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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; anticorruption</title>
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		<title>Anac e soft regulation nel nuovo codice dei contratti pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 09 Jan 2018 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[di Eleonora Pileggi I contratti pubblici costituiscono una voce molto significativa della spesa pubblica, infatti, da un lato, sono una leva importante della politica economica e sociale del paese, e questo richiede una regolamentazione flessibile che lasci spazi di discrezionalità alle stazioni appaltanti e che consenta il pronto recepimento di strumenti negoziali innovativi, dall’altro, sono [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>di Eleonora Pileggi<a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2018/01/anac_anticorruzione.jpg"><img class="size-full wp-image-6496 aligncenter" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2018/01/anac_anticorruzione.jpg" alt="anac_anticorruzione" width="600" height="271" /></a><br />
I contratti pubblici costituiscono una voce molto significativa della spesa pubblica, infatti, da un lato, sono una leva importante della politica economica e sociale del paese, e questo richiede una regolamentazione flessibile che lasci spazi di discrezionalità alle stazioni appaltanti e che consenta il pronto recepimento di strumenti negoziali innovativi, dall’altro, sono fortemente vulnerabili alle pratiche corruttive e alle infiltrazioni della criminalità organizzata, che rendono necessarie regole di prevenzione e strumenti di controllo.<br />
Le tre direttive europee di riforma del settore degli appalti e delle concessioni (23, 24 e 25 del 2014) si propongono di rendere più efficiente l’uso dei fondi pubblici, attraverso procedure improntate alla semplificazione e flessibilità, di assicurare la tutela della concorrenza, di promuovere la tutela ambientale e sociale, garantendo una crescita sostenibile.<br />
Nella prospettiva nazionale questi obiettivi vengono bilanciati con quelli della prevenzione delle pratiche corruttive e delle infiltrazioni della criminalità organizzata, che richiedono l’introduzione di regole, di maggior rigore e controlli, anche sacrificando talvolta gli spazi della discrezionalità amministrativa.<br />
L’obiettivo della legge di delega al governo per il recepimento delle direttive (legge n. 11/2016) è stato quindi quello di coniugare flessibilità e rigore, semplificazione ed efficienza, attraverso:<br />
un testo normativo unico e snello, la cui applicazione concreta è affidata ad un sistema attuativo maggiormente flessibile, al fine di adeguare rapidamente la normativa alle evoluzioni che connotano il settore degli appalti pubblici, che viene bilanciato tramite il rispetto di criteri di legalità procedimentale (better regulation);<br />
una maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti, cui fa da contraltare la riduzione del loro numero, la centralizzazione della committenza, la loro qualificazione rigorosa e strumenti di controllo efficaci;<br />
una maggiore flessibilità delle regole per i contratti sotto la soglia comunitaria, coniugando massima semplificazione e rapidità dei procedimenti con i principi di trasparenza e imparzialità della gara.<br />
Il Codice dei contratti pubblici che ne è scaturito (D. Lgs. n. 50/2016) attribuisce un ruolo centrale all’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac o Autorità), determinando un decisivo potenziamento dello strumento regolatorio, tramite l’attribuzione all’Anac del potere di emanare atti a carattere generale, attuativi delle disposizioni primarie, al riparo da ingerenze del potere politico.<br />
Nel nuovo impianto, infatti, si è inteso superare il sistema tradizionale, che affidava la disciplina della contrattualistica pubblica a livello primario al codice dei contratti e a livello secondario ad un regolamento governativo di attuazione, preferendo un sistema diversificato voluto dalle direttive europee, incentrato sulla regolazione flessibile, nel rispetto del divieto del cosiddetto gold plating.<br />
L’opzione della legge delega di abbandonare il modello del regolamento esecutivo governativo a beneficio di strumenti di regolazione flessibile, si innesta nel solco di quella scelta politico culturale che prevede la progressiva erosione dello spazio occupato dalla legge, orientata a demandare il compito di adottare provvedimenti normativi a soggetti non politici e dotati di particolari competenze tecniche. La “fuga del legislatore”, come è stata definita e, conseguentemente, la tensione cui il principio di legalità sostanziale è sottoposto vengono compensati tramite l’introduzione di vincoli procedimentali, idonei a garantire la partecipazione democratica.<br />
La legge delega, quindi, utilizzando il criterio della competenza per individuare il soggetto preposto alla disciplina della materia, ha attribuito all’Anac la funzione di adottare atti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante. Il decreto delegato, all’articolo 213, prevede che l’Autorità ha il compito di sviluppare e integrare il precetto primario mediante atti di regolazione e di adottare linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, al fine di garantire la promozione dell&#8217;efficienza e della qualità dell&#8217;attività delle stazioni appaltanti, tendere alla omogeneità dei comportamenti e allo sviluppo delle migliori pratiche.<br />
Il Codice prevede a tal fine una varietà di strumenti attuativi, diversi quanto a scopo, efficacia ed autorità emanante e ciò richiede uno sforzo di inquadramento unitario e sistematico per comprenderne la natura giuridica e la collocazione nella gerarchia delle fonti, al fine di individuarne la disciplina sul piano procedimentale e su quello della tutela giurisdizionale e, soprattutto, per assicurare al quadro regolatorio la necessaria organicità, razionalizzazione e chiarezza richieste dal legislatore delegante.<br />
Questo sforzo è stato compiuto dal Consiglio di Stato in due pareri chiave, anche ampliando le sue funzioni consultive previste dall’art. 100 della Costituzione e confermando il suo ruolo di advisory board delle Istituzioni del Paese.<br />
Ripercorrendo sinteticamente, per quanto di interesse, le posizioni del Consiglio di Stato, vengono in rilievo tre diverse tipologie di atti attuativi:<br />
quelli adottati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su proposta dell’Anac, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;<br />
quelli adottati con delibera dell’Anac a carattere vincolante erga omnes (le linee guida);<br />
quelli adottati con delibera dell’Anac a carattere non vincolante (atti di soft law in senso proprio).<br />
Nell’intervento consultivo sullo schema di decreto il Consiglio di Stato ha affermato che la prima categoria di atti attuativi, i decreti ministeriali, hanno una chiara efficacia innovativa dell’ordinamento che si accompagna alla generalità e astrattezza delle disposizioni, che comporta la loro qualificazione quali atti sostanzialmente normativi, soggetti allo statuto dei regolamenti ministeriali ai sensi dell’art. 17 della L. n. 400/1988, con tutte le conseguenze che ne discendono in tema di forza e valore dell’atto, forma e disciplina procedimentale, implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta in favore delle Regioni.<br />
Diversamente, le linee guida adottate direttamente da Anac a carattere vincolante e riconducibili all’espressione “altri atti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante” della legge delega, sono state ricondotte dal Consiglio di Stato alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità Indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio, ma atti amministrativi generali e di regolazione, seppure connotati in modo peculiare.<br />
Le linee guida non vincolanti sono anch’esse atti amministrativi generali e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, al fine di garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e di sviluppare le migliori pratiche.<br />
Se tale inquadramento risulta condivisibile per le linee guida non vincolanti, il riconoscimento di ipotesi di linee guida con efficacia vincolante ha destato perplessità ed animato il dibattito sulle fonti del diritto.<br />
Posto che nella disposizione di cui all’articolo 213, che disciplina il potere di regolazione dell’Anac, non è stato trasfuso l’inciso “ad efficacia anche vincolante” che era contenuto nel criterio direttivo della legge delega e che, come ha denunciato il Consiglio di Stato, anche all’interno di altre disposizioni del Codice che sollecitano il potere regolatorio dell’Anac non si rinvengono riferimenti espliciti al profilo dell’efficacia da attribuire alle varie tipologie di atti, occorre recuperare in via di esegesi gli elementi formali e sostanziali che consentono di riconoscere tale vis, anche in funzione dei limiti che possono riverberarsi sulle stazioni appaltanti nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.<br />
Infatti, per quel che riguarda la prima categoria di atti attuativi, quella dei decreti ministeriali, le amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono obbligati a osservare il precetto normativo, senza che alle stesse sia attribuito il potere di disattenderne il contenuto. La violazione dei decreti comporta l’illegittimità del provvedimento. I decreti, essendo privi di immediata lesività per la loro natura sostanzialmente normativa, potranno essere impugnati unitamente al provvedimento della stazione appaltante che ne dà attuazione.<br />
Anche con riferimento alle linee guida vincolanti, la loro natura non lascia poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati a darvi concreta attuazione, a pena di illegittimità degli atti consequenziali. Il Consiglio di Stato ha precisato che la “vincolatività” dei provvedimenti in esame non esaurisce sempre la “discrezionalità” esecutiva delle amministrazioni e che occorre valutare di volta in volta la natura del precetto per stabilire se esso sia compatibile con un ulteriore svolgimento da parte delle singole stazioni appaltanti di proprie attività valutative e decisionali.<br />
Per quel che riguarda le linee guida non vincolanti, la loro efficacia è affidata alla così detta moral suasion e al vincolo motivazionale che deriva dalla autorità emanante. Nelle ipotesi di previsioni non vincolanti le amministrazioni e gli enti aggiudicatori possono discostarsi da quanto disposto dall’Anac, adottando un atto che contenga una adeguata motivazione, anche a fini della trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa per evitare un vizio di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere.<br />
La problematica sulla natura più o meno soft delle linee guida, quindi, va oltre la necessità di inquadrarle correttamente nel sistema delle fonti del diritto tradizionalmente inteso. In questo senso l’interprete è chiamato ad uno sforzo esegetico sul contenuto prescrittivo o descrittivo delle linee guida, al fine di rinvenire una efficacia vincolante o di moral suasion della prescrizione regolatoria. In questa direzione, i pareri del Consiglio di Stato sugli schemi di linee guida si rivelano determinanti per inquadrare correttamente la forza ed il valore dell’atto attuativo.<br />
Questa ricostruzione del Consiglio di Stato consente di mettere a sistema le varie indicazioni contenute sia nella legge delega che nel decreto delegato ed appare compatibile con il sistema delle fonti e con l’esigenza di un riformato contesto di qualità e certezza regolatoria con valenza erga omnes.<br />
La necessità di colmare il gap democratico che è stato riscontrato nell’adozione di tali atti, unitamente all’esigenza di migliorare la qualità della regolazione, sono alla base della realizzazione di un modello di better regulation, che è in grado di assicurare in concreto il buon funzionamento del nuovo sistema attuativo, la sua efficacia nella implementazione pratica del Codice, in breve il suo successo.<br />
La legge individua a tal fine una serie di contrappesi per compensare la maggiore flessibilità del principio di legalità sostanziale con un più forte rispetto di criteri di legalità procedimentale, strumenti che consentono una ampia partecipazione democratica e costituiscono un modello sperimentale di legittimazione dal basso.<br />
Lo strumento più significativo è l’obbligo di sottoporre le bozze delle delibere regolatorie ad una preventiva consultazione tra i portatori di interesse coinvolti, chepotranno partecipare al processo di formazione dell’atto, determinandone l’implementazione sotto i profili contenutistici, istruttori e motivazionali.<br />
Questo strumento consente una interlocuzione collaborativa tra l’Autorità ed i soggetti che operano nel settore degli appalti, finalizzata all’adozione dell’atto di regolazione. Al criterio verticale, tratto tipico delle fonti del diritto, si sostituisce quello della circolarità dell’apporto plurale delle competenze (regolazione condivisa).<br />
Anche il linguaggio semplice e chiaro delle linee guida è volto a garantire la più ampia partecipazione democratica e a declinare il principio della trasparenza nel campo della regolazione.<br />
Occorre, inoltre, che gli atti dell’Autorità siano sottoposti ad una attenta analisi di impatto della regolazione, e che la fase di adozione delle linee guida sia seguita da una verifica ex post dell’impatto della regolazione. Ciò consente di mantenere aperto il circuito regolatorio e favorisce l’implementazione pratica del Codice.<br />
La qualità della regolazione viene così assicurata sia da un punto di vista formale, garantendo chiarezza e comprensibilità, sia dal punto di vista sostanziale, garantendo la semplificazione effettiva del quadro normativo e la rispondenza delle regole alle reali esigenze del mercato, attraverso una interpretazione elastica ed evolutiva delle disposizioni legislative, in modo da delineare un quadro normativo certo per gli operatori economici e le pubbliche amministrazioni, senza dover ricorrere ai continui interventi legislativi che hanno connotato la vita del precedente Codice dei Contratti Pubblici.<br />
Questo sistema di attuazione impone, altresì, l’adozione di tecniche di codificazione che prevedano la concentrazione in testi unici integrati, organici ed omogenei, degli atti di regolazione sulla stessa materia, allo scopo di evitare il rischio di proliferazione delle fonti che si volevano ridurre e di perdita di sistematicità ed organicità dell’ordinamento di settore, violando in sede attuativa il vincolo a una “drastica riduzione” dello stock normativo imposto dall’articolo 1 comma 1 lett. d) della delega.<br />
Inoltre, ai fini della conoscibilità del quadro regolatorio sono previste forme di adeguata pubblicità sul sito dell’Anac e sulla Gazzetta Ufficiale, in ragione della trasversalità della materia della contrattualistica pubblica e della latitudine applicativa dei provvedimenti adottati.<br />
Gli schemi di linee guida, come sopra rilevato, sono, inoltre, sottoposti al parere del Consiglio di Stato: si realizza così un momento di preziosa complementarietà tra funzione consultiva e funzione regolatoria, al fine di garantire la coerenza del quadro normativo e la sua comprensibilità per amministrazioni e imprese e con l’obiettivo non trascurabile di ridurre il contenzioso.<br />
Sempre in considerazione della necessaria condivisione della attività regolatoria è prevista, altresì, la trasmissione alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, degli atti maggiormente rilevanti in termini di impatto sul settore regolato, (per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti), allo scopo di favorire una valutazione parlamentare delle politiche poste in essere, essenziale per un’Autorità la cui legittimazione è posta al di fuori del circuito politico rappresentativo.</p>
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		<title>BIM e appalti pubblici: un ulteriore efficace strumento per la prevenzione della corruzione?</title>
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		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 16:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[&#160; A cura della Dott.ssa Sara Naldini Il Building Information Modeling (di seguito “BIM”), definito dal National Institutes of Building Science come la “rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto” nasce dall’esigenza di gestire il processo di realizzazione di una costruzione in tutte le sue fasi.  Il BIM, infatti, può essere considerato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/11/bim-article-wordle.png"><img class=" size-full wp-image-6315 aligncenter" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/11/bim-article-wordle.png" alt="bim-article-wordle" width="660" height="378" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A cura della Dott.ssa Sara Naldini</p>
<p>Il <em>Building Information Modeling</em> (di seguito “BIM”), definito dal National Institutes of Building Science come la “<em>rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali di un oggetto</em>” nasce dall’esigenza di gestire il processo di realizzazione di una costruzione in tutte le sue fasi.  Il BIM, infatti, può essere considerato come un processo che si compone di quattro diverse fasi, tutte relative al ciclo di vita della costruzione stessa: la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione. Grazie a tale sistema si ottiene un modello virtuale e dinamico di un edificio che contiene una serie di informazioni relative allo stabile stesso riguardanti, a titolo esemplificativo, i materiali, la geometria, la struttura portante, gli impianti, i costi e così via. Caratteristica fondamentale di tale sistema è, evidentemente, la collaborazione fra le diverse figure professionali che prendono parte alla realizzazione di una costruzione (architetto, geometra, progettista ecc) che possono inserire, modificare o eliminare dal BIM le informazioni relative all’edificio. Tramite tale sistema, inoltre, tutti i dati rilevanti di una costruzione, presenti nel processo di vita della stessa, devono essere disponibili in formati digitali aperti e non proprietari, al fine di non ledere la concorrenza<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p><strong>Vladimir Bazjanac</strong>, Professore emerito del Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California ha affermato che il BIM ha cambiato radicalmente il processo di progettazione e realizzazione delle strutture per la sua “<em>intrinseca capacità di garantire la validità dei dati inseriti nel manufatto in ogni momento del suo ciclo di vita, permettendo una realizzazione integrata della commessa, impossibile fino ad ora</em>”<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p>A sua volta il prof. <strong>Charles Eastman</strong>, tra i massimi esperti del BIM, nella Lectio Magistralis tenuta all’Università di Pisa il 27 aprile 2017, ha sottolineato come il metodo consenta di ridurre del 30% i costi di realizzazione di un intervento poiché riduce gli sprechi, elimina gli errori progettuali prima della fase di cantiere, limita le costose varianti e offre la certezza del controllo costante di tempi e costi<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a></p>
<p>L’utilizzo del BIM porta con sé una serie di vantaggi che si traducono in una riduzione dei tempi, degli errori e dei costi, in una maggior semplicità e, soprattutto, in una maggiore trasparenza. Su questo ultimo punto si tornerà nel prosieguo del presente articolo.</p>
<p>Ciò premesso occorre valutare quale sia il collegamento fra il BIM e la disciplina degli appalti, nonché come e perché il BIM possa costruire un utile strumento di contrasto del fenomeno corruttivo.</p>
<p>Un primo elemento utile lo si ritrova nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/ 2016, di seguito “Decreto” o “Codice”).</p>
<p>Nello specifico, l’art. 23 del Codice, rubricato “<em>Livelli della </em><em>progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi</em>”, al comma 13 prevede che le stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato “<em>possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l&#8217;uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti</em>”.</p>
<p>In altre parole il Legislatore concede la possibilità alle stazioni appaltanti &#8211; in determinate ipotesi ben delineate &#8211; di richiedere l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specificati fra cui rientra senza ombra di dubbio anche il BIM. In tal modo si intende definire progetti privi di errori e il più possibile lontani dalle costose varianti d’opera con l’obiettivo di rendere certi i tempi di realizzazione e i budget necessari.<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a></p>
<p>Un altro passaggio interessante della norma ora richiamata è quello concernente la necessità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito “MIT” o “Ministero”), anche avvalendosi di una commissione istituita ad hoc al suo interno, emani un decreto che definisca “<em>le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell&#8217;obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni</em>”.</p>
<p>Per dare attuazione a tale previsione il MIT, con il decreto 242 del 15 luglio 2016, ha istituito al suo interno la c.d. “Commissione Barotono” che prende il nome dal nome dal suo presidente, l’ing. Pietro Baratono, provveditore interregionale per le opere pubbliche.</p>
<p>La Commissione come primo step operativo ha avviato, attraverso la predisposizione di un questionario e l’audizione degli stakeholder, una fase di ascolto che ha portato alla redazione di una bozza del decreto.</p>
<p>Prima di giungere alla stesura del testo definitivo del decreto il Ministero per “<em>allargare il ventaglio dei soggetti coinvolti nel processo partecipativo […] al fine di raccogliere tutti i contributi di chi quotidianamente è coinvolto nell’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli per l’edilizia e le infrastrutture</em>” <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a> ha deciso di promuovere una consultazione pubblica on line avente come ad oggetto la bozza predisposta dalla Commissione.</p>
<p>Al temine di tale procedura consultiva (durata dal 19 giugno al 3 luglio 2017), il MIT, tenendo anche in considerazione quanto emerso dalla stessa, ha avviato la stesura del documento definitivo. Si è, dunque, in attesa dell’emanazione del provvedimento, che parrebbe ormai prossima.</p>
<p>Ad oggi, in attesa del testo definitivo del decreto, si può solamente procedere ad un’analisi della bozza predisposta dalla Commissione evidenziandone alcuni elementi fondamentali, in attesa di verificare se gli stessi saranno o meno confermati dal MIT nel testo definitivo:</p>
<ul>
<li>Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti (art. 3)</li>
<li>Cronoprogramma dell’introduzione del BIM per l’edilizia e le infrastrutture (art. 6)</li>
</ul>
<p>Con riferimento al primo punto, la bozza del decreto subordina l’utilizzo del BIM all’adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti:</p>
<p>“a) <em>di un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto: con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; </em></p>
<ol>
<li><em>b) di un piano di acquisizione o manutenzione degli strumenti di gestione digitale dei processi decisionali ed informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase del processo e al tipo di procedura in cui sono adottati;</em></li>
<li><em>c) di un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione, il gestore del dato e la gestione dei conflitti</em>” <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">[6]</a>.</li>
</ol>
<p>Per quel che concerne, invece, il cronoprogramma, di cui all’art. 6 della bozza, la Commissione ha previsto l’introduzione del BIM con scadenze diverse – a partire da gennaio 2019 e sino a gennaio 2025 – in base all’importo della gara, partendo dagli appalti pari o superiori a 100 milioni di euro.</p>
<p>Il decreto del MIT non sarà, tuttavia l’unico documento contenente indirizzi relativi all’utilizzazione del BIM da parte delle stazioni appaltanti. Anche l’ANAC, infatti, ha annunciato un proprio intervento in materia che, va detto, non si tradurrà in nuove Linee Guida, bensì in un’integrazione delle Linee Guida ___ sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il Consigliere dell’ANAC Michele Corradino, durante il suo intervento alla Conferenza degli Ordini degli Architetti tenutasi a Roma nel marzo 2017, ha specificato che il provvedimento dell’Autorità concentrandosi “<em>sulle indicazioni relative all’assegnazione degli appalti con previsione di progettazione in BIM</em>” si differenzierà dal decreto ministeriale che regolamenterà, invece, le modalità e i tempi di introduzione del BIM nella progettazione delle opere pubbliche.</p>
<p>Vi sono ulteriori elementi da considerare per valutare il collegamento fra il BIM e la prevenzione del fenomeno corruttivo nel mondo degli appalti pubblici. In primo luogo si può affrontare la questione parlando della trasparenza che, rispetto al fenomeno corruttivo, “<em>realizza […] una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell’attività ammnistrativa”<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><strong>[7]</strong></a>.</em></p>
<p>Come sopra evidenziato, l’utilizzo del BIM porta alla creazione di un modello tridimensionale contenente tutti i dati relativi a una specifica opera, che devono essere disponibili in formati digitali aperti. A tal proposito, la legge n. 190/2012, all’art. 35, lett. f) prevede che “<em>per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in <strong>formati non proprietari</strong>, a condizioni tali da permetterne il più̀ ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità̀</em>”.</p>
<p>Alla luce di quanto sin qui esposto, è evidente l’impatto che l’utilizzo del BIM ha sulla trasparenza degli appalti: l’avere un’unica fonte d’informazioni circa un determinato progetto e il fatto che i dati relativi allo stesso siano fruibili a tutti on line consente, infatti, un ampio controllo sull’opera e sulle sue caratteristiche.</p>
<p>Un secondo profilo da considerare riguarda, invece, gli errori di progetto e le varianti in corso d’opera<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a>.</p>
<p>Nella gestione per così dire tradizionale dei progetti di appalto, i controlli vengono effettuati nelle fasi conclusive della progettazione e a campione. Tramite l’utilizzo della metodologia BIM, invece, le verifiche vengono condotte durante l’intero sviluppo del progetto e in maniera molto più ampia.</p>
<p>In generale può dirsi che la validazione di un modello BIM si estrinseca in tre livelli: i) verifiche formali, ii) Code checking, iii) Clash detection.</p>
<p>Per quel che concerne le verifiche formali, le stesse hanno a oggetto le informazioni veicolate dagli oggetti parametrici 3D utilizzati nella progettazione<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p>Il Code checking, invece, consiste nella verifica dell’aderenza dell’opera in costruzione alle richieste progettuali e normative.</p>
<p>Infine, la Clash detection si sostanzia nella ricerca di possibili interferenze fra gli oggetti presenti nei progetti provenienti dai diversi “attori del progetto” (architetto, ingegnere, impiantista ecc..) per identificare dove i progetti vanno in collisione tra loro. Tale controllo ha un impatto notevolissimo sugli errori in quanto rende possibile anticipare i problemi che altrimenti si verificherebbero in cantiere, con un maggior costo ed una maggiore difficoltà di risoluzione<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>.</p>
<p>Ciò che assume un’importanza rilevante ai fini della maggior efficacia ed efficienza dei progetti gestiti tramite il BIM è la capacità di “tradurre in parametri” (anche tramite la creazione di un database) le caratteristiche degli oggetti informatici rappresentati nel modello, le indicazioni normative e quanto richiesto nel progetto. Ciò consente di poter effettuare dei controlli automatici dei requisiti di progetto e, quindi, una verifica molto più ampia.</p>
<p>L’introduzione del BIM consente, quindi, di i) eliminare gli errori progettuali prima della fase di cantiere ii) pianificare e definire meglio le sequenze dei lavori nella fase di costruzione, verificando, quindi, la quantità e l’approvvigionamento dei materiali. In questa fase, pertanto, al fine di tenere sotto controllo gli sprechi, i costi, i tempi di realizzazione e le eventuali varianti in corso d’opera, il modello può essere continuamente aggiornato anche con le informazioni di costruzione.</p>
<p>Come afferma la Prof.ssa Anna Osello, docente del Politecnico di Torino, infatti, il BIM “<em>permette di ottimizzare i processi rilevando le incongruenze tra i diversi contributi a livello di progettazione”, </em>generando una certezza dei dati che<em> “riduce al minimo la possibilità di aggiudicarsi una gara attraverso ribassi d’asta del 70% che poi si cerca di recuperare con le varianti progettuali</em><a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a><em>”.</em></p>
<p>Da quanto sin qui brevemente esposto emergono chiaramente gli impatti positivi che l’introduzione del BIM potrebbe avere e ci si augura avrà, anche sulla prevenzione della corruzione.</p>
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<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Si ha cioè una visione olistica che dà ampio e paritario spazio a tutte le discipline e le professionalità coinvolte nel progetto.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> Sul punto si veda projects.buildingsmartalliance.org/files/?artifact_id=1533</p>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> http://www.pisainformaflash.it</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Si tratta, secondo il delegato per l’area mediterranea della Saint Gobain – la multinazionale leader nei prodotti per costruzione – Gianni Scotti, di “uno strumento fondamentale per i professionisti del settore che si stima possa generare risparmi sino al 30%”. La Saint Gobain – forte anche dell’esperienza maturata in paesi ove il BIM è già obbligatori – ha reso disponibile sin dal 2016 la propria libreria di sistema BIM creata ad hoc per ogni singolo paese</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Per un approfondimento sull’impatto economico che l’adozione del BIM avrà sulla PA, si vedano “Codice appalti, conto salato per la PA per adottare il BIM: 450 milioni di euro”, di Giuseppe Latour, pubblicato su Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio del 25 settembre 2017 e “Bim, Occhiuto (ANCI): bene il decreto ma ai Comuni serve un aiuto per la formazione e gli investimenti” , di Giuseppe Latour, pubblicato su Il Sole 24 Ore – Edilizia e Territorio del 22 giugno 2017 .</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Sull’argomento si può vedere Miconi, Le modifiche del contratto e le varianti in corso d’opera nel d.lgs. 50/2016 tra vecchie e nuove criticità, nonché Caruocciolo, L’istituto delle varianti in corso d’opera e la sorte del contenuto contrattuale: profili di responsabilità anche alla luce della normativa in tema di prevenzione della corruzione, in Appalti e Contratti, 18 gennaio 2016. L’ANAC ha pubblicato già nel novembre 2014 il risultato di una profonda analisi su un campione di 90 varianti in corso d’opera che ha evidenziato un enorme spreco di risorse pubbliche e una grande opacità che favorisce i comportamenti corruttivi</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a> Un esempio di verifica formale è il confronto fra i Level of Development richiesto dai documenti contrattuali nelle varie fasi del progetto e la tipologia di informazioni contenute negli oggetti 3D costituenti il modello virtuale.</p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> I due parametri principali da verificare in sede di Clash Detenction sono la gravità e la tolleranza dell’interferenza. Comprendere la gravità delle interferenze rilevate consente di poter predisporre una gerarchia delle stesse in modo da rendere più efficace ed efficiente la verifica stessa. Quanto alla tolleranza, bisogna tener presente che spesso nei cantieri per esigenze legate alla riuscita dell’opera stessa possono verificarsi delle collisioni fra elementi di progetto. Comprendere, quindi, quali interferenze possono essere tollerate e quali no consente di ridurre il numero delle istanze segnalate e di agire solamente su quelle effettivamente significative.  E‘evidente l’impatto che una corretta identificazione e gestione delle interferenze, anche alla luce dei criteri appena esposti, ha sui costi del progetto, sugli errori e sulle possibili varianti.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> “Appalti puliti, c’è un metodo: “La Regione lo sperimenti per il Parco della Salute”, di Maurizio Tropeano, pubblicato su La Stampa del 25 febbraio 2016.</p>
<p><strong> </strong></p>
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		</item>
		<item>
		<title>SE ALL’ INFLAZIONE NORMATIVA SI SOMMA IL PESSIMO LINGUAGGIO DELLE NORME, COSÌ AFFONDA LA LEGALITÀ</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2017/09/se-all-inflazione-normativa-si-somma-il-pessimo-linguaggio-delle-norme-cosi-affonda-la-legalita/</link>
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		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Che si dice in giro]]></category>
		<category><![CDATA[anticorruption]]></category>
		<category><![CDATA[Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[Scrive Michele Ainis sull’ESPRESSO  del 30 agosto 2017 che, così, ciascun interprete (il giudice, il burocrate, il commercialista, l’avvocato) diventa un legislatore in miniatura, nel senso che crea la regola, invece d’applicarla. Provateci un po’ voi, del resto, a interpretare leggi che suonano come altrettanti abracadabra, che si contraddicono l’una con l’altra senza mai abrogarsi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/09/1388729884-ipad-466-0.jpg"><img class=" size-full wp-image-6055 aligncenter" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/09/1388729884-ipad-466-0.jpg" alt="1388729884-ipad-466-0" width="665" height="221" /></a></p>
<p><strong>Scrive </strong><em><strong>Michele Ainis</strong></em><em><strong> sull’ESPRESSO  del </strong></em><strong>30 agosto 2017</strong> che, così, ciascun interprete (il giudice, il burocrate, il commercialista, l’avvocato) diventa un legislatore in miniatura, nel senso che crea la regola, invece d’applicarla. Provateci un po’ voi, del resto, a interpretare leggi che suonano come altrettanti abracadabra, che si contraddicono l’una con l’altra senza mai abrogarsi espressamente, che dicono, disdicono, e alla fine maledicono.<br />
<strong>E, aggiungiamo noi, immaginatevi quali prateria si aprono per la corruzione, per le cortesie a futura memoria, per gli “aiutini” ricordando i fagioli di Raffaella Carrà.<br />
</strong>Da qui, continua il prof. Ainis, un campionario che avrebbe fatto gola a Ionesco, maestro del teatro dell’assurdo.:</p>
<ol>
<li>La costituzione di pegno sui prosciutti (legge n. 401 del 1985).</li>
<li>Gli «effetti letterecci», menzionati dal testo unico in materia sanitaria per indicare cuscini e lenzuola delle camere d’albergo.</li>
<li>La norma con i logaritmi (art. 39 del decreto legislativo n. 277 del 1991).</li>
<li>Le «nuove imprese innovative» di cui straparla la legge n. 388 del 2000 (art. 106).</li>
<li>Le «modalità per la sosta dei cadaveri in transito», disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria (decreto presidenziale n. 285 del 1990).</li>
<li>Il divieto d’usare ruote quadrate, prescritto dal vecchio codice della strada (art. 66).</li>
</ol>
<p>Questo virus non corrompe unicamente l’universo del diritto: no, corrompe anche la nostra vita democratica. Come diceva Hegel, non c’è democrazia se le leggi sono appese tanto in alto da non poter essere lette. Ma a quanto pare la questione non interessa più nessuno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/08/30/news/troppe-leggi-cosi-affonda-la-legalita-1.308756" target="_blank">http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/08/30/news/troppe-leggi-cosi-affonda-la-legalita-1.308756</a></p>
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		</item>
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		<title>La regolamentazione degli affidamenti sotto soglia: è possibile arginare il fenomeno degli appalti pilotati a favore di imprese “amiche”?</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2017/08/la-regolamentazione-degli-affidamenti-sotto-soglia-e-possibile-arginare-il-fenomeno-degli-appalti-pilotati-a-favore-di-imprese-amiche/</link>
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		<pubDate>Thu, 31 Aug 2017 00:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
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		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
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		<description><![CDATA[di Giuseppe Romeo Lo scorso 7 maggio, la Procura della Repubblica di Napoli ha disposto la perquisizione degli uffici dell’Autorità portuale (area tecnica) per ricercare le prove dell’esistenza di un cartello di imprese in grado di condizionare alcune gare di appalto bandite dall’Ente. I magistrati hanno ipotizzato, a carico di dodici soggetti (tra funzionari pubblici, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>di Giuseppe Romeo</em><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/appalti.jpg"><img class="  wp-image-6035 alignnone" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/appalti.jpg" alt="appalti" width="493" height="299" /></a></p>
<p>Lo scorso 7 maggio, la Procura della Repubblica di Napoli ha disposto la perquisizione degli uffici dell’Autorità portuale (area tecnica) per ricercare le prove dell’esistenza di un cartello di imprese in grado di condizionare alcune gare di appalto bandite dall’Ente.</p>
<p>I magistrati hanno ipotizzato, a carico di dodici soggetti (tra funzionari pubblici, intermediari e imprenditori), i reati di corruzione e turbativa d’asta. Sotto osservazione, in particolare, sono finiti i ricorsi alle <strong>procedure cd. “sotto soglia”</strong> che avrebbero rappresentato il <em>modus operandi</em> illecito utilizzato per pilotare l’esito delle gare a favore di alcune imprese “amiche”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Possibile che non passi giorno che sui quotidiani non si debbano leggere notizie inerenti comportamenti illeciti di pubblici funzionari, finalizzati a favorire imprenditori amici? Possibile sia così facile “addomesticare” le regole poste a presidio della buona e corretta amministrazione degli enti pubblici?</p>
<p>Tralasciando gli aspetti processuali, che troveranno nelle opportune sedi il loro sviluppo, ai nostri fini interessa analizzare il contesto normativo per comprendere se è davvero così facile aggirarne le previsioni ovvero se siano imprescindibili comportamenti dolosi dei pubblici funzionari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La <strong>disciplina dei contratti</strong> “<strong>sotto soglia</strong>” è contenuta nella parte II (Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture), titolo I, <strong>art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016</strong> (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal correttivo previsto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Sull’argomento è intervenuta, altresì, l’<strong>ANAC</strong> nel 2016 (Determinazione n. 1097 del 26/10/2016) con le <strong>Linee guida n. 4</strong>, che recano modalità di dettaglio di supporto alle stazioni appaltanti<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’<u>ambito di applicazione</u> dell’art. <strong>36 (contratti sotto soglia)</strong> è rappresentato dagli appalti aggiudicati nei settori ordinari (inclusi i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria) e le concessioni di lavori pubblici e servizi.</p>
<p>Fatta salva la facoltà delle singole amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere alle procedure ordinarie, <u>negli affidamenti sotto soglia le stazioni appaltanti devono attenersi al rispetto dei principi e delle procedure semplificate previste dal comma 2 dell’art. 36.</u> Tuttavia, se il mercato di riferimento è particolarmente ampio, secondo l’ANAC, le stazioni appaltanti devono indicare, nella determina a contrarre, le ragioni per le quali si è optato per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese interessate potenzialmente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’espletamento delle procedure ex art. 36, proprio in virtù dell’ampia discrezionalità e della semplificazione procedurale concessa, è richiesto il rispetto di alcuni principi:</p>
<ul>
<li>l’uso ottimale delle risorse economiche (<strong>economicità</strong>);</li>
<li>la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati (<strong>efficacia</strong>);</li>
<li>l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni (<strong>tempestività</strong>);</li>
<li>una condotta leale ed improntata a buona fede (<strong>correttezza</strong>);</li>
<li>l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati (<strong>concorrenza</strong>);</li>
<li>una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti (<strong>parità di trattamento</strong>);</li>
<li>la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni (<strong>trasparenza e pubblicità</strong>);</li>
<li>l’adeguatezza dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento (<strong>proporzionalità</strong>);</li>
<li>il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese (<strong>rotazione tra le imprese</strong>).</li>
</ul>
<p>L’esposizione delle “procedure semplificate” a potenziali abusi, ha indotto l’Anac a ribadire, nelle linee guida n. 4, l’esigenza del rispetto pedissequo dei principi sopra elencati, affinché sia garantita <u>trasparenza nella scelta del contraente</u>.</p>
<p>A tal fine, inoltre, è necessario che siano:</p>
<ul>
<li>predeterminati ed esplicitati i <u>criteri per la selezione</u> degli operatori economici;</li>
<li>garantite <u>adeguate forme di pubblicità</u> agli esiti delle procedure di affidamento;</li>
<li>fissati i <u>requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione</u> che consentano la partecipazione anche delle micro e delle piccole imprese.</li>
</ul>
<p>Ma qual è la <strong>soglia</strong> al di sotto della quale si può adottare la <strong>“procedura semplificata”</strong>?</p>
<p>Il secondo comma dell’art. 36, in realtà, prevede differenti soglie (40 mila, 150 mila, 1 milione di euro) a seconda della procedura adottata (affidamento diretto, negoziata, ordinaria).</p>
<p>L’aggiudicazione ed esecuzione di <strong>lavori</strong>, <strong>servizi e forniture</strong> di importo <strong>inferiore a 40.000 €</strong> può avvenire tramite <strong>affidamento diretto,</strong> anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o, per i <strong>lavori</strong>, tramite <strong>amministrazione diretta</strong>.  Si tratta, generalmente, di lavori urgenti e imprevedibili o piccoli lavori di manutenzione opere o impianti che devono essere individuati direttamente dalla stazione appaltante, sotto la guida del RUP, non essendo più previsto nell’attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento.</p>
<p>Considerati gli abusi che si sono verificati negli anni, partendo dal presupposto che sebbene si tratti di lavori, servizi e forniture urgenti e imprevedibili, è in <em>re ispa</em> la necessità di ricorrere periodicamente a tali interventi, sarebbe opportuno prevedere preliminarmente lo svolgimento di indagini di mercato tese ad individuare la platea dei potenziali affidatari.</p>
<p>La procedura prende l’avvio con una <strong><u>delibera a contrarre</u></strong> che deve indicare:</p>
<ul>
<li>l’esigenza che la stazione appaltante intende soddisfare;</li>
<li>le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire;</li>
<li>i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;</li>
<li>l’importo massimo stimato e la relativa copertura;</li>
<li>le principali condizioni contrattuali<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</li>
</ul>
<p>Sebbene l’Anac, nelle sue linee guida, richieda che la <strong>scelta dell’affidatario </strong>sia <strong>adeguatamente motivata</strong>, il “correttivo” al codice ha eliminato tale previsione, ergo nelle more dell’aggiornamento, si ritiene che resti comunque valida l’esigenza di comprendere e valutare a posteriori l’iter formativo del processo decisionale della stazione appaltante<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>. Per evitare abusi, quest’ultima dovrebbe preoccuparsi di evidenziare, in modo trasparente, con riguardo all’operatore economico selezionato<a href="#_ftn4" name="_ftnref4">[4]</a>:</p>
<ul>
<li>il <strong>possesso dei requisiti richiesti</strong> nella determina a contrarre;</li>
<li>la <strong>rispondenza di quanto offerto alle esigenze pa</strong><strong>lesate nella delibera</strong> a contrarre;</li>
<li>eventuali <strong>caratteristiche migliorative</strong> delle offerte;</li>
<li>la <strong>convenienza del prezzo</strong> in rapporto alla qualità della prestazione.</li>
</ul>
<p>La <strong><u>stipula del contratto</u>,</strong> per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, avviene mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere (ex art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5">[5]</a>. Tuttavia, le parti hanno facoltà di effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri.</p>
<p>Per quanto attiene, invece, alla <strong><u>procedura negoziata</u></strong> per lavori di importo <strong>pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 €</strong> e per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 € e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui art. 35, le stazioni appaltanti possono procedere previa <u>consultazione</u>, <u>per i lavori, di almeno 10 operatori economici e per i servizi e le forniture di almeno 5 operatori</u>, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera <em>b)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><strong>[6]</strong></a></em>.</p>
<p>La procedura prende l’avvio, anche in questo caso, con la <strong>determina a contrarre</strong>, nell’ambito della quale le amministrazioni aggiudicatrici dovranno fornire le medesime indicazioni viste per la soglia di 40 mila euro (esigenza da soddisfare; caratteristiche minime delle opere/beni/servizi; criteri per la selezione degli operatori e per la scelta della migliore offerta).</p>
<p>La <strong>procedura </strong>si articola su <strong>due fasi</strong>: lo svolgimento di un’indagine di mercato e il confronto competitivo tra operatori economici selezionati.</p>
<p>La fase delle<strong> “indagini di mercato”</strong>, promossa dal RUP e condotta secondo le modalità ritenute più convenienti<a href="#_ftn7" name="_ftnref7">[7]</a>, ha lo scopo di consentire alla stazione appaltante di avere un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento. Sarà cura della stazione appaltante assicurare adeguata pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato: attraverso la pubblicazione sul proprio profilo web di un avviso &#8211; recante le principali informazioni sull’affidamento<a href="#_ftn8" name="_ftnref8">[8]</a> -, nella sezione “<em>Amministrazione trasparente</em>” (sezione “<em>bandi e contratti</em>”), o mediante altre forme di pubblicità, per un periodo minimo di 15 giorni<a href="#_ftn9" name="_ftnref9">[9]</a>.</p>
<p>Ai fini dell’<strong>individuazione degli operatori economici</strong>, le stazioni appaltanti potranno fare ricorso ad elenchi costituiti <em>ad hoc (ex art. 36, comma 7)</em>, a condizione che essi siano:</p>
<ul>
<li>costituiti a seguito di avviso pubblico<a href="#_ftn10" name="_ftnref10">[10]</a>, pubblicizzato sul profilo del committente nella sezione “<em>Amministrazione trasparente</em>” (sezione “<em>bandi e contratti</em>”) o attraverso altre forme di pubblicità, che rechi le informazioni necessarie ai fini dell’iscrizione degli operatori interessati;</li>
<li>accessibili, senza limitazioni temporali, sulla base di una semplice richiesta di iscrizione, dagli operatori economici interessati e provvisti dei requisiti richiesti;</li>
<li>sottoposti a revisione annuale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.</li>
</ul>
<p>Conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, la stazione appaltante deve procedere alla <strong>selezione</strong><a href="#_ftn11" name="_ftnref11">[11]</a>, in modo non discriminatorio, <strong>degli operatori economici da invitare</strong>, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a 5 (il numero può essere anche superiore qualora si voglia garantire il massimo confronto concorrenziale), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre<a href="#_ftn12" name="_ftnref12">[12]</a>.</p>
<p>In ogni caso, in ragione della previsione normativa (ex art. 36, comma 2, lettera b), la stazione appaltante è tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori.</p>
<p>Una volta selezionati, gli operatori economici sono invitati contemporaneamente a presentare offerta a mezzo di PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3). L’invito deve contenere tutti gli elementi: oggetto della prestazione; caratteristiche tecniche e prestazionali; importo stimato; requisiti generali di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell’impresa; termine di presentazione offerta; termine esecuzione della prestazione; criterio di aggiudicazione; nominativo RUP; termini e modalità di pagamento; ecc. Se predisposti, all’invito dovrebbero essere allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico.</p>
<p>Quanto attiene al <strong>criterio di aggiudicazione</strong>, è consentito il ricorso al prezzo più basso nel caso di affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro – ex art. 95, comma 4 &#8211; (sia mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi, sia mediante offerta a prezzi unitari) e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria &#8211; ex art. 35 -, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. In tali casi la stazione appaltante deve fornire adeguata motivazione (ex art. 95, comma 5).</p>
<p>Le sedute di gara devono essere <strong>svolte in forma pubblica</strong> e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, deve essere verificato dalla stazione appaltante obbligatoriamente nei confronti dell’aggiudicatario e, qualora lo ritenga opportuno nei confronti degli altri partecipanti (ex 36, comma 5).</p>
<p>La <strong>stipula del contratto</strong> deve aver luogo, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata (art. 32, comma 14, del Codice). Le stazioni appaltanti sono inoltre tenute a pubblicare, unitamente all’esito della procedura negoziata, l’esito dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati.</p>
<p>L’affidamento dei lavori di <strong>importo pari o supe</strong><strong>riore a Euro 150.000 € e inferiore a 1.000.000 €</strong> può aver tramite la <strong>procedura negoziata</strong> di cui all’art. 63, con consultazione di almeno <strong>15 operatori economici</strong>, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.</p>
<p>La procedura prevista in questo caso ricalca quella prevista per gli affidamenti per importi pari o superiori a 40.000 € e inferiori a 150.000 € (ex art. 36, comma 2, lettera b), ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai <strong>requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale</strong> che, in questo caso, sono comprovati dall’attestato di <strong>qualificazione SOA</strong> (art. 84 del D. Leg.vo 50/2016) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.</p>
<p>Considerata l’entità della soglia massima (1.000.000,00 di euro) e la possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione significativa del mercato appalti lavori, l’ANAC invita le stazioni appaltanti ad individuare meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici<a href="#_ftn13" name="_ftnref13">[13]</a>.</p>
<p>Considerato il panorama normativo, velocemente esaminato, posto a tutela di eventuali abusi e favoritismi viene da chiedersi come sia ancora possibile che in queste procedure semplificate si annidino comportamenti illegali? La risposta non può che essere “<em>maladministration</em>”, nel senso più ampio del termine, includendo l’intero panorama di comportamenti dei pubblici funzionari che vanno da quelli prettamente illegali a quelli superficiali per incompetenza. In questo settore, tra l’altro si scontrano due anime statali, quella che vuole la semplificazione delle procedure per favorire la ripresa economica dal basso e quella che ritiene che solo le procedure ordinarie diano adeguate garanzie di rispetto delle regole. Crediamo che in un bilanciamento degli interessi in campo non sia possibile rinunciare agli affidamenti sottosoglia né tantomeno svilire la previsione normativa, attraverso obblighi o suggerimenti che finiscono per limitarne la portata. Verosimilmente la parcellizzazione dei centri di spesa finisce per favorire distorsioni locali e forse agendo su questa ed altre leve potremmo assistere ad un’inversione di tendenza anche in questo settore della spesa pubblica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> L’adozione delle linee guida n. 4, inoltre, consentono il superamento del regime provvisorio di cui all’art. 216, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Si rileva, altresì, che le modifiche apportate dal “correttivo” rendono alcune previsioni non più aderenti al portato della norma.</p>
<p><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a> I <strong>requisiti minimi di partecipazione</strong> (che si devono sommare a quelli di carattere generale ex art. 80 e devono essere proporzionati all’oggetto del contratto) sono:</p>
<ul>
<li><strong>l’idoneità professionale</strong>, ad esempio l’iscrizione alla CCIAA che attesti lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;</li>
<li><strong>la capacità economica e finanziaria</strong>, che si può dedurre ad esempio dall’ammontare del fatturato;</li>
<li><strong>il possesso di capacità tecniche e professionali</strong>, ad esempio l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.</li>
</ul>
<p><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a> Inoltre, considerato che il “correttivo” ha eliminato l’obbligo di adeguata motivazione, resta dubbia l’applicazione dell’art. 29 del codice, che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web istituzionali delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario del contratto.</p>
<p><a href="#_ftnref4" name="_ftn4">[4]</a> Una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, si ritiene possa mettere al riparo le stazioni appaltanti da future censure.</p>
<p><a href="#_ftnref5" name="_ftn5">[5]</a> Per previsione espressa (ex art. 32, comma 10 lett. b) il contratto può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall&#8217;invio dell&#8217;ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p><a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6]</a> Anche in tal caso, tuttavia, la stazione appaltante può eseguire i<strong> lavori in amministrazione diretta</strong>, fatta salva l’applicazione della procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.</p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7">[7]</a> L’indagine deve essere condotta evitando di  generare aspettative negli operatori, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri di fornitori esistenti, formalizzandone i risultati e avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.</p>
<p><a href="#_ftnref8" name="_ftn8">[8]</a> Valore dell’iniziativa, elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria, capacità tecniche professionali, ecc.</p>
<p><a href="#_ftnref9" name="_ftn9">[9]</a>  Periodi inferiori a 15 giorni sono consentiti solo per motivate ragioni di urgenza ma comunque non meno di 5 giorni.</p>
<p><a href="#_ftnref10" name="_ftn10">[10]</a> Nel quale viene rappresentata la volontà dell’amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.</p>
<p><a href="#_ftnref11" name="_ftn11">[11]</a> Qualora non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti<strong>, </strong>la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che sia debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine esplorativa o nell’avviso di costituzione di elenco. Nel caso si renda necessario il sorteggio, l’amministrazione deve rendere noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera <em>b)</em>, del Codice.</p>
<p><a href="#_ftnref12" name="_ftn12">[12]</a> La determina a contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza Europea (principio di trasparenza e di pubblicità).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#_ftnref13" name="_ftn13">[13]</a> In questo caso, rispetto al precedente, il legislatore prevede l’applicabilità del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, 10 comma, dall&#8217;invio dell&#8217;ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.</p>
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			<wfw:commentRss>http://anticorruzione.eu/2017/08/la-regolamentazione-degli-affidamenti-sotto-soglia-e-possibile-arginare-il-fenomeno-degli-appalti-pilotati-a-favore-di-imprese-amiche/feed/</wfw:commentRss>
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		<title>LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLE INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI CONTRATTI PUBBLICI: I COMMISSARIAMENTI PER LA COSTITUZIONE DI PRESIDI DI LEGALITA&#8217; NELLE IMPRESE (titolo 4)</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2017/08/la-prevenzione-della-corruzione-e-delle-infiltrazioni-mafiose-nei-contratti-pubblici-i-commissariamenti-per-la-costituzione-di-presidi-di-legalita-nelle-imprese-titolo-4/</link>
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		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 20:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Azione Amministrativa e Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[anticorruption]]></category>
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		<category><![CDATA[Legalità]]></category>
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		<description><![CDATA[A cura di Daniela Dopo una sintetica descrizione degli istituti, di recente introdotti nel settore, volti ad assicurare una tutela preventiva contro la corruzione prevedendo misure straordinarie &#8220;di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese&#8221; esposte al rischio di infiltrazione malavitosa, illustrare le procedure finalizzate alla estromissione dalla governance societaria dei soggetti coinvolti in fatti illeciti. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/trasparenza-fonte-sito-anac.jpg"><img class="  wp-image-6032 aligncenter" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/trasparenza-fonte-sito-anac.jpg" alt="trasparenza-fonte-sito-anac" width="590" height="295" /></a></p>
<h5>A cura di Daniela</h5>
<h5>Dopo una sintetica descrizione degli istituti, di recente introdotti nel settore, volti ad assicurare una tutela preventiva contro la corruzione prevedendo misure straordinarie &#8220;di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese&#8221; esposte al rischio di infiltrazione malavitosa, illustrare le procedure finalizzate alla estromissione dalla governance societaria dei soggetti coinvolti in fatti illeciti.</h5>
<p><strong>Parola d’ordine: ripristinare la legalità preservando l’Opera pubblica</strong></p>
<p>Negli ultimi anni, in apparente controtendenza con i tentativi di arginare i fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici posti in essere dal Legislatore e dalla Magistratura, abbiamo purtroppo dovuto assistere ad una ampli</p>
<p>ficazione di tali fenomeni.</p>
<p>Alcuni degli scandali recentemente venuti alla ribalta, come l’ormai tristemente famoso “caso Mo.s.e.”, ad esempio, hanno portato alla luce operazioni di compromissione della libera concorrenza complesse ed altamente organizzate.</p>
<p>Di fronte a quella che appare come una vera e propria “industria della mazzetta”, nell’ambito della quale si elargiscono, sporadicamente o stabilmente, somme di denaro e favori allo scopo di alterare i normali meccanismi di mercato ed assumere, di fatto, il controllo di grandi eventi o di servizi di pubblico interesse, sono ben presto apparsi poco efficaci o, talvolta, addirittura controproducenti, i tradizionali strumenti repressivi, in quanto essi non consentono di contemperare l’esigenza di contrastare le ipotesi di illecito perpetrate in fase di aggiudicazione e/o di esecuzione dell’appalto con quella di garantire il soddisfacimento dell’interesse di tutta la collettività alla positiva e celere conclusione dell’opera e del regolare andamento della Cosa pubblica.</p>
<p>Si è, quindi, sentita la necessità di disporre di un efficace complesso di misure amministrative con funzione preventiva che consenta la prosecuzione dell’appalto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria risulti coinvolta in fatti di corruzione e di infiltrazione mafiosa.</p>
<p>L’esigenza di colmare tale lacuna normativa si è fatta ancor più pressante e non ulteriormente  procrastinabile nel momento in cui si è trattato di salvare l’evento “Expo 2015” dall’eventualità che esso potesse rimanere travolto dalle inchieste giudiziarie in corso per alcuni appalti tra i più significativi. Tale eventualità, infatti, non solo avrebbe significato sacrificare ciò che di buono era già stato fatto ed esporre i dipendenti delle imprese coinvolte a ricadute occupazionali negative, ma avrebbe avuto pesanti ripercussioni sulla stessa immagine internazionale del Paese.</p>
<p>L’Esecutivo è, quindi, intervenuto con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, poi, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114 che, nel modificare, ampliare e rafforzare i poteri attribuiti all’Autorità anticorruzione nata dalle ceneri della CIVIT e ribattezzata ANAC, ne ha fatto il soggetto centrale attorno a cui ruota il sistema dell’anticorruzione e ha attribuito al suo Presidente quelli che la Relazione al Disegno di Legge di conversione definisce “<em>incisivi poteri propositivi nei confronti del Prefetto</em>” da esercitare “<em>in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatarie di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture</em>”.</p>
<p>In tale contesto, l’art. 32 della citata Legge di conversione delinea tre innovativi istituti amministrativi che operano, appunto, in via preventiva, aventi differente impatto sull’impresa aggiudicataria.</p>
<p>Si tratta, in particolare:</p>
<p>&#8211; di misure di sostegno e monitoraggio dell’impresa, finalizzate a riportarne la gestione entro parametri di legalità nei casi meno gravi; esse consistono nell’affiancare agli organi sociali da uno a tre esperti nominati con decreto del Prefetto;</p>
<p>&#8211; di misure tese a rinnovare gli organi sociali dell’impresa mediante sostituzione del soggetto coinvolto in fatti illeciti;</p>
<p>&#8211; di misure finalizzate alla straordinaria e temporanea gestione dell&#8217;impresa appaltatrice mediante suo parziale “commissariamento” tramite la nomina temporanea, da parte del Prefetto, di un numero massimo di tre amministratori che dovranno assicurare la completa esecuzione dello specifico contratto di appalto o della specifica concessione.</p>
<p>In tutti e tre i casi al Presidente dell’ANAC è riservato un primario ruolo di impulso nei confronti del Prefetto competente in ragione del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, che si estrinseca nel valutare e proporre – nel momento in cui egli ritiene sussistano, nei fatti oggetto di indagine che vedono coinvolta una determinata impresa, i presupposti del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em> &#8211; l’adozione, nei confronti dell’impresa stessa,  della misura ritenuta più opportuna, anche in ragione della gravità dei fatti contestati. A sua volta il Prefetto – ove ritenga ne ricorrano i presupposti sulla base degli elementi forniti dalla stessa ANAC &#8211; adotta il relativo provvedimento.</p>
<p>Per quanto formalmente il Prefetto competente abbia un autonomo potere di accertamento dei fatti sottoposti alla sua valutazione, non essendo egli vincolato a condividere l’orientamento del Presidente dell’ANAC sia in ordine alla sussistenza del <em>fumus boni iuris</em> e del <em>periculum in mora</em>, sia in ordine alla misura da adottare, nella prassi concreta la disamina circa la sussistenza o meno dei presupposti applicativi dello specifico istituto viene di fatto condotta congiuntamente dal Presidente dell’ANAC e dal Prefetto, affinché  quelle che il Legislatore pare aver concepito come due fasi autonome si mantengano comunque intimamente raccordate ed ispirate ad una logica di  collaborazione tra le due Autorità amministrative per il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico.</p>
<p>Esaminiamo, nello specifico, le procedure finalizzate all’estromissione dalla “<em>governance</em>” societaria del soggetto coinvolto nei fatti illeciti oggetto di indagine, in cui si sostanzia la seconda delle citate misure.</p>
<p>La norma prevede che il Prefetto, su <em>imput</em> del Presidente dell’ANAC, accertata la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 32 della L. 114/90 nonché valutata la gravità dei fatti contestati, intimi all’impresa di sostituire, nell’ambito degli organi sociali, i soggetti che risultino indagati per vicende sintomatiche di fenomeni corruttivi. Si tratta di una misura amministrativa di considerevole impatto, in quanto incide sull’autonomia del soggetto societario modificandone coattivamente la fisionomia organizzativa. Il quadro preventivo si completa tramite il funzionale raccordo di tale istituto con quello, ancor più incisivo, della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, cui, di fatto, risulta intimamente e funzionalmente collegato.</p>
<p>Qualora, infatti, nei trenta giorni successivi all’intimazione del Prefetto diretta all’impresa, quest’ultima  non ottemperi, il Prefetto nomina, nei successivi dieci giorni, da uno a tre amministratori per il tempo necessario a realizzare l’opera, il servizio o la fornitura oggetto della “commessa incriminata”, amministratori che restano in carica, comunque, non oltre il collaudo.  Si deve ritenere che l’ordine di rinnovazione non possa considerarsi adempiuto anche laddove il soggetto indagato, pur rimosso dal precedente incarico, conservi comunque, all’interno dell’impresa, una posizione che, anche solo di fatto, gli consenta di continuare ad influire sulla condotta dell’impresa stessa.</p>
<p>La <em>ratio </em>di tali istituti è quella, da un lato, di evitare che la prosecuzione dell’appalto o della concessione determini ulteriori vantaggi per gli autori, o presunti autori, dell’illecito, dall’altro di assicurare – come recita il successivo comma 10 del medesimo art. 32 – “<em>il completamento dell’esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici</em>”.</p>
<p>La norma permette, in tal modo, sia di evitare interruzioni nell’erogazione all’utenza di prestazioni indispensabili,  sia di impedire che un determinato comparto produttivo o una determinata area geografica subiscano una pesante ricaduta occupazionale, sia, infine, di scongiurare l’evenienza che l’interruzione di un’opera o di un’attività o la dilatazione dei tempi della sua esecuzione determinino un danno alla finanza pubblica.</p>
<p>Dopo le più recenti prove cui <em>l’industria della mazzetta</em> ha sottoposto la parte migliore del Paese, il Legislatore sembra aver voluto dare, con le richiamate previsioni normative, una decisa sterzata, fornendo misure concretamente a garanzia della finanza pubblica, della collettività e del mercato.</p>
<p>Parola d’ordine, quindi, “<strong>ripristinare la legalità p</strong><strong>reservando l’Opera pubblica”</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>NORME ANTI-CORRUZIONE COME PRINCIPI BASE PER I GIOCHI OLIMPICI 2028. Il contratto tra LA e il COI prevede l’astensione da qualsiasi atto che implichi corruzione e frode.</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 13:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[A cura di Letizia Pittiglio &#160; Le olimpiadi moderne come le conosciamo noi nacquero nel 1894, sotto la proposta di Pierre De Coubertin. Sociologo e psicologo della sua epoca cercava di trovare metodi educativi innovativi che portassero ad un miglioramento della società in generale. E fu così che su ispirazione dei giochi olimpici greci trovò [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>A cura di Letizia Pittiglio</strong><strong><br />
</strong></h5>
<p>&nbsp;</p>
<h5><strong><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/Olympic_AP.jpg"><img class="  wp-image-6027 aligncenter" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/Olympic_AP.jpg" alt="Olympic_AP" width="494" height="329" /></a></strong></h5>
<p>Le olimpiadi moderne come le conosciamo noi nacquero nel 1894, sotto la proposta di Pierre De Coubertin. Sociologo e psicologo della sua epoca cercava di trovare metodi educativi innovativi che portassero ad un miglioramento della società in generale. E fu così che su ispirazione dei giochi olimpici greci trovò nella pratica sportiva uno strumento di elevazione dei popoli, nonché di comunione e fratellanza al livello internazionale. Il 23 giugno del 1894, ultimo giorno del congresso che istituiva i giochi olimpici moderni, venne deciso che la prima città ospitante sarebbe stata Atene nel 1896.</p>
<p>Venne, contestualmente, istituito il Comitato Olimpico Internazionale che si sarebbe dovuto occupare dell’organizzazione dei giochi olimpici e della diffusione del movimento olimpico. Il COI è stata la prima organizzazione internazionale come la concepiamo noi oggi, che addirittura precedette la nascita della Società delle Nazioni dopo la prima guerra mondiale.</p>
<p>Da sempre le vicende dei Giochi Olimpici si sono intrecciate con quelle storiche e politiche. Inoltre a tutti i paesi che partecipano alle Olimpiadi è chiesto di aderire ai principi contenuti nella Carta Olimpica nonché ai valori generalmente riconosciuti dal movimento olimpico. Se non si adempie a determinati standard si viene esclusi dalla partecipazione ai giochi, allo stesso modo in cui non è possibile essere ammessi in Unione Europea se non vengono adempiuti determinati standard che costituiscono l’identità storico-sociale dei paesi europei.</p>
<p>Il procedimento che vede la scelta della candidata per ospitare i giochi olimpici è tortuoso e complesso. Numerosi sono i requisiti che una città deve rispettare. Il procedimento prevede che venga riconosciuto, prima, lo status di candidata ufficiale; conseguentemente, in base a dei punteggi basati su diversi parametri, viene scelta la città che effettivamente ospiterà i giochi olimpici. È dopo questa scelta che avviene la stipula di un contratto tra il COI e l’autorità che rappresenta la città ospitante.</p>
<p>Nel contratto stipulato tra il Comitato Olimpico Internazionale e la città ospitante i giochi olimpici del 2028 le parti si impegnano a rispettare i principi fondamentali del movimento olimpico e della carta olimpica. Tra i requisiti fondamentali per la prima volta, però, viene inserito il rispetto di norme <strong>antifrode</strong> e <strong>anticorruzione</strong>. I giochi olimpici moderni dalla loro nascita nel 1894 si sono sempre fatti promotori di valori universali per la creazione di un mondo migliore. Dunque il fatto che nei requisiti fondamentali vengano ora inserite norme anticorruzione fa ben pensare che tali valori siano stati assimilati dalla società al pari del rispetto di principi fondamentali quali i diritti umani.</p>
<p>Al punto 13.2 alla voce “Requisiti fondamentali”, il Comitato Olimpico Nazionale, la città ospitante e il Comitato Organizzativo dei Giochi Olimpici, deve nelle sue attività relative all’organizzazione dei giochi olimpici:</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Proibire ogni <strong>forma di discriminazione</strong> con riferimento ad una nazione o ad una persona sulla base della razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o altro, origine sociale o nazionale, proprietà, nascita o altri status;</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Proteggere e rispettare i <strong>diritti umani</strong> e assicurare che ogni violazione dei diritti umani sia risolta in una maniera consistente con gli accordi internazionali, leggi e regolamenti validi nel paese ospitante e in una maniera consistente con tutti i principi e standard dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, inclusi i Principi Guida delle Nazioni Unite sul Business e i Diritti Umani validi nella nazione ospitante; e</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Astenersi da qualsiasi atto che includa <strong>fenomeni di corruzione e frode</strong>. L’espletamento di tale funzione anti-corruttiva deve essere, altresì, conforme a tuti gli accordi internazionali, leggi e regolamenti validi nello Stato ospitante; nonché agli standard di anticorruzione internazionalmente riconosciuti.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il rispetto di norme anticorruzione è messo al pari del rispetto dei diritti umani nonché della proibizione di ogni forma di discriminazione. Sembrerebbe che qualche passo avanti sia stato fatto. Nonostante questo rifiuto sia stato formalmente riconosciuto nessuno ci assicura che poi venga, effettivamente, seguito dai fatti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per saperne di più: <a href="http://anticorruzione.eu/biblioteca/analisi-ricerche-e-studi/">International Olympic Committee (Luglio 2017) – Host city contract principles</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il sistema di integrità nazionale danese: qualche punto di debolezza esiste</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Aug 2017 13:15:06 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[A cura di Letizia Pittiglio L’ultimo “National Integrity System Assessment” redatto da Transparency International nel 2012 (https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/denmark_2012) valuta le basi legali e i comportamenti delle istituzioni danesi dal punto di vista della loro capacità di prevenire la corruzione nonché di mantenere la sua integrità. Il report analizza in che modo le istituzioni funzionano e se [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h6>A cura di Letizia Pittiglio</h6>
<p>L’ultimo “National Integrity System Assessment” redatto da <em>Transparency International</em> nel 2012 (https://www.transparency.org/whatwedo/nisarticle/denmark_2012) valuta le basi legali e i comportamenti delle istituzioni danesi dal punto di vista della loro capacità di prevenire la corruzione nonché di mantenere la sua integrità. Il report analizza in che modo le istituzioni funzionano e se la Danimarca abbia un’effettiva strategia di prevenzione della corruzione. Uno di suoi obiettivi è anche quello di stabilire il grado di forza delle istituzioni danesi ed è per tale<a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/honestycorruption_medium.jpg"><img class=" size-full wp-image-6020 alignleft" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/08/honestycorruption_medium.jpg" alt="honestycorruption_medium" width="330" height="286" /></a> motivo che è stato esaminato anche il contesto politico, economico e socioculturale in cui queste istituzioni lavorano.</p>
<p>Il sistema di integrità danese è un sistema solido e sano. La Danimarca è un paese prospero ed ha una cultura politica molto inclusiva. Ha una tradizione di tolleranza ed apertura. Ad oggi c’è un ampio livello di coesione sociale minata – però – dall’aumento delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale. Ed è in tempi recenti che è nato un acceso dibattito sul rapporto tra danesi e immigrati e/o discendenti di immigrati di origine musulmana con conseguente marginalizzazione di una fetta della popolazione.</p>
<p>La principale conclusione dello studio dimostra che il sistema di integrità nazionale danese è <strong>sano</strong>. Ciò è dovuto – soprattutto – ad una ben radicata cultura della pubblica amministrazione. Le istituzioni danesi hanno <strong>poche regole formali</strong> contro la corruzione. Nonostante il basso grado di formalizzazione – però – c’è una forte pratica dell’integrità. Allo stesso tempo – tuttavia – la mancanza di formalizzazione costituisce un punto di <strong>vulnerabilità</strong>: il sistema non è pienamente in grado di rispondere alle pressioni esterne data la presenza di poche regole.  D’altra parte il sistema di integrità danese presenta molti punti di debolezza per quanto riguarda:</p>
<ul>
<li>l’accesso ai documenti;</li>
<li>i pubblici ufficiali timorosi nell’usare il loro diritto di informare;</li>
<li>la mancanza di chiarezza riguardo omaggi aziendali;</li>
<li>la mancanza di trasparenza nel finanziamento dei partiti pubblici.</li>
</ul>
<p>Tuttavia la corruzione non è percepita dalla maggior parte della popolazione come un problema di grande importanza ed è per questo motivo che non viene – spesso – inclusa nell’agenda politica. La Danimarca è percepita sia dai danesi che dagli stranieri come uno dei paesi meno corrotti al mondo. In base all’Eurobarometro sulla corruzione del 2013, solo il 20 percento dei danesi crede che la corruzione sia diffusa nel proprio paese (la media europea è al 76%) e solo il 3 percento dei danesi intervistati si sentono personalmente influenzati dalla corruzione nella loro vita quotidiana (la media europea è al 26%). A meno dell’1 percento è stato chiesto di pagare una tangente negli ultimi 12 mesi (la media europea è al 4%), e il 12 percento dice che conosce personalmente qualcuno che ha ricevuto una tangente (la media europea è al 12 %). Per quanto riguarda il settore degli affari, il 19 percento dei manager danesi crede che i favoritismi e la corruzione ostacolino la concorrenza (la media europea è al 73%). Solo il 4 percento delle attività danesi crede che la corruzione sia un problema per le loro società quando fanno affari (la media europea è al 43%). Nell’aerea degli appalti pubblici secondo l’Eurobarometro del 2013, il 14 percento degli intervistati considera che la corruzione sia diffusa nel public procurement gestito dalle autorità nazionali e il 20 percento in quello gestito dalle autorità locali (le medie europee sono al 56 e al 60 percento). Per tutti questi fattori la Danimarca è tra le posizioni più alte nella classifica europea.</p>
<p>Nonostante ciò vi sono stati diversi casi di corruzione in cui molti pubblici ufficiali hanno ricevuto viaggi, concerti e cene da parte di soggetti privati. D’altronde il confine tra legalità e illegalità nel ricevere regali ed altri benefici, prevalentemente nella forma di omaggi, è difficile da definire. Non ci sono, però, molti casi pubblicati riguardanti pratiche amministrative e la giustizia criminale pubblicata è molto scarsa. Vi è, dunque, una necessità di chiarificazione ed informazione – al livello istituzionale – nei confronti dei pubblici ufficiali in particolare per quanto riguarda la ricezione di omaggi aziendali da parte di privati.</p>
<p>Nonostante il sistema risulti generalmente solido, alcuni punti richiedono maggiore attenzione e miglioramento:</p>
<ul>
<li>Finanziamento ai partiti pubblici, lobbying e whistleblowing;</li>
<li>Lotta alla corruzione straniera ed implementazione dall’Anti-bribery Act.</li>
</ul>
<p>Per saperne di più: <a href="http://anticorruzione.eu/biblioteca/citati-in-nostri-articoli/" target="_blank">http://anticorruzione.eu/biblioteca/citati-in-nostri-articoli/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>New anticorruption professionals are growing in Italy</title>
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		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola e Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[anticorruption]]></category>
		<category><![CDATA[corruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Lazzarini]]></category>
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		<category><![CDATA[Master Anticorruzione Tor Vergata]]></category>
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		<description><![CDATA[By Edoardo Lazzarini (Linkedin) Last week I had the pleasure to give a lecture on how to rollout a compliance program in health care sector companies at the first “Master on Anticorruption” at the faculty of Economics at the University of “Tor Vergata” Rome. I was impressed by the level of course and for the [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>By Edoardo Lazzarini (<a href="https://www.linkedin.com/pulse/new-anticorruption-professionals-growing-italy-lazzarini-ph-d-">Linkedin</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Last week I had the pleasure to give a lecture on how to rollout a compliance program in health care sector companies at the first “Master on Anticorruption” at the faculty of Economics at the University of “Tor Vergata” Rome.</p>
<p style="text-align: justify;">I was impressed by the level of course and for the engagement of the students. I am sure that this type of initiative will bring a young generation of skilled and motivated anti-bribery professionals in the Italian compliance world. I would be more than happy to see other Italian compliance Officers bringing their contribution to this type of initiative and I hope that many other universities will follow this great example.</p>
<p style="text-align: justify;"> [<em>Note: The opinions of Edoardo are personal, and not necessarily represent the opinions of current and /or former employers, colleagues, and trade associations with which Edoardo has cooperated</em>]</p>
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