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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Costituzione</title>
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		<title>WHISTLEBLOWING.  PROMULGATA LA LEGGE, «NON VIOLI LE INCHIESTE»</title>
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		<pubDate>Wed, 06 Dec 2017 17:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
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<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/immagine-quirinale.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6400" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/immagine-quirinale.jpg" alt="immagine quirinale" width="856" height="575" /></a></p>
<p>Rispetto del segreto istruttorie. Ma anche dell&#8217;autonomia e indipendenza della magistratura. Il Presidente della Repubblica ha promulgato ieri la legge sul whistleblowing, approvata poche settimane fa dal Parlamento, accompagnando però il via libera con una lettera al premier Paolo Gentiloni, nella quale – come racconta Giovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2017 alla pagina 12 &#8211; raccomanda la massima attenzione, nella fase di redazione delle misure applicative che si dovessero rivelare necessarie, al rispetto soprattutto dei principi costituzionali che presidiano autonomia e indipendenza della funzione giudiziaria. E Mattarella su questo punto è chiaro e mette nero su bianco come «<em>le disposizioni recate dal provvedimento non incidono ovviamente sull&#8217;autonomia e sull&#8217;indipendenza della magistratura, ne quindi sulla posizione e sulle funzioni che sono dalla Costituzione attribuite al Consiglio superiore della magistratura per tutto quanto attiene la posizione giuridica degli appartenenti all&#8217;ordine giudiziario</em>».</p>
<p>Una precisazione significativa, che riconosce la specificità della magistratura nel più generale contesto della pubblica amministrazione. Se per quest&#8217;ultima, infatti, il &#8220;combinato disposto&#8221; tra legge Severino e legge sul whistleblowing, a tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di condotte illecite, ha delineato un sistema ormai completo tra obblighi e misure di protezione, per quanto riguarda la magistratura il discorso è diverso. E Mattarella lo sottolinea. Perché da tenere presente ci sono le competenze del Csm e quelle attribuite dall&#8217;ordinamento giudiziario, oltre ovviamente alla Costituzione. In altre parole, sarebbe potuto sorgere il dubbio sui possibili destinatari delle segnalazioni da parte dei magistrati, in quanto pubblici dipendenti. Se infatti nel comparto della pubblica amministrazione la legge individua Anac, responsabile della prevenzione della corruzione, e la magistratura stessa (anche contabile) come referenti per le segnalazioni delle condotte illecite, i magistrati hanno invece nei capi degli uffici e nel Consiglio superiore della magistratura i punti di riferimento. C&#8217;è poi un altro punto che emerge nella lettera di Mattarella. E’ vero, infatti, che la legge «<em>persegue lo scopo di tutelare l&#8217;attività di segnalazione di condotte illecite attraverso la garanzia dell&#8217;anonimato, la protezione nei confronti di misure discriminatorie o ritorsive incidenti nell&#8217;ambito del rapporto di lavoro, nonché mediante la previsione di una giusta causa per quanto concerne la rivelazione di notizie coperte da determinati obblighi di segreto</em>». E su quest&#8217;ultimo aspetto, il riferimento è alla (parziale) incrinatura del segreto professionale per alcune categorie e a determinate circostanze: infatti, la segnalazione nell&#8217;interesse all&#8217;integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d&#8217;ufficio, professionale, scientifico e anche di violazione dell&#8217;obbligo di fedeltà all&#8217;imprenditore. Tuttavia, è evidente, precisa il Presidente della Repubblica, che la legge non mette certo in discussione un altro tipo di segreto, quello delle indagini disciplinate dall&#8217;articolo 329 del Codice di procedura penale (peraltro ricordato dalla stessa legge a proposito della protezione dell&#8217;identità del segnalante nel procedimento penale). In caso contrario, infatti, verrebbero compromessi l&#8217;integrità e il corretto esercizio dell&#8217;azione penale. E anche in questo caso sarebbero colpiti i principi costituzionali che disciplinano l&#8217;attività degli organi giudiziari.</p>
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		<title>Registro delle attività di lobbying alla Camera: chi ben comincia…</title>
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		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 06:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Mendola]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[Costituzione]]></category>
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		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Registro attività di lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Nel mese di aprile l’Italia sarà sottoposta alla verifica del Consiglio d’Europa sui livelli di corruzione. In particolare, sarà sottoposta ad analisi e valutazione, tutta la regolamentazione dei rapporti che intercorrono tra i deputati e le lobby. Una regolamentazione di cui al momento l’Italia è sprovvista, in quanto l’iter legislativo intrapreso dal precedente governo, si [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel mese di aprile l’Italia sarà sottoposta alla verifica del Consiglio d’Europa sui livelli di corruzione.<span id="more-5185"></span></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, sarà sottoposta ad analisi e valutazione, tutta la regolamentazione dei rapporti che intercorrono tra i deputati e le lobby. Una <strong>regolamentazione di cui al momento l’Italia è sprovvista</strong>, in quanto l’iter legislativo intrapreso dal precedente governo, si è <em>arenato</em> sui banchi della Commissione Affari Costituzionali del Senato.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2016/04/interno.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5187" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2016/04/interno.jpg" alt="interno" width="275" height="183" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A novembre dell’anno scorso, l’<strong>On. Pino Pisicchio</strong> -presidente del Gruppo Misto-, ha affiancato al codice di condotta dei deputati (sottoposto alla Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati) la <strong><em>disciplina delle attività di lobbying all’interno della Camera</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Domani, 8 aprile, è la data ultima per la presentazione di emendamenti al testo, che nella versione già revisionata una volta dal suo relatore (in data 23 marzo 2016) rispetta e addirittura <strong>implementa i requisiti comunitari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad una prima analisi emerge un <strong>limite all’attuale formulazione del testo</strong>: la normativa essendo contenuta nel regolamento della Camera può essere applicata solo ai dipendenti della Camera. Nel testo non è infatti contemplata la possibilità di intessere <em>attività di relazione istituzionale</em> con persone ”vicine” ai deputati, come ad esempio: i loro “portaborse”, i membri dei loro staff, i parenti, terze persone e soprattutto –come ricordato dai recenti scandali- i partner sentimentali.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">In pratica, chiunque voglia «<em>perseguire interessi illeciti propri o di terzi nei confronti dei membri della Camera dei Deputati</em>», potrà farlo all’infuori delle sedi della Camera dei Deputati, e/o coinvolgendo persone vicine all’Onorevole, anziché lui/lei direttamente.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nonostante questo “cavillo”, la normativa in oggetto merita di essere prontamente adottata, per evitarci ulteriori sanzioni dall’Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">In estrema sintesi, il <strong><a href="http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&amp;anno=2016&amp;mese=03&amp;giorno=23&amp;view=&amp;commissione=15#data.20160323.com15.allegati.all00020" target="_blank">TESTO</a> </strong>della <em>disciplina delle attività di lobbying all’interno della Camera</em> è così articolato:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Presso l’Ufficio di Presidenza della Camera <strong>si istituirà il Registro</strong> delle attività di relazione istituzionale -da pubblicarsi anche in formato elettronico- con elencati i soggetti che intrattengono relazioni istituzionali con i deputati;</li>
<li>L’attività di relazione istituzionale viene <strong>definita</strong> come: «<em>ogni attività svolta da persone, associazioni, enti e società attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta anche per via elettronica</em>»</li>
<li>Viene istituito l’<strong>obbligo di compilazione</strong> del suddetto registro, anche da parte degli ex parlamentari, che hanno un diritto di accesso al Palazzo facilitato dal loro “status”;</li>
<li>Viene istituito l’<strong>obbligo</strong> per gli iscritti al registro di presentare alla Camera <strong>due volte all’anno</strong> una relazione dettagliata sull’attività svolta;</li>
<li>La commistione di eventuali <strong>sanzioni</strong>, viene rinviata per competenza alla Presidenza della Camera.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><u>POST SCRIPTUM</u></p>
<p style="text-align: justify;">La lettura di <strong><a href="http://www.ilmattino.it/pay/edicola/flick_sulle_lobby_e_ora_di_legiferare-1644101.html" target="_blank">QUESTA</a> </strong>intervista all’ex Presidente Della Corte Costituzionale, <strong>Giovanni Maria Flick</strong>, (rilasciata il 2 aprile u.s. ad <strong>Alberto Alfredo Tristano</strong>, e pubblicata su <em>ilmattino.it</em>) ha fortemente ispirato la scrittura di questo articolo, avendo ricordato a tutti noi che<strong> i principi cardine della regolamentazione dell’attività lobbistica possono essere riscontrati nella <em>più bella</em> tra tutte le leggi</strong>! Nello specifico, in ben tre articoli della nostra Costituzione:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 54 Cost.</strong></p>
<p>«Tutti i cittadini hanno il dovere di <strong>essere fedeli alla Repubblica</strong> e di osservarne la Costituzione e le leggi.</p>
<p style="text-align: justify;">I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con <strong>disciplina ed onore</strong>, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. »</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 97 Cost.</strong></p>
<p>«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il <strong>buon andamento </strong>e l&#8217;<strong>imparzialità dell&#8217;amministrazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ordinamento degli uffici sono determinate le <strong>sfere di competenza</strong>, le <strong>attribuzioni</strong> e le <strong>responsabilità</strong> proprie dei funzionari. […]»</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 98 Cost.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">«<span style="text-decoration: underline;"><strong>I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione</strong></span>. […]»l</p>
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