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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Conflitto d&#8217;interessi</title>
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		<title>ABUSO D`UFFICIO.  PERCHÉ IL REATO VA RIFORMATO.</title>
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		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 12:49:43 +0000</pubDate>
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<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/09/burocrazia_3671.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6060" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/09/burocrazia_3671.jpg" alt="burocrazia_3671" width="367" height="250" /></a></p>
<p>La proposta del presidente Cantone di riformare l&#8217;abuso di ufficio, è – osserva Carlo Nordio, su Il Mattino e Il Messaggero dell’8 settembre 2017 &#8211; saggia e opportuna.</p>
<p>Saggia, perché questo reato è così evanescente da confliggere con i principi di tassatività e tipicità. Principi che ne esigono una definizione chiara e distinta, comprensibile tanto da chi applica la legge quanto da chi intende violarla.</p>
<p>Opportuna, perché gli effetti pratici della sua introduzione hanno costituito, e costituiscono, una gravosa ipoteca e una ancora più gravosa zavorra per la pubblica amministrazione.</p>
<p>Oggi non c&#8217;è sindaco, assessore, funzionario o semplicemente impiegato che firmi serenamente un provvedimento di carattere discrezionale. Queste persone sono infatti terrorizzate dalla prospettiva che qualche anima bella, o per malinteso senso di legalità o per vituperevole interesse personale, insinui, in un esposto alla procura, che il pubblico ufficiale ha abusato della sua funzione per favorire se stesso o danneggiare qualcuno.</p>
<p>La situazione è aggravata dalla nota e perniciosa combinazione dell&#8217;azione penale obbligatoria, dell&#8217;informazione di garanzia e dell&#8217;uso strumentale che la politica ne ha fatto e continua a fare.</p>
<p>In pratica, e per essere più chiari, funziona così: chiunque nel nostro ordinamento può denunciare un amministratore o un funzionario per abuso di ufficio.</p>
<p>Può farlo senza costi perché non occorre l&#8217;avvocato, e senza rischi perché non esistono sanzioni per le denunce temerarie, salvo in caso, s&#8217;intende, che non siano calunniose. A seguito di questa iniziativa, la legge impone l&#8217;iscrizione nel registro degli indagati, che a sua volta determina la spedizione della famigerata informazione di garanzia. La quale, come tutti sanno, da strumento a tutela dell&#8217;indagato si è trasformata in condanna anticipata. E quel che è peggio, è motivo di dimissione di chi copre un incarico pubblico o di esclusione dalla candidatura di chi ambisce a ricoprirlo.</p>
<p>Con la conseguenza prevedibile, e anche prevista, che nessuno firma più niente. Se a fronte di questa inerzia ormai diffusa, vedessimo un&#8217;efficacia repressiva e dissuasiva di questo reato, potremmo anche accettarne questi inconveniente funesti. Ma le cose non stanno affatto così.</p>
<p>Su cento denunce poche arrivano a processo, una percentuale ancor minore si conclude con una condanna, e quasi nessuna con la reale esecuzione della pena dell&#8217;amministratore infedele. Va detto che il governo queste cose le sa, e tempo addietro, su proposta di uno dei più autorevoli sindaci d&#8217;Italia fattosi portavoce dei suoi colleghi, ha costituito una commissione per risolvere questo problema. I risultati non sono ancora noti, ma si sa che la commissione sarebbe addirittura orientata a proporre l&#8217;abolizione di questo reato inutile e dannoso. Ora l&#8217;intervento, ancor più autorevole del presidente Cantone, riapre il dibattito. Speriamo che porti ad un rapido e utile risultato, per rendere la pubblica amministrazione più efficiente e più serena.</p>
<p><strong>Ai lettori del Sito, come nei precedenti articoli, lasciamo, come sempre, o, almeno, tentiamo di farlo, una fotografia completa, con i soli virgolettati.</strong></p>
<p><strong>Su argomenti come questo, di estrema delicatezza, è normale vi siano posizioni differenziate, a volte anche in modo significativo.</strong></p>
<p><strong>Ci auguriamo di essere stati utili.</strong></p>
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		<title>TRASPARENZA. ANAC, LE NUOVE LINEE GUIDA.  PIANO TRIENNALE O MODELLO 231 DA ADOTTARE ENTRO IL 31 GENNAIO</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 05:51:01 +0000</pubDate>
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<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6389" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg" alt="doppialente" width="275" height="183" /></a></p>
<p>ANAC precisa che intraprenderà i controlli sugli adempimenti dal 31 gennaio, data entro la quale approvare l&#8217;aggiornamento del Piano triennale. Entro quel termine – come raccontano Cristiana Bonaduce e Stefano Pozzoli, su Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2017, alla pagina 44 &#8211; le società dovranno nominare il responsabile anticorruzione, approvare le misure integrative al modello 231 o il piano triennale, adeguare i propri siti a tutte le prescrizioni della delibera.</p>
<p>Resta inoltre da redigere e pubblicare la relazione del responsabile anticorruzione entro il 15 dicembre di ogni anno.</p>
<p>Ancora una nuova, immediata, incompatibilità: nonostante la richiesta di integrazione delle attività, il responsabile per la prevenzione della corruzione non potrà più essere membro dell&#8217;Organismo di Vigilanza «231».</p>
<p>Le nuove Linee guida indirizzano le società e gli enti pubblici su come applicare anticorruzione e trasparenza, distinguendo tra controllate (articolo 2-bis,comma 2 del Dlgs 33/2013) e partecipate (comma 3). In linea con il dato normativo (articolo 1, comma 2-bis della legge 190/2012), ANAC conferma che le società controllate sono tenute all&#8217;integrazione del modello 231 (la cui adozione è fortemente raccomandata) e all&#8217;attuazione delle misure di cui la delibera individua contenuti minimi (definizione sistema di controlli, inconferibilità e incompatibilità, codice di comportamento, rotazione, tutela del whistleblower, formazione, eccetera); le società partecipate e gli altri enti sono tenuti alla sola trasparenza, a cui si adeguano in quanto compatibili e limitatamente all&#8217;attività di pubblico interesse. In proposito ANAC definisce cosa sia l&#8217;attività di «pubblico interesse» e precisa che è onere della società individuare queste attività nel Piano triennale o nel modello 231.</p>
<p>Le partecipate non sono però obbligate all&#8217;adozione nè dell&#8217;uno nè dell&#8217;altro. Interessante è poi il criterio della «compatibilità» che sovrintende gli obblighi di pubblicazione: ANAC ritiene che debba essere verificata caso per caso, in ragione della attività svolta, visto che la pubblicazione di alcuni dati può recare vantaggio ai concorrenti. Preziosa, infine, la nuova griglia allegata, che chiarisce gli obblighi di trasparenza a cui sono soggette sia le controllate sia le partecipate, integrando le prescrizioni del Dlgs 33/2013 con gli obblighi di trasparenza previsti dal nuovo Testo unico (Dlgs 175/2016).</p>
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		<title>TRASPARENZA IMPOSTA PER TRE FILONI DI ATTIVITÀ ANAC, LE NUOVE LINEE GUIDA.</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 05:49:21 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6389" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg" alt="doppialente" width="275" height="183" /></a></p>
<p>Nelle Linee guida sull&#8217;anticorruzione delle società, la divisione di fondo è tra società in controllo pubblico e società non in controllo pubblico. Le prime sono tenute alla trasparenza – come evidenzia Davide Di Russo, su Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2017, alla pagina 44 &#8211; sia relativamente alla loro organizzazione sia al complesso delle attività svolte, e alle misure anti-corruzione integrative di quelle adottate in base alla «231». L&#8217;ANAC prende atto che l&#8217;articolo 2-bis, comma 2, lettera b) del Dlgs 33/2013, nell&#8217;individuare le società in controllo pubblico alle quali si applicano le regole sulla trasparenza previste per le PA «in quanto compatibili», rinvia al Dlgs 175/2016, che impernia la definizione di controllo sull&#8217;articolo 2359 del Codice civile: da qui, la rilevanza del &#8220;controllo contrattuale&#8221; (articolo 2359, comma 1, n. 3 del Codice civile), che nel precedente contesto era esclusa (determina ANAC 8/2015).</p>
<p>Per l&#8217;effetto, anche la società non partecipata da PA sarà tenuta all&#8217;applicazione dell&#8217;intera normativa sulla trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso) e a quella per la prevenzione della corruzione</p>
<p>Alla disciplina sono soggette &#8211; sottolinea l&#8217;ANAC &#8211; anche alcune società prive di partecipazione pubblica al capitale (quindi ne controllate ne partecipate da PA), cioè quelle con bilancio superiore a 50omila euro che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.</p>
<p>Ciò in quanto l&#8217;articolo 2-bis, comma 3 del Dlgs 33/2013 accomuna alle società in partecipazione pubblica tutti gli «enti diritto privato» (inclusi quelli in forma societaria) che svolgano queste attività ed integrino il parametro di bilancio.</p>
<p>Fondamentali, poi, le indicazioni ANAC per individuare le attività di pubblico interesse in relazione alle quali, in assenza di controllo, è definita l&#8217;applicazione della trasparenza. Si tratta di attività riconducibili alle attività istituzionali della PA, esternalizzate per scelte organizzativo-gestionali:</p>
<ol>
<li>le attività qualificate «di pubblico interesse&#8221; da una norma di legge, dall&#8217;atto costitutivo e/o dallo statuto della società o della PA e/o affidate in virtù di un contratto di servizio o direttamente dalla legge;</li>
<li>quelle esemplificate dal Dlgs 33/2013 all&#8217;articolo 2-bis, comma 3 (esercizio di funzioni amministrative, attività di servizio pubblico, attività di produzione di beni e servizi in favore della P.A. strumentali alle finalità istituzionali della medesima);</li>
<li>quelle che, in base all&#8217;articolo 4 del Dlgs 175/2016, consentono alle Pa di acquisire o mantenere partecipazioni.</li>
</ol>
<p>Infine, l&#8217;ANAC fornisce precisazioni sul criterio della «compatibilità», che presiede all&#8217;estensione del regime di trasparenza alle società: la compatibilità non va valutata con riferimento al caso concreto ma in relazione alle singole categorie di enti; e, quanto alle società, alla luce delle attività svolte, dovendosi distinguere tra attività sicuramente di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori economici, attività svolte in regime di privativa.</p>
<p>Occorre poi considerare il regime eventualmente già applicabile in base ad altre fonti normative, per evitare duplicazione di adempimenti e assicurare un coordinamento con gli obblighi di prevenzione. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, il vaglio relativo alla compatibilità è compiuto dall&#8217;ANAC con l&#8217;Allegato alle Linee guida, nel quale si specificano per ciascuna categoria gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione.</p>
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		<title>TRASPARENZA.  ANAC, LE NUOVE LINEE GUIDA.  A TUTTO CAMPO SULLE AZIENDE PUBBLICHE, LE RICADUTE OPERATIVE.</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 05:47:30 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong> <a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6389" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg" alt="doppialente" width="275" height="183" /></a></strong></p>
<p>Le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni o controllano società, fondazioni o altri enti di diritto privato devono vigilare sull&#8217;applicazione delle misure anticorruzione da parte di questi organismi. Le linee-guida dell&#8217;ANAC sull&#8217;attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione adottate con la delibera 1134/2017 chiariscono – come scrive Alberto Barbiero, su Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2017, alla pagina 44 &#8211; quali sono i compiti degli enti controllanti o partecipanti nei confronti delle diverse tipologie di soggetti del sistema pubblico allargato.</p>
<p>Le norme sulla trasparenza obbligano anzitutto le amministrazioni a pubblicare la lista dei soggetti controllati e partecipati, per fornire il quadro completo delle partecipazioni e anche per consentire la vigilanza all&#8217;ANAC.</p>
<p>L&#8217;articolo 22 del decreto legislativo 33/2017 impone alle PA la pubblicazione di una serie di dati essenziali riferiti a tutti gli enti pubblici (comunque finanziati o vigilati) per i quali abbiano poteri di nomina degli amministratori (ad esempio le aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle ex Ipab), a tutte le società, controllate o partecipate, e a tutti gli enti di diritto privato controllati o comunque costituiti e finanziati, per i quali sussistono poteri di nomina degli amministratori. La pubblicazione deve evidenziare quali organismi sono in controllo pubblico, per consentire all&#8217;ANAC di individuare immediatamente i soggetti sottoponibili alle sue attività di verifica.</p>
<p>Le linee-guida chiariscono anche i compiti delle amministrazioni pubbliche per dare impulso e vigilare, soprattutto sugli organismi controllati, sulla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e in relazione all&#8217;adozione delle misure anticorruzione. Gli enti devono quindi verificare se le società hanno adottato il modello 231 e se lo hanno integrato con le misure anticorruzione o, in caso di mancata adozione del modello, se hanno approvato il piano anticorruzione.</p>
<p>Le attività di impulso e di vigilanza devono essere sviluppate con gli strumenti di controllo: atti di indirizzo rivolti agli amministratori degli organismi partecipati, promozione di modifiche statutarie e organizzative, atti di indirizzo su specifici comportamenti organizzativi. L&#8217;ANAC chiede che queste attività siano previste e articolate, con specifiche misure, nell&#8217;ambito dei piani triennali anti-corruzione delle amministrazioni controllanti o partecipanti.</p>
<p>Le attività di impulso e di vigilanza rispetto alle società in house competono alle amministrazioni che esercitano il controllo analogo, quindi questo profilo comporta anche la definizione di soluzioni ad hoc (attraverso norme statutarie o patti parasociali) se è svolto in forma congiunta da più enti. Nei confronti degli organismi solo partecipati, o per i quali vi sia solo potere di nomina degli amministratori, l&#8217;ANAC sollecita le PA a stipulare protocolli di legalità che li impegnino ad adottare il modello 231 o adeguate misure di prevenzione della corruzione.</p>
<p>Rispetto a questi organismi è peraltro essenziale che siano delimitate le loro attività di pubblico interesse.</p>
<p><strong> </strong></p>
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		<title>TRASPARENZA.  ANAC: MODELLI 231 E «FOIA» OBBLIGATORI PER TUTTE LE AZIENDE PUBBLICHE</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Dec 2017 05:45:41 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[&#160; &#160; L&#8217;ANAC di Raffaele Cantone rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della PA. Lo prevede la delibera n. 1134/2017, in via di pubblicazione: dal 31 gennaio 2018, come racconta Giuseppe Latour, su Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2017, alla pagina 14, l&#8217;Authority inizierà [&#8230;]]]></description>
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<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6389" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/12/doppialente.jpg" alt="doppialente" width="275" height="183" /></a>L&#8217;ANAC di Raffaele Cantone rafforza la sua vigilanza sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione imposti alle partecipate della PA. Lo prevede la delibera n. 1134/2017, in via di pubblicazione: dal 31 gennaio 2018, come racconta Giuseppe Latour, su Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2017, alla pagina 14, l&#8217;Authority inizierà a esercitare i propri poteri di analisi su una lunga lista di soggetti collegati alla pubblica amministrazione.</p>
<p>Con un&#8217;importante eccezione: le nuove regole non si applicano per adesso alle quotate, in attesa di una pronuncia del Ministero dell&#8217;Economia e della Consob.</p>
<p>Il documento dell&#8217;Autorità serve, soprattutto, a chiarire il campo dopo gli interventi della riforma Madia che, tra le altre cose, ha introdotto nel nostro ordinamento l&#8217;accesso allargato agli atti della PA, il cd. FOIA, sulla falsariga del Freedom of Information Act americano.</p>
<p>Ma non solo: l&#8217;Authority considera strategici anche altri strumenti di prevenzione della corruzione, diversi dalla semplice trasparenza. L&#8217;ANAC distingue, allora, tre livelli di applicazione delle nuove norme: le pubbliche amministrazioni; i soggetti con un livello di connessione maggiore con la PA, come le società controllate; gli altri soggetti, come le semplici partecipate, che svolgono attività di pubblico interesse ma non sono assimilabili alla PA. Queste ultime applicano solo le norme in materia di trasparenza e non tutto il set di regole in tema di prevenzione della corruzione.</p>
<p>Facile in teoria, perché in pratica è parecchio complicato incasellare con precisione tutti i soggetti che orbitano nel variegato universo della PA.</p>
<p>Molte indicazioni dell&#8217;Autorità servono, allora, proprio a definire con esattezza il perimetro nel quale le nuove regole esplicano i loro effetti.</p>
<p>Spiegando, tra le altre cose, come si definisce la nozione di controllo o quando una società può essere considerata <em>in house</em>, guardando anche alle norme europee: in tale prospettiva, le fondazioni bancarie sono fuori dalle disposizioni in materia di trasparenza, sempre che non vogliano liberamente scegliere di pubblicare «i dati più rilevanti» sulla loro attività, mentre le Casse di previdenza private dei professionisti andranno considerate come soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.</p>
<p>E, quindi, sottoposte agli obblighi di accesso agli atti ma non a quelli di prevenzione della corruzione.</p>
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		<title>WHISTLEBLOWING. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION : PREMIO DA 1 MILIONE DI DOLLARI.</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:58:43 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’ultimo riconoscimento ad un whistleblower è dell’ottobre scorso. La Securities and Exchange Commission ha premiato un&#8217;azienda con oltre 1 milione di dollari per aver contribuito a fermare le pratiche illegali che stavano danneggiando gli investitori. Il denunciante – come racconta Richard Cassin il 13 ottobre 2017 &#8211; ha fornito &#8220;nuove informazioni e una documentazione sostanziale [&#8230;]]]></description>
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<p>L’ultimo riconoscimento ad un whistleblower è dell’ottobre scorso. La Securities and Exchange Commission ha premiato un&#8217;azienda con oltre 1 milione di dollari per aver contribuito a fermare le pratiche illegali che stavano danneggiando gli investitori.</p>
<p>Il denunciante – come racconta Richard Cassin il 13 ottobre 2017 &#8211; ha fornito &#8220;<em>nuove informazioni e una documentazione sostanziale a sostegno di una violazione della legge sui valori mobiliari da parte di un&#8217; entità registrata che ha avuto un impatto sui clienti al dettaglio</em>&#8220;, ha dichiarato la SEC.</p>
<p>Il premio precedente era stato riconosciuto nel mese di luglio: dal primo premio nel 2012, la SEC ha finora assegnato &#8211; i premi possono variare dal 10 per cento al 30 per cento del denaro raccolto quando le sanzioni e le sanzioni superano 1 milione di dollari &#8211; oltre 162 milioni di dollari a 47 informatori che hanno fornito volontariamente <em>&#8220;informazioni originali, tempestive e credibili</em>&#8221; sufficienti a supportare un’azione esecutiva efficace.</p>
<p>L&#8217; agenzia ha descritto il denunciante come un &#8220;outsider aziendale&#8221;, ma non ha nominato il denunciante e non ha fornito altri dettagli sulla denuncia: per legge, la SEC tutela la riservatezza degli informatori e non divulga informazioni che potrebbero rivelare direttamente o indirettamente la loro identità.</p>
<p>Jane Norberg, capo dell&#8217;ufficio SEC del Whistleblower, ha detto come &#8220;<em>Il premio di oggi riflette l&#8217; impatto che le informazioni del whistleblower possono avere nello scoprire le violazioni che danneggiano l&#8217; investitore al dettaglio. Accogliamo con favore informazioni di alta qualità su potenziali violazioni del diritto in materia di titoli da parte di coloro che si trovano all&#8217; interno e all&#8217; esterno di una società &#8220;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’articolo e il provvedimento della SEC sono consultabili agli indirizzi:</strong></p>
<p><a href="https://www.sec.gov/rules/other/2017/34-81857.pdf">https://www.sec.gov/rules/other/2017/34-81857.pdf</a></p>
<p><a href="http://www.fcpablog.com/blog/2017/10/13/sec-awards-whistleblower-1-million.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+fcpablog%2FsLbh+%28The+FCPA+Blog%29">http://www.fcpablog.com/blog/2017/10/13/sec-awards-whistleblower-1-million.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+fcpablog%2FsLbh+%28The+FCPA+Blog%29</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>WHISTLEBLOWING. NEI MODELLI 231 LA PREVISIONE DI CANALI RISERVATI PER LE DENUNCE.</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:56:33 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Con l&#8217;approvazione definitiva della legge sul whistleblowing, oggi 15 novembre 2017, la segnalazione da parte di un dipendente di un reato o di una condotta illecita commessa presso l&#8217;organizzazione in cui lavora sbarca nei luoghi di lavoro: si tratta di uno strumento che dovrà essere maneggiato con cura, evidenzia Giampiero Falasca su Il Sole 24 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/Whistleblowing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6263" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/Whistleblowing.jpg" alt="Whistleblowing" width="900" height="900" /></a></p>
<p>Con l&#8217;approvazione definitiva della legge sul whistleblowing, oggi 15 novembre 2017, la segnalazione da parte di un dipendente di un reato o di una condotta illecita commessa presso l&#8217;organizzazione in cui lavora sbarca nei luoghi di lavoro: si tratta di uno strumento che dovrà essere maneggiato con cura, evidenzia Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2017, alla pagina 8.</p>
<p>Per quanto riguarda il settore privato, la legge stimola l&#8217;adozione dei sistemi di whistleblowing richiedendo di aggiornare i modelli di organizzazione previsti dal decreto legislativo 231/2001. La novità, quindi, interessa solo le imprese che adottano i modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione dei reati, secondo il citato Digs 231. Si tratta di modelli molto importanti perché, se sono ben strutturati ed effettivi (nel senso di prevedere misure realmente capaci di contrastare l&#8217;eventuale commissione di illeciti), consentono di evitare l&#8217;applicazione verso l&#8217;azienda dell&#8217;apparato sanzionatorio previsto nei casi in cui dipendenti realizzino condotte illecite nell&#8217;interesse dell&#8217;impresa medesima. La nuova normativa prevede l&#8217;introduzione all&#8217;interno di questi modelli di uno o più canali che consentano ai lavoratori di presentare, a tutela dell&#8217;integrità dell&#8217;ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite. Il punto delicato di questo meccanismo sta nel bilanciamento &#8211; che in concreto non sarà facile &#8211; tra le esigenze di tutela del segnalante e la prevenzione di un uso scorretto dello strumento. È chiaro, infatti, che per agevolare l&#8217;utilizzo effettivo del whistleblowing devono essere assicurate delle condizioni tali da garantire alla persona che effettua la denuncia la piena riservatezza e un&#8217;adeguata strumentazione per fronteggiare eventuali azioni ritorsive da parte dei danneggiati.</p>
<p>La legge introduce queste garanzie per il segnalante, stabilendo il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dello stesso, con la conseguente nullità delle misure fondate su questi motivi (per esempio licenziamento, mutamento di mansioni). Inoltre, la nuova disciplina pone in capo al datore di lavoro l&#8217;onere di provare che alcuni atti quali sanzioni disciplinari, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro del dipendente, non hanno nulla a che fare con la segnalazione fatta da quest&#8217;ultimo in tempi precedenti. Per assolvere in concreto questo onere il datore di lavoro dovrà, quindi, di volta in volta dimostrare in maniera oggettiva e rigorosa l&#8217;esistenza di una specifica ragione aziendale per l&#8217;adozione del provvedimento destinato al dipendente. Il rischio di un uso scorretto dovrebbe, invece, essere scongiurato, nelle intenzioni del legislatore, con sanzioni disciplinari per le segnalazioni che risultino infondate a causa di dolo o colpa grave del segnalante, ma questa limitazione potrebbe non bastare a reprimere un utilizzo distorto dello strumento.</p>
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		<title>WHISTLEBLOWING. PIÙ TUTELE PER CHI SEGNALA ILLECITI</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:54:36 +0000</pubDate>
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<p><em> </em></p>
<p>Alla Camera il voto finale, oggi 15 novembre 2017, ha reso legge le norme che tutelano i dipendenti, sia pubblici sia privati, che segnalano illeciti di cui sono venuti a conoscenza nell&#8217;ambito del proprio rapporto di lavoro. Un provvedimento rilevante – come racconta Giovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2017, alla pagina 8 &#8211; che rappresenta solo un primo passo, ma che, come sottolineato dal presidente dell&#8217;Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, è indispensabile.</p>
<p>Il whistleblowing, la &#8220;soffiata&#8221; dei dipendenti pubblici sulle irregolarità all&#8217;interno del proprio ufficio è un istituto non ancora decollato, anche se dal 2012, quando è stato previsto dalla legge Severino, le segnalazioni sono in aumento: all&#8217;Anac nei primi 5 mesi di quest&#8217;anno ne sono arrivate 263 rispetto alle 252 dell&#8217;intero 2016. Arrivano in maggioranza (per il 75%) dalle prime linee delle pubblica amministrazione (impiegati, insegnati e personale sanitario); molte meno quelle dagli alti livelli della pubblica amministrazione, dirigenti, responsabili della prevenzione, militari. Le attività più esposte sono gli appalti, l&#8217;attribuzione di incarichi, i concorsi pubblici, i danni erariali. L&#8217;obiettivo della legge è quello di fare da scudo rispetto a qualsiasi misura ritorsiva che le aziende pubbliche o le imprese private dovessero prendere nei confronti del dipendente. Diverso però il meccanismo messo in campo: nel settore privato il perno dell&#8217;intervento è rappresentato dal decreto 231 del 2001 e dalle modifiche introdotte ai modelli organizzativi mentre è per certi versi più diretto il sistema nel settore pubblico. Qui, infatti, centrale è il ruolo dell&#8217;Anac (Autorità che, insieme a magistratura, è responsabile della prevenzione della corruzione) a cui vanno indirizzate le segnalazioni del lavoratore. Se è accertata l&#8217;adozione di misure discriminatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, l&#8217;Anac applica al responsabile che ha adottato la misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Se viene verificato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5o.ooo euro. L&#8217;anonimato di chi effettua la segnalazione è sempre assicurato. Invertito l&#8217;onere della prova. È a carico dell&#8217;amministrazione pubblica dimostrare che le misure di penalizzazione adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente sono nulli. Il lavoratore licenziato a causa della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro. Le tutele non sono però garantite nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del dipendente per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia oppure la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nel privato, tra i requisiti che i modelli organizzativi dovranno avere sono inseriti sia canali che garantiscano la possibilità della segnalazione e la riservatezza dell&#8217;identità degli autori, sia un meccanismo sanzionatorio per colpire chi ha fatto una segnalazione pretestuosa, con dolo o colpa grave.</p>
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		<title>WHISTLEBLOWING. GARANZIE AZZERATE DOPO LA CONDANNA DI PRIMO GRADO</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:52:56 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[II whistlebiowing sbarca anche nel settore pubblico, a tutela del dipendente che denuncia eventuali condotte illecite al responsabile anti corruzione, oppure all&#8217;Anac, all&#8217;autorità giudiziaria o alla magistratura contabile. Oggi, 15 novembre, l’approvazione definitiva. Nei confronti del dipendente pubblico che effettua queste segnalazioni, la legge – racconta Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore del 15 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/Whistleblowing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6263" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/Whistleblowing.jpg" alt="Whistleblowing" width="900" height="900" /></a></p>
<p>II whistlebiowing sbarca anche nel settore pubblico, a tutela del dipendente che denuncia eventuali condotte illecite al responsabile anti corruzione, oppure all&#8217;Anac, all&#8217;autorità giudiziaria o alla magistratura contabile.</p>
<p><strong>Oggi, 15 novembre, l’approvazione definitiva.</strong></p>
<p>Nei confronti del dipendente pubblico che effettua queste segnalazioni, la legge – racconta Giampiero Falasca su Il Sole 24 Ore del 15 novembre 2017, alla pagina 8 &#8211; stabilisce delle specifiche garanzie, volte a difendere lo stesso da eventuali ritorsioni: divieto per l&#8217;amministrazione pubblica di irrogare sanzioni, demansionare, licenziare o trasferire il dipendente, nullità degli eventuali atti discriminatori o ritorsivi, tutela dell&#8217;identità nell&#8217;ambito del procedimento disciplinare e anche penale. L&#8217;aspetto della riservatezza è trattato con regole diverse dal settore privato. Al fine di rimuovere, nel denunciante, ogni timore circa le possibili conseguenze negative di una denuncia, la legge stabilisce che l&#8217;identità del dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere rivelata, con tutele specifiche in caso di procedimento penale e nell&#8217;ipotesi in cui venga avviata un&#8217;azione disciplinare. Nel primo caso, l&#8217;identità del segnalante è coperta del segreto, con le forme e le modalità previste dal Codice penale. Nell&#8217;ipotesi di avvio di un procedimento disciplinare, l&#8217;identità del segnalante non può essere rivelata, se la contestazione si fonda su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione. Se invece l&#8217;intera contestazione disciplinare è fondata sulla segnalazione e l&#8217;identità del segnalante è indispensabile ai fini della difesa dell&#8217;incolpato, la legge da un diritto di veto allo stesso segnalante: questo dipendente può, infatti, dare o negare il consenso alla rivelazione della sua identità. La riservatezza è tutelata anche nei procedimenti di fronte alla Corte dei conti: fino alla chiusura della fase istruttoria non può essere rivelata l&#8217;identità del segnalante. Le forme di tutela della riservatezza e quelle contro gli atti ritorsivi non si applicano verso il dipendente pubblico del quale sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione, oppure la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>WHISTLEBLOWING. REGOLATE LE DENUNCE IN AZIENDA</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Nov 2017 20:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/Whistleblowing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6263" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2017/10/Whistleblowing.jpg" alt="Whistleblowing" width="900" height="900" /></a></p>
<p>Il 18 ottobre 2017, il Senato aveva approvato il testo che tutela i dipendenti che segnalano illeciti, poi tornato alla Camera visto che sono state introdotte modifiche.</p>
<p><strong>Oggi, 15 novembre, l’approvazione definitiva.</strong></p>
<p>Si stringono i tempi sul rafforzamento delle misure di tutela per i whisteiblower, per chi cioè, da dipendente (ma non solo) segnala o denuncia condotte illecite.</p>
<p>La normativa, sollecitata da tempo anche dall&#8217;Autorità anticorruzione – come sottolineava Giovanni Negri, su Il Sole 24 Ore del 18 ottobre 2017 alla pagina 30 &#8211; punta a introdurre misure di protezione sia nel settore pubblico sia in quello privato per il dipendente che porta a conoscenza della magistratura, ma anche dell&#8217;ANAC o al responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui è venuto a conoscenza nell&#8217;ambito del proprio rapporto.</p>
<p>Il sì al Ddl &#8220;anticorruzione&#8221; che – raccontava Patrizia Maciocchi, su Il Sole 24 Ore del 19 ottobre 2017, alla pagina 32 &#8211; ha avuto anche il &#8220;supporto&#8221; di 58 mila firme tra cui quella del presidente dell&#8217;ANAC Raffaele Cantone ed è stato accolto con soddisfazione dal presidente del Senato Pietro Grasso, che ha parlato di un passo importante e dal presidente della commissione giustizia della Camera Donatella Ferranti.</p>
<p>Il disegno di legge consiste in due articoli, uno dedicato alla pubblica amministrazione e l&#8217;altro al settore privato. Il dipendente pubblico non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa con effetti negativi sulle proprie condizioni di lavoro a causa della segnalazione. Notevole l&#8217;estensione, rispetto alla disciplina attuale, del perimetro della tutela:</p>
<ol>
<li>sotto il profilo soggettivo, l&#8217;ambito di applicazione è allargato ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti e ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici; a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; ai lavoratori ed ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell&#8217;amministrazione pubblica;</li>
<li>sotto il profilo oggettivo, si specifica che la tutela riguarda le segnalazioni o denunce effettuate nell&#8217;interesse dell&#8217;integrità della pubblica amministrazione.</li>
</ol>
<p>Una modifica approvata dalla commissione Affari costituzionali del Senato ha soppresso il requisito della buona fede dell&#8217;autore della segnalazione o denuncia. Nel caso di adozione di una misura discriminatoria scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile che abbia adottato la misura; l&#8217;esistenza di una misura discriminatoria è accertata dall&#8217;ANAC, che è competente a infliggere la sanzione.</p>
<p>Nel settore privato, la chiave di volta è rappresentata dalle modifiche introdotte nel decreto 231 del 2001 sulla responsabilità amministrava degli enti. Nei modelli organizzativi, la cui adozione può rappresentare esimente dalla contestazione all&#8217;impresa dei reati presupposto, andranno inseriti uno o più canali che dovranno permettere a coloro che a qualsiasi titolo rappresentano o dirigono l&#8217;ente (o società o associazione) e a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti di presentare, a tutela dell&#8217;integrità dell&#8217;ente, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell&#8217;ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Questi canali devono garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell&#8217;identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.</p>
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