolto in una organizzazione no profit per l’educazione alla nuova normativa e, infine, l’attività privata di grande successo in qualità di titolare di uno studio legale che porta il suo nome con sede prima a Los Angeles e , poi , trasferito a Washington con uffici anche a San Francisco .</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’intervista John Phillips si sofferma anche sulla realtà del nostro Paese , valutando la possibilità e le relative condizioni di diffusione del whistleblowing al suo interno . Un giudizio importante , non solo per la statura professionale dell’interlocutore , ma anche per il legame e la conoscenza approfondita dell’Italia, ove ha compiuto più di 50 viaggi/soggiorni nel decennio precedente la sua nomina ad Ambasciatore e ha fatto parte (2009 /13) del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia Americana a Roma. Un legame , dunque , consolidato con il nostro Paese e che rinverdisce quello generazionale della sua famiglia , visto che i suoi nonni italiani (Filippi il cognome originario, successivamente trasformato in Phillips ) si trasferirono negli USA agli inizi del secolo scorso .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quando e come è iniziata a diffondersi nella società civile statunitense la pratica del whistleblowing?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il <em>False Claims Act</em>, nella versione emendata, consente a chiunque venga a conoscenza di una frode ai danni del governo, di denunciarla, di procedere per vie legali (spesso congiuntamente al Dipartimento di Giustizia) e di trattenere per sè una parte della somma recuperata. Nel 1986, il Senatore Charles Grassley ed il Deputato Howard Berman sono riusciti a far sì che il Congresso apportasse modifiche al False Claims Act al fine di incoraggiare, tra l’altro, i <em>whistleblowers</em> a farsi avanti con le denunce di frode. Tale processo ha modernizzato una legge che fu approvata nel periodo successivo alla guerra civile americana, aggiornandola e adeguandola ai tempi. Due dei grandi vantaggi della legge sono le disposizioni che consentono al <em>whistleblower</em> di riscuotere parte dei proventi recuperati e quelle che permettono anche l’uso di risorse private (come studi legali e contabili), per raggiungere l’obiettivo di perseguire un reato di frode e recuperare i fondi per conto del Governo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Con queste premesse , pertanto , il successo della legge emendata è stato assicurato fin dall’inizio?  </strong></p>
<p style="text-align: justify;">In realtà ci sono voluti circa cinque anni perché la legge iniziasse a dare risultati importanti ma, alla fine, il suo uso è cresciuto in modo significativo. Celebreremo il trentesimo anniversario della legge in ottobre. In tutto questo tempo, il Governo Federale è riuscito a recuperare oltre 70 miliardi di dollari attraverso più di 15mila cause. Gran parte dei proventi recuperati dal Governo per casi di frode deriva da questo meccanismo, con i casi di <em>whistleblowing</em> che rappresentano l’80-85 per cento di quelli totali per frode che il Governo federale persegue ogni anno. Tutto questo significa che senza il meccanismo del <em>whistleblowing</em>, il Governo avrebbe recuperato soltanto tra il 15 ed il 20 per cento del totale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nel valutare i risultati finora ottenuti da questa esperienza negli USA , quali sono state le maggiori criticità riscontrate nell’uso di questo strumento e quali implementazioni suggerisce nell’ottica di un miglioramento della funzionalità del whistleblowing ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cominciando dalla valutazione dei risultati , come già ho detto , la legge ha portato risultati importanti. La normativa ha consentito al Governo americano di recuperare circa 70 miliardi di dollari nell’arco di 30 anni. Inoltre, i <em>whistleblowers </em>(“<em>relators</em>” come vengono indicati nel testo di legge) hanno ricevuto corrispettivi che superano i 5 miliardi di dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma, ancora più importante della ricompensa in sé, non va trascurato l’effetto deterrente di tali denunce. Altre aziende, anche in assenza di una denuncia formale, dovranno adeguare le loro prassi quando individuano casi di frode nel proprio ambito operativo. Gli esperti stimano che per ogni dollaro che il Governo recupera, se ne ‘risparmiano’ altri 10 in frodi non commesse da altri, proprio per tale effetto deterrente. Pertanto, possiamo affermare che dal 1986 ad oggi la legge ha impedito che andassero perduti circa 700 miliardi di dollari in frodi ai danni del Governo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Passando all’aspetto delle criticità incontrate da questo strumento , quali sono state quelle di maggior rilievo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nella prima fase la difficoltà più grande nel ricorso alla <em>False Claims Act</em> è stata quella di educare la gente alla legge; serve una prospettiva di lungo periodo e certamente non ci si può aspettare che le cose cambino nottetempo. Cittadini, funzionari e giudici, tutti vanno educati in tal senso alla legge. La normativa dispone tutele per i <em>whistleblower</em> che non esistevano prima del 1986 e consente agli stessi <em>whistleblower</em> di diventare parte del processo, acquisendo tutti i diritti che il nostro sistema riconosce alle parti in causa. E’ stato , inoltre , arduo stabilire le modalità attraverso le quali gli “<em>insider</em>” che hanno denunciato una frode avrebbero lavorato insieme al Dipartimento di Giustizia per intentare una causa, anche se, nel tempo, tutto è diventato più semplice. Il successo di questa legge dopo 30 anni dimostra come possiamo cambiare la cultura del <em>whistleblowing</em>. Come in Italia, anche negli Stati Uniti c’era la preoccupazione che la legge producesse un numero significativo di cause inutili. Esistono cause di questo tipo? Si’, ma il fatto che l’80-85 per cento delle somme recuperate da frodi venga da processi avviati da <em>whistleblower</em> dimostra quanto sia utile come strumento per combattere le truffe. E, infine , la legge garantisce anche tutele in caso di ritorsioni sul posto di lavoro. E, ancora più importante, garantisce la possiblità ai <em>whistleblower</em> di incassare parte dei proventi recuperati da coloro che hanno frodato lo stato, di risarcirli per il rischio che si sono assunti nell’aver denunciato per primi la frode. Tale aspetto è vitale, senza di esso la legge non sarebbe efficace.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Delle tre dimensioni del whistleblowing , etica , politica ed economica quale e per quali motivi a suo giudizio è risultata di maggiore impatto nella società civile statunitense ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Direi tutte e tre . Partiamo da quella economica. Più di ogni altra cosa, la legge ha avuto effetti economici, sia nei recuperi da parte del Governo che nell’effetto deterrente, cui ho fatto cenno in precedenza. Tali incentivi economici sono una parte vitale del processo. E, come ho già avuto modo di affermare, il recupero dei proventi e il numero di frodi sventate sono benefici economici fondamentali certamente per il governo, ma lo sono ancora di più per i contribuenti americani.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all’aspetto politico il <em>False Claims Act</em> ha cambiato il panorama politico per i <em>whistleblower</em>. Il processo di aggiornamento della legge negli anni Ottanta è da considerarsi un risultato bipartisan. Tutti al Congresso si sono schierati contro le frodi . Lo svecchiamento della Lincoln Law da parte del Congresso e la firma del Presidente Reagan rappresentano l’affermazione chiara da parte del nostro Governo che non tolleriamo le frodi. La nostra esperienza nel processo di modifica della legge nel 1986 ha inoltre messo in luce la necessità di essere vigili contro determinati gruppi d’interesse che all’epoca volevano essere “d’aiuto” nella fase di scrittura della normative, ma che in realtà rappresentavano coloro che avrebbero voluto indebolirla.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludo , facendo riferimento alla dimensione etica. <em>Il False Claims Act</em> ha consentito a chiunque sia a conoscenza di una frode di fare la cosa giusta. Prima per qualcuno, le conseguenze del fare la cosa giusta erano semplicemente catastrofiche – licenziamenti, rappresaglie sul posto di lavoro, demansionamenti. Negli Stati Uniti, come in Italia, la legge dà un’opportunità alle persone di fare la cosa giusta, soprattutto a chi lavora in settori vulnerabili alle frodi, come le infrastrutture e la sanità. Una sfida in questo campo è far conoscere ai lavoratori la legge e spiegare che vale la pena assumersi il rischio di fare la cosa giusta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Venendo al nostro Paese , quale giudizio si sente di esprimere sul tentativo italiano di introdurre il whistleblowing nell’ambito della Pubblica Amministrazione ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ho avuto il piacere di incontrare il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone in diverse occasioni e sono davvero colpito dagli sforzi che ha messo in campo, lavorando insieme al Ministro della Pubblica Amministrazione Madia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei whistleblower nel prevenire frodi e corruzione nella pubblica amministrazione e sviluppare buone prassi nel settore pubblico per garantire che chiunque denunci alle autorità competenti non sia vittima di rappresaglie. Come il Presidente Cantone ha riconosciuto, nell’esperienza amministrativa italiana il whistleblower è stato spesso tacciato di essere una spia, un informatore o un traditore, e trattato con diffidenza dai vertici e dai suoi stessi colleghi. Ma tutto questo sta iniziando a cambiare. La legge anticorruzione del 2012 approvata dal Parlamento ha introdotto tutele per i whistleblower nella Pubblica Amministrazione e ho appreso con piacere che il disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati all’inizio di quest’anno – attualmente al vaglio del Senato – estenderebbe tali protezioni anche al settore privato. Sono importanti passi avanti. Dove, a parer mio, l’approccio dell’Italia non risulta forse efficace è nell’assenza di incentivi finanziari per i whistleblower. Anche le tutele più stringenti non impediscono ai <em>whistleblower</em> di cadere vittima di ritorsioni da parte dei vertici e dei colleghi. Una situazione che rende insostenibile la permanenza sul posto di lavoro. I whistleblower si assumono grandi rischi quando decidono di parlare, rischi per i quali meritano di essere risarciti. Se non lo fanno, semplicemente l’informazione non viene alla luce. Ai sensi del False Claims Act, un whistleblower può ricevere il 15-30 per cento del risarcimento disposto per sentenza contro un’azienda che froda il governo. Il punto-chiave qui è che il whistleblower è garantito per legge a trattenere per sé almeno il 15 per cento di quanto viene restituito al Governo. Perché possa funzionare in Italia, la cosa più importante è consentire ai <em>whistleblower </em>di incassare parte della somma restituita, di ricevere un incentivo e una ricompensa. Senza questo diritto riconosciuto al <em>whistleblower</em>, il meccanismo non potrà mai funzionare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ritiene che ormai siano maturi i tempi in Italia per un’estensione dello strumento del whistleblowing al settore privato nell’ottica di un contrasto sempre più efficace alla criminalità organizzata ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’espressione <em>whistleblowing </em>può avere molti significati. Il False Claims Act, di cui abbiamo parlato, riguarda i dipendenti dei settori pubblico e privato che sporgono denuncia di frode ai danni del Governo. Ma riguarda anche coloro i quali denunciano altre forme di illegalità o di comportamento non etico, come un dipendente statale che denuncia negligenza o abuso d’ufficio. Per rispondere alla sua domanda, sì, è il momento giusto per estendere le garanzie del <em>whistleblowing </em>al settore privato. Come ho già detto, la bozza di legge recentemente approvata dalla Camera dei Deputati lo fa ed è un importante passo avanti. Per quanto riguarda la questione della lotta alla criminalità organizzata, vorrei citare un alto funzionario italiano delle forze dell’ordine, che una volta mi ha detto: “etica e criminalità organizzata sono due facce della stessa medaglia.” Sradicare e prevenire la corruzione e le frodi ai danni dello Stato e nella pubblica amministrazione è un elemento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata. E’ solo una questione di buon senso !</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Il futuro del whistleblowing in Italia</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 09:22:38 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[(Introduzione a cura dell&#8217;Avv. Daniela Condò) Così come è stato finora concepito e applicato in Italia, il “Whistleblowing”, strumento legale già collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che garantisce tutele a chi denuncia, norma utile e necessaria, mostra evidenti limiti operativi, perché applicata solo a chi opera nel settore pubblico, mentre si conosce [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(Introduzione a cura dell&#8217;Avv. Daniela Condò)</p>
<p style="text-align: justify;">Così come è stato finora concepito e applicato in Italia, il “Whistleblowing”, strumento legale già collaudato negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che garantisce tutele a chi denuncia, norma utile e necessaria, mostra evidenti limiti operativi, perché applicata solo a chi opera nel settore pubblico, mentre si conosce il peso della corruzione nel settore privato. Occorre, dunque, fare chiarezza su uno strumento innovativo e che da relativamente poco tempo ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, sia pure in modo parziale. Il Ddl approvato alla Camera attende oggi di essere esaminato dal Senato (A.S. n. 2208) con l’obiettivo di compiere due passi avanti: ampliare la protezione accordata al dipendente pubblico che segnala fatti illeciti commessi nella P.A. ed estendere la tutela anche al dipendente privato, con l’intento di colmare la lacuna della legge Severino. Rimangono , inoltre le questioni aperte in tema di tutela della riservatezza e mancanza di incentivi adeguati che richiedono un intervento parlamentare con scelte precise, con una reale tutela di chi segnala, creando un meccanismo che sia veramente efficiente in un’ottica di prevenzione e di controllo interno.<u></u><u></u></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;articolo di seguito riportato, pubblicato sul numero in uscita della <strong>rivista “Legal”</strong>, “Il futuro del Whistleblowing in Italia”, vengono esaminati tali argomenti con attenzione agli aspetti piu’critici e alle prospettive di applicazione, con un’ampia intervista al Direttore del Master Anticorruzione presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, Prof. Aristide Police, e all’Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, Nello Rossi.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Articolo di Filippo Cucuccio</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sulla diffusione e sulla conseguente popolarità del whistleblowing nel panorama nazionale è certamente lecito avanzare più di qualche dubbio , nonostante, come si vedrà , i tentativi di un suo inquadramento giuridico nel nostro ordinamento e alcune iniziative convegnistiche anche recenti dedicate a questo strumento di contrasto al crimine. Tra cui vale la pena di citare quella svoltasi pochi mesi fa in Rai sotto la direzione del Professore <strong>Gustavo Piga</strong> dell’Università di Roma 2 Tor Vergata , una sede universitaria in cui non casualmente si svolge da alcuni mesi il primo <strong>Master Anticorruzione</strong> , un’esperienza particolarmente significativa e innovativa .</p>
<p style="text-align: justify;">Non più tardi di un mese fa , nel suo intervento al festival dell’Economia di Trento , anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) <strong>Raffaele Cantone</strong> , riferendosi al whistleblowing e alle sue difficoltà di inserimento nel nostro Paese , sottolineava la persistente mancanza di una sua adeguata traduzione nella nostra lingua , indicatore evidente di un imbarazzo che va ben al di là dei soli aspetti lessicali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per cercare di cominciare a fare chiarezza sul whistleblowing e sulle sue possibilità di applicazione in Italia ci si è , pertanto , rivolti all’ Avvocato Generale della Corte di Cassazione , <strong>Nello Rossi</strong> e al Professore<strong> Aristide Police</strong> , Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Roma 2 Tor Vergata , Direttore del Master( cui si è prima accennato ) e partner di Clifford Chance .</p>
<p style="text-align: justify;">Della lunga e approfondita conversazione avuta con entrambi si riportano qui di seguito i principali brani nella speranza di contribuire in tal modo a indirizzare il dibattito su questo strumento verso aspetti costruttivi e di coerente sviluppo normativo e fattuale nella nostra realtà .</p>
<p style="text-align: justify;">Sugli aspetti temporali di comparsa del whistleblowing nella nostra società civile <strong>Nello Rossi </strong>ricorda che sulla base della propria esperienza “ la disciplina legislativa del <em>whistleblowing</em> –la segnalazione e la denuncia di condotte illecite di cui i lavoratori sono venuti a conoscenza nell’ambito del loro rapporto di lavoro – si pone come una normativa di stimolo, di sostegno, di incoraggiamento di una realtà allo stato ancora embrionale nella società italiana. Una realtà dai contorni tuttora vaghi e dalle dimensioni esigue, che il legislatore mira a promuovere e proteggere per avere un’ulteriore arma disposizione nella prevenzione e nel contrasto della illegalità economica e politico-amministrativa “. Ancor più puntualmente <strong>Rossi</strong> sottolinea che “<strong>la legge 6 novembre 2012 n. 190</strong>, meglio nota come legge Severino, ha segnato l’esordio del <em>whistleblowing</em>, introducendo nel solo “settore pubblico” una disciplina di tutela del dipendente che segnala gli illeciti da lui riscontrati nell’ambiente di lavoro “.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche<strong> Police </strong>concorda sull’estraneità di questo strumento alla cultura italiana : “ nella lingua inglese l&#8217;istituto ricorda il soffio leggero del sussurro, quel <em>blowing </em>richiama le belle parole di una famosa canzone di Joan Baetz. Nella lingua italiana , invece , l&#8217;unico vero equivalente ha una connotazione fortemente negativa nel contesto sociale, soprattutto in alcuni contesti geografici. La &#8220;spiata&#8221; e lo &#8220;spione&#8221; sono fortemente avversati nella identità comunitaria della società italiana ed è così che l&#8217;istituto è stato in realtà imposto dall&#8217;alto proprio con le norme dell&#8217;Anticorruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo – prosegue Police &#8211; non può negarsi che le reazioni diffuse contro gli abusi della politica, gli sperperi di risorse pubbliche a vantaggio della cd. &#8220;casta&#8221;, il moltiplicarsi dei reati contro le pubbliche Amministrazioni (o almeno la loro esponenziale emersione) hanno favorito un superamento di quella attitudine sostanzialmente omertosa ; si è , così , avviata una profonda trasformazione sociale più sensibile alla denuncia di fenomeni di illegalità e di arbitrario esercizio delle funzioni pubbliche , spianando la strada al legislatore che nella legge anticorruzione ha introdotto l&#8217;istituto nel nostro ordinamento giuridico” .</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre su questo aspetto di debutto nel nostro ordinamento <strong>Rossi </strong>aggiunge che “Il d.d.l. approvato alla Camera, ed oggi in attesa di essere esaminato dal Senato ( A.S. n. 2208) , si propone di compiere due passi in avanti. Da un lato, infatti, si precisa e si amplia la protezione accordata al dipendente pubblico che soffia nel fischietto per lanciare l’allarme su fatti illeciti commessi nella Pubblica Amministrazione. Dall’altro si estende la tutela anche al dipendente privato , con l’intento di colmare la più vistosa lacuna della legge Severino che aveva limitato la sua sfera di intervento al solo settore pubblico. Se il nuovo intervento normativo andrà in porto e si concluderà con l’approvazione del D.d.l. in discussione al Senato , saranno superati i limiti e la timidezza che hanno segnato l’esordio del <em>whistleblowing</em> nella legge Severino, alla quale va comunque riconosciuto il merito di aver immesso nell’ordinamento un istituto nuovo ed estraneo alla nostra tradizione giuridica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle criticità finora riscontrate nell’applicazione fattuale di questo strumento , sia pure nei limiti descritti , <strong>Police</strong> osserva che “ le maggiori difficoltà sono molto simili a quelle che si hanno nel contesto del processo penale rispetto al trattamento dei cd. &#8220;pentiti&#8221;. Il punto debole è sempre come tutelare il cittadino che segnala l&#8217;illegalità. Bisogna , infatti, pensare che talune realtà, alcune pubbliche amministrazioni hanno piccole dimensioni. Si pensi ai Comuni italiani, si pensi ai piccoli enti pubblici, ebbene in tali contesti l&#8217;anonimato del segnalante non è e non può esser garanzia sufficiente. Vi è poi una seconda criticità connessa al rischio sempre presente dell&#8217;uso strumentale della segnalazione (o della delazione) per conseguire il discredito di un amministratore o di un funzionario in realtà onestissimo , con effetti diametralmente opposti a quelli sperati. In questo la professionalità e l’ assoluta neutralità ed indipendenza di chi tratta le segnalazioni risultano essenziali. “</p>
<p style="text-align: justify;">E dal canto suo <strong>Rossi</strong> aggiunge con una metafora suggestivamente esplicativa che il whistleblowing “ è una sorta di innesto , sul tronco del nostro sistema giuridico, di una pianta nata sotto altri climi. Operazione delicata,come ogni innesto <strong>, </strong>da compiere con cautela e seguire con attenzione, soprattutto nelle fasi iniziali ; in quanto , se non vengono adottati particolari accorgimenti, la mancanza di affinità con l’ambiente circostante può determinare più o meno grandi difficoltà di attecchimento del nuovo organismo “.</p>
<p style="text-align: justify;">Scendendo ulteriormente nei dettagli dei fattori di disaffinità originaria del whistleblowing rispetto al tronco dell’ordinamento penale e disciplinare italiano , <strong>Rossi </strong>indica che “ il primo di tali fattori è il regime delle denunce che ci è stato consegnato dal diritto penale classico, ispirato più dal timore di diffuse e generalizzate delazioni che non dall’intento di stimolare la segnalazione di illeciti. Il secondo fattore è la spiccata diffidenza ed il netto sfavore verso le denunce anonime che si esprime in norme giuridiche dal contenuto netto ed inequivocabile e nella assoluta inutilizzabilità degli <em>anonimi</em> in sede di giurisdizione penale. Il terzo elemento da considerare , infine , è che la riservatezza sul nome del denunciante è praticamente impossibile da tutelare in sede di giudizio penale ed è comunque problematica ( e in taluni casi impossibile) anche in sede di giudizio disciplinare; così che il pericolo di ritorsioni non può essere scongiurato grazie al segreto ma deve essere evitato con altri strumenti. La legge Severino già ha previsto a tutela del pubblico dipendente , autore della segnalazione il divieto di sanzioni , licenziamento o misure discriminatorie “ per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tutto ciò non sembra , in definitiva, creare una <strong>rete protettiva</strong> sufficiente nella valutazione del nostro interlocutore , maggiori speranze sembrano legarsi all’approvazione della normativa in discussione al Parlamento . Una normativa , infatti , che per <strong>Rossi </strong><strong>“</strong> si dà carico di rendere più incisivo e garantito il meccanismo delle segnalazioni, anche grazie all’ingresso in campo dell’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione , come attore della protezione del dipendente pubblico ed uno dei possibili destinatari delle denunce. Inoltre , essa accorda maggiore protezione alla riservatezza del denunciante e chiarisce come deve essere interpretata la sua buona fede (punto rilevante per evitare il rischio di accuse di calunnia o diffamazione) “ . Quanto al settore privato , poi , “ la tutela del <em>whistleblower </em>è affidata all’inserimento , nei modelli organizzativi previsti dalla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche , di previsioni sul whistleblowing analoghe a quelle che ci si propone di introdurre nella pubblica amministrazione “ .</p>
<p style="text-align: justify;">Se , pertanto , è questo lo stato dell’arte attuale e del prossimo futuro di questo strumento in Italia , ci si può ragionevolmente chiedere se si possa trarre qualche beneficio da altre esperienze come quella degli Stati Uniti dove la pratica del whistleblowing certamente non è inedita . Ma su questo punto sia Police che Rossi non sembrano particolarmente convinti e fiduciosi .</p>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>Police “</strong> le peculiarità del nostro sistema, non solo sul piano sociale, ma anche su quello giuridico ed amministrativo, rendono la comparazione di limitata utilità ed il confronto sempre fallace. In questo ambito le statistiche ed i confronti a poco valgono. Qui servono un po&#8217; le avvertenze dei vecchi professori di economia sul tasso di sostituibilità di un prodotto all&#8217;altro nel misurare la domanda e l’ offerta. Le relazioni tra privati ed imprese ed Amministrazioni pubbliche in Italia sono troppo diverse sul piano fisiologico , perché si possano comparare utilmente sul piano patologico della devianza dalla regola. Ma forse è anche questo che rende la sfida del whistleblowing in Italia particolarmente attraente ”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non meno realistica è la valutazione di <strong>Rossi </strong>che afferma :<strong> “</strong>francamente ritengo che nella nostra realtà siano impensabili ed impraticabili soluzioni spregiudicate adottate in altri Paesi che premiano economicamente i <em>whistleblowers. </em>Ed infatti, del tutto opportunamente le norme in vigore ed il ddl di cui ho parlato hanno scartato questa soluzione”.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro , questo scetticismo non deve assolutamente rivelarsi frustrante per gli ulteriori passi in avanti di questo strumento nel nostro ordinamento . Della sua necessaria presenza , come ulteriore arma di contrasto al crimine , ne sono più che convinti a conclusione della conversazione entrambi i nostri interlocutori .</p>
<p style="text-align: justify;">Da un lato <strong>Police</strong> sottolinea che “ il cambiamento sociale non possa prodursi soltanto nell&#8217;ambito pubblico, escludendo quello privato. Del resto i due mondi non sono affatto così nettamente distinti e separati da potersi immaginare una limitazione della moralizzazione e della trasparenza ai soli processi decisionali pubblici. Le patologie nel pubblico, del resto, sono sovente alimentate da spinte che provengono da egoismi privati. Mi pare , quindi , più che necessario che tale istituto trovi un&#8217;applicazione più ampia e si estenda anche alle grandi organizzazioni private. Ciò senza giungere agli eccessi della narrazione Orwelliana per istituire un Grande Fratello, quanto piuttosto di alimentare la trasparenza e la moralità dal basso, in una prospettiva completamente rovesciata&#8221;. Quanto a <strong>Rossi “ </strong>se come auspicabile, il ddl in discussione al Senato diverrà legge , gli effetti positivi saranno significativi tanto sul versante del contrasto alla illegalità amministrativa &#8211; economica ed alla corruzione quanto sul versante della infiltrazione mafiosa dell’economia. Una disciplina ben calibrata delle segnalazioni che vengono dall’interno di imprese ed enti pubblici può rappresentare un canale prezioso ed insostituibile per conoscere, contrastare e reprimere condotte illecite e per lanciare tempestivi allarmi sulle sempre possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel corpo di aziende sane o di apparati ed enti pubblici.” Parole che sono dettate dalla considerazione che “ Le organizzazioni criminali hanno stabilmente incluso nel loro raggio di azione l’inquinamento degli appalti pubblici , il riciclaggio di proventi delittuosi in imprese normali, l’ottenimento di erogazioni di danaro pubblico attraverso pratiche latu sensu corruttive. “</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, <strong>l’ingresso e l’applicazione del whistleblowing nel nostro panorama giuridico non debbono essere vissuti soltanto come un adeguamento meccanico a quello di altre realtà forse più avanti di noi nel contrasto al crimine organizzato; ma piuttosto come la dimostrazione di una precisa volontà del Paese di crescere civilmente ed economicamente nel segno della legalità.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ecco perché l’auspicio ribadito da <strong>Rossi </strong>è che le voci dall’interno dei whistleblowers possano rivelarsi “ un antidoto ed un deterrente efficacissimo ai fenomeni di criminalità economica più avanzata “. Ferma restando l’avvertenza di <strong>Police ,</strong> per il quale “ il tentativo del legislatore va salutato positivamente; ma se ad esso non si accompagneranno politiche educative e di promozione culturale e sociale, lo strumento rischia (e rischierà) di tracciare i solchi di un campo destinato a rimanere sterile e privo di frutti”</p>
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<p style="text-align: justify;">Giugno 2016                                                    Filippo Cucuccio</p>
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