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	<title>NOi contro la CORRUZIONE &#187; Articoli Master Anticorruzione</title>
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		<title>Tavola Rotonda on line conclusiva della V Edizione del Master Anticorruzione, a.a. 2019-2020: “Governance ed etica nella nuova normalità”, 19 marzo 2021, ore 14</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 22:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Tavola Rotonda on line conclusiva della V Edizione del Master Anticorruzione, a.a. 2019-2020: “Governance ed etica nella nuova normalità”, 19 marzo 2021, ore 14 Sono stati riconosciuti tre crediti formativi ordinari per i partecipanti iscritti presso l’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Per iscrizioni: Avv. Daniela Condò, daniela.condo@uniroma2.it 🎓🇮🇹]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tavola Rotonda on line conclusiva della V Edizione del Master Anticorruzione, a.a. 2019-2020: “Governance ed etica nella nuova normalità”, 19 marzo 2021, ore 14</p>
<p>Sono stati riconosciuti tre crediti formativi ordinari per i partecipanti iscritti presso l’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Per iscrizioni: Avv. Daniela Condò, daniela.condo@uniroma2.it <img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f393.png" alt="🎓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="http://s.w.org/images/core/emoji/72x72/1f1ee-1f1f9.png" alt="🇮🇹" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><br />
<a href="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2021/03/3F0BF35F-C4A1-454F-B72B-417B6BB5A8EE.jpeg"><img class="alignleft size-large wp-image-7517" src="http://anticorruzione.eu/wp-content/uploads/2021/03/3F0BF35F-C4A1-454F-B72B-417B6BB5A8EE-736x1024.jpeg" alt="3F0BF35F-C4A1-454F-B72B-417B6BB5A8EE" width="736" height="1024" /></a></p>
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		<title>Una sedia apparentemente vuota. Articolo a cura della Dr.ssa Maria Teresa Volponi, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
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		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 09:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Come sempre, ma questa volta di più, la settimana del master diventa un viaggio dove scopri scenari sconosciuti e inciampi in incontri inaspettati. Succede che frequentando il decimo modulo del MAC IV, relativo ai rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche, ti soffermi a cogliere i tratti distintivi di questo elemento: la devianza. Lo avevi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="s3">
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Come sempre, ma questa volta di più, la settimana del master diventa un viaggio dove scopri scenari sconosciuti e inciampi in incontri inaspettati. </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Succede che frequentando il decimo modulo del MAC IV</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">relativo ai</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">ti soffermi a cogliere i tratti distintivi di questo elemento: la devianza. </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Lo avevi incontrato qualche decennio prima, in </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">un</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> libro studiato per strappare un voto all’esame di chissà quale corso di studio</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> e comunque rimasto un concetto teorico di cui non ricordi molto.</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">  </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Per ricordarlo </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">cerchi banalmente sul solito motore di ricerca che recita “per devianza si intende comunemente ogni atto o comportamento di una persona o un gruppo di persone che viola le norme di una comunità e che di conseguenza va incontro a una qualche forma di sanzione ed è un atto che può essere considerato deviante solo in riferimento al contesto socio – culturale in cui ha luogo”. </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Insegui nella mente </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">esempi</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> di </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">devianz</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a e </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">ti</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">interroghi </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">se anche tu sei stat</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, sei o sarai un</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> deviante</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">. </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Un bell’interrogativo.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Il pensiero d</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">iventa davvero complesso!</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Scopri </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">anche </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">che a</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">l primo posto n</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">ella classificazione della devianza </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">si posizionano</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> i </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">“</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">crimini</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">”</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> e i </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">“</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">delitti</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">”</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> (omicidi, furti, crimini dei colletti bianchi, bande)</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> e che l</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a devianza a volte coincide con la criminalità.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Mi </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">sembra</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> più facile identificare la criminalità.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">L</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a criminalità viola la legge.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Ne abbiamo parlato  </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">più volte</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">  </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">lungo</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">  il percorso di questo cammino.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Poi succede che un giorno </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">entra in scena </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">un uomo a parlare alla classe, ma non è un insegnante qualunque che ci mette la faccia in quello che dice o il nome in quello che scrive. E’ un uomo che ci rischia la vita</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Una vita</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> passata</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> a contrastare l</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a criminalità organizzata.</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">Le </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">MAFIE</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">! </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Quella siciliana, quella calabrese e le loro ramificazioni economiche, ma anche la mafia presente nella Capitale. </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Ci racconta </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">della bontà di </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">alcune misure </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">messe in campo </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">per</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">dare scacco matto alla mafia,  </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">alla </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">‘ndrangheta</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span> <span class="s4"><span class="bumpedFont15">alla </span></span><span class="s4"><span class="bumpedFont15">camorra</span></span> <span class="s4"><span class="bumpedFont15">e</span></span><span class="s4"><span class="bumpedFont15">d</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">in particolare</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">: </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">-il regime 41-bis, il cosiddetto carcere duro, </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">nato per</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> ostacolare le comunicazioni dei detenuti con l&#8217;esterno, per impedire ai boss eventuali contatti con le organizzazioni criminali operanti sul territorio e la possibilità di impartire ordini anche durante la detenzione;</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">-la normativa in materia di collaboratori di giustizia che </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">simboleggia</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">il vulnus del prestigio dell’organizzazione</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">;</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">&#8211; </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">i </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">sequestri e </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">le </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">confische dei beni. Per un mafioso sopportare un periodo limitato di carcere significa aggiungere una “mostrina”</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, ma l</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a perdita dei beni è un fatto traumatico che incide sul prestigio. L’esibizione della ricchezza e della potenza economica è potere mafioso.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Il giorno dopo</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, un’altra tappa,</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> un’altra lezione. </span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Guardando quella sedia vuota non sembrava tanto vuota. E’ come se nell’aria vibrasse ancora la forza di una narrazione, di una presenza </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">che era </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">entrata in sintonia con l</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a nostra </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">anima</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> per non lasciarla più</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">.</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> E’ un sentimento comune.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">La </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">potenza </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">della </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">testimonianza del Procuratore</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">andava</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">al di là </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">del contenuto del racconto</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,  </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">sta</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">va</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> nell’aver reso tangibile un mondo </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">reale</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">conosciuto </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">ai più </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">solo attraverso </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">le notizie di</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> cronaca</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> dalla lettura di qualche romanzo</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, dalla visione di film</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">.</span></span></p>
<p class="s3"><span class="s2"><span class="bumpedFont15">Allora, </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">in quel momento, </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">con un tono di voce </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">che si usa quando uno prega</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, ho</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">sentito il bisogno</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, a nome di tutti, </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">di </span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">ringrazi</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">a</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">re</span></span> <span class="s2"><span class="bumpedFont15">tutti gli uomini e le donne che rischiano</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">,</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> addirittura la vita</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15">, per tutti noi e anche per me,</span></span><span class="s2"><span class="bumpedFont15"> a servizio di un Paese e di cittadini che ne ignorano l’esistenza.  </span></span></p>
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		</item>
		<item>
		<title>La V direttiva antiriciclaggio e il suo recepimento in italia. Articolo a cura dell&#8217;Avv. Roberta Scialla, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2020/03/v-direttiva-antiriciclaggio-e-il-suo-recepimento-in-italia-articolo-a-cura-dellavv-roberta-scialla-discente-del-master-anticorruzione-iv-edizione-universita-degli-studi-di-roma-tor-vergata/</link>
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		<pubDate>Tue, 10 Mar 2020 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

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		<description><![CDATA[Quinta Direttiva: le origini. Nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, a mente dell’art. 288, par. 3 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, la Direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi, perseguendo – tra gli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong> Quinta Direttiva: le origini.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, a mente dell’art. 288, par. 3 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, la Direttiva <em>vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi</em>, perseguendo – tra gli altri – un obiettivo di armonizzazione delle normative degli Stati Membri.</p>
<p style="text-align: justify;">La Quinta Direttiva antiriciclaggio presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono da quelle che l’hanno preceduta.</p>
<p style="text-align: justify;">Anzitutto è stata emanata a soli tre anni di distanza dalla precedente, la n. 2015/849 o Quarta Direttiva. Entrata in vigore il 9 luglio 2019, venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, aveva richiesto un termine di recepimento di diciotto mesi, ossia entro il 10 gennaio 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prime quattro direttive in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo(dagli acronimi inglesi AML/CFT)si erano invece succedute a ritmi più dilatati (1991, 2001, 2005, 2015) ed avevano sempre fatto seguito ad altrettante edizioni o revisioni delle “<em>Raccomandazioni</em>” del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI o Financial Action Task Force &#8211; FATF).</p>
<p style="text-align: justify;">Le Raccomandazioni del GAFI rappresentano<em>standard</em> sovranazionali di elevatissimo rilievo per il contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, sebbene priva efficacia giuridica vincolante. A questi <em>standard</em> i Paesi europei si adeguano a seguito della successiva emanazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio e nella lettura più ampia che queste direttive forniscono. Il termine di recepimento delle precedenti direttive era sempre stato fissato in due anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La Quinta Direttiva</strong>, invece, si è affacciata nel panorama europeo a distanza di appena tre anni dalla precedente, apporta modifiche a quest’ultima solo su alcuni aspetti e non è stata preceduta da una nuova versione delle Raccomandazioni del GAFI. Da ultimo, ha previsto il termine di recepimento di diciotto mesi, più breve rispetto ai due anni fissato dalle precedenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale mutamento di prospettiva trova la propria ragion d’essere in quella serie di eventi succedutisiimmediatamente dopo l’emanazione della Quarta Direttiva:si pensi solo alla disastrosa catena di fatti terroristici che, da Parigi, si era estesa ad altre città europee, mentre – quasi nello stesso periodo – l’opinione pubblica veniva chiamata a concentrarsi sullo scandalo derivante dalla pubblicazione di quell’ingente mole di documenti che va sotto il nome di “<em>Panama Papers</em>”<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il susseguirsi di tali eventi ha orientato le istituzioni europee a fornire una vigorosa risposta normativa da affiancare a quella investigativo-repressiva e da attuare mediante una <strong><u>rapida revisione della disciplina antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo</u></strong>, allo scopo di fronteggiare più efficacemente le nuove tecniche illecite che si riteneva fossero state utilizzate sui fronti del riciclaggio e del terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel dicembre 2015 il Consiglio dell’Unione europea e il Consiglio europeo chiedevano perciò questo <strong>rafforzamento</strong> della normativa ed il 5 luglio 2016 la Commissione europea pubblicava la <strong>proposta di modifica</strong>(COM 2016/450) della Quarta Direttiva (2015/849/UE), in fase di recepimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposta della Commissione prevedeva essenzialmente:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>la lotta ai rischi di finanziamento del terrorismo legati alle valute virtuali</strong>; per evitarne l’utilizzo improprio, finalizzato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, la Commissione proponeva di includere nell’ambito di applicazione della Direttiva le piattaforme di scambio di valute virtuali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Dette entità avrebbero dovuto applicare gli obblighi di <strong>adeguata verifica della clientela</strong> alle operazioni di cambio di valute reali in valute virtuali e viceversa, ponendo fine all’anonimato associato a questi scambi;</li>
<li><strong>il rafforzamento dei poteri delle Financial Intelligence Unit &#8211; FIU o Unità di informazione finanziaria dell’Unione europea e la promozione della loro cooperazione</strong> tramite l’ampliamento della gamma di informazioni a loro disposizione. Si chiedeva, inoltre, di estendere al pubblico i registri dei titolari effettivi di società e <em>trust</em>, nonché di assoggettare a registrazione anche i c.d. <em>trust</em> passivi, come quelli apparsi nella vicenda dei <em>Panama Papers</em>, prevedendo altresì l’interconnessione di detti registri tra i vari Paesi: il tutto al fine di un maggiore controllo;</li>
<li><strong>la</strong><strong>lotta ai rischi connessi agli strumenti prepagati anonimi</strong> (tipico esempio le carte prepagate); la Commissione proponeva anche di ridurre al minimo i pagamenti anonimi mediante carte prepagate abbassando le soglie per l’identificazione da 250 euro a 150 euro e ampliando gli obblighi di verifica dei clienti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">A ben guardare, nell’impossibilità oggettiva di emendare la Quarta Direttiva, ormai in fase di recepimento da parte dei singoli Stati, ci si orientava sull’adozione di una nuova, la quinta appunto, che modificasse la precedente sui temi proposti della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li><strong> La Quinta Direttiva: caratteristiche principali.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">I quarantacinque “<em>considerando</em>” della Direttiva n. 2018/843 disegnano il quadro motivazionale delle innovazioni apportate e riportano indicazioni vincolanti per gli Stati in merito all’imposizione delle conseguenti <strong>modifiche organizzativo-istituzionali nelle legislazioni di riferimento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 1, con i suoi quarantaquattro punti, modifica altrettanti articoli della Direttiva precedente anche aggiungendone nuovi, in un’ottica di puntuale <strong>riformulazione di norme già esistenti e di introduzione di nuovi principi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene posto l’accento sulle nuove tendenze «<em>con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono la loro attività</em>» e sul fatto che «<em>taluni servizi basati sulle moderne tecnologie stanno diventando sempre più popolari come sistemi finanziari alternativi</em>» in quanto al di fuori del diritto dell’Unione o perché beneficiano di «<em>deroghe all’applicazione di obblighi giuridici che potrebbero non essere più giustificate</em>». Se ne fa conseguire la <strong>necessità di garantire la maggiore trasparenza</strong> «<em>delle operazioni finanziarie, delle società, dei trust e degli istituti giuridici affini</em>» e più in generale «<em>del contesto economico e finanziario dell’Unione</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">In adesione alle proposte della Commissione Europea, si richiamano i punti principali su cui si concentra la Quinta Direttiva:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2A. Prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (<em>exchange</em>) e di portafoglio digitale (<em>e– wallet</em>)</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva considera particolarmente rischioso l’anonimato che caratterizza le valute virtuali: per le loro caratteristiche intrinseche, infatti, le valute virtuali si piegano ad un facile utilizzo da parte dei gruppi terroristici, oltre che ad un comodo impiego per i più variegatiscopi criminali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per questo motivo, oltre all’assoggettamento degli operatori che prestano i relativi servizi di cambio e di custodia agli obblighi già previsti dalla normativa antiriciclaggio, la Quinta Direttiva inserisce la possibilità <strong>per le FIU (<em>Financial Intellicence Unit</em>) di ciascun Paese di ottenere quelle informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del titolare della stessa</strong>, prevedendo anche la possibilità di consentire agli utenti di presentare su base volontaria “<em>un’autodichiarazione alle autorità designate</em>”. Da ultimo si chiede che gli Stati membri sottopongano i prestatori di questi servizi a <strong>registrazione</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si definisce il concetto di “<strong><em><u>valuta virtuale</u></em></strong>” –in conformità al D. L.vo n. 90/2017 ed alla precedente Circolare della Banca d’Italia del 30/12/2015– come “<em>rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva definisce, poi, gli “<strong><em><u>exchange</u></em></strong>” come prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute con corso forzoso e gli “<strong><em><u>e-wallet</u></em></strong>” come prestatori di servizi di portafoglio digitale che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei clienti al fine di detenere, memorizzare o trasferire valute virtuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Si prevede, poi, esplicitamente che “<em>le valute virtuali non dovrebbero essere confuse con la moneta elettronica quale definita all’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Italiaha già assoggettato ai presidi antiriciclaggio le piattaforme di scambio o <em>exchange</em>. Il recepimento della Quinta Direttiva ha offerto il destro, al nostro Paese, per ampliare e ridefinire la platea dei soggetti che operano in valute virtuali, chiamati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2B. Registro dei beneficiari effettivi; interconnessione a livello europeo di informazioni su società e <em>trust</em>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva si pone l’obiettivo di favorire la massima <strong>trasparenza</strong> ed <strong>accessibilità</strong> alle informazioni sui titolari effettivi di società, <em>trust</em> e soggetti giuridici affini per venire incontro alle esigenze di fiducia degli investitori e del grande pubblico, evitando altresì l’occultamento di attività criminali dietro strutture societarie particolari, come messo in luce dalla vicenda dei <em>Panama Papers</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si preoccupa, inoltre, di evitare che la frammentazione dei dati nazionali sull’identità dei titolari effettivi possa nuocere alle autorità competenti alla lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e le attività criminali sottostanti a detti reati. A tale scopo fissa regole che garantiscano l’interconnessione e il pubblico accesso ai registri nazionali dei titolari effettivi di società e <em>trust</em>, accesso che viene ora esteso anche a qualunque persona fisica e giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2C. Ampliamento della cooperazione tra le autorità a livello nazionale ed internazionale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pur prendendo atto dei miglioramenti raggiunti a livello nazionalein materia di adozione ed applicazione delle norme del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – GAFI e di sostegno al lavoro svolto in materia di trasparenza dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE, la Direttiva ritiene opportunoimplementare la <strong>trasparenza</strong> del contesto economico e finanziario dell’Unione. Un gruppo di disposizioni si orientaquindiad ampliare la<strong>collaborazione</strong> tra le autorità preposte al contrasto al riciclaggio ed al terrorismo, sia a livello nazionale che internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Numerose novità vengono introdotte a livello di <strong>scambi informativitra gli Stati e la Commissione europea</strong>, anche con la richiesta ai Paesi di conferire alle autorità nazionali competenti il poteredi esigere le informazioni ritenute necessarie, ovvero con l’imposizione di specifici obblighi informativi – tra la casa madre e i Paesi ove operano le sue filiali – a carico di enti creditizi e finanziari facenti parte di un gruppo internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Importanti obblighi di scambio informativo, poi, vengono posti agli Stati al fine di imporre il massimo livello di <strong>cooperazione</strong> tra le proprie autorità come, ad esempio, in campo fiscale, specie per superare i dinieghi motivati dalle differenze nazionali sui reati tributari, che la Direttiva precedente aveva fatto oggetto di generale criminalizzazione, ma che – secondo la Quinta Direttiva – risultano ancora contraddistinti da soglie d’importo e caratteristiche normative diversificate tra Paese e Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ruolo fondamentale delle <em>Financial Intelligence Unit</em>,anche nel contrasto al terrorismo transfrontaliero, viene ulteriormentepotenziato,attribuendo loro il potere di<strong>accedere a tutte le informazioni disponibili e di poterle scambiare, con rapidità, in sede di cooperazione internazionale</strong>. Ciò impone sia alle autorità degli Stati membri, con riferimento al materiale investigativo e giudiziario in loro possesso, sia ai soggetti obbligati, di fornire alle FIU nazionali “<strong><em>accesso incondizionato</em></strong>” ai dati in proprio possesso, anche in assenza di una segnalazione sospetta da parte dell’obbligato e perfino nei casi di sospetto nati “<em>sulla scorta di analisi svolte dalle FIU stesse o di informazioni fornite dalle autorità competenti o detenute da altra FIU</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello scambio internazionale di informazioni si richiede, inoltre, il <strong>superamento delle barriere</strong> poste da caratteristiche del diritto penale nazionale e della platea dei reati considerati presupposto del riciclaggio, o perfino dall’assenza di un riferimento normativo a determinati reati presupposto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il considerando n. 19) pone, infine, l’enfasi sull’utilità – considerata “<em>spesso indispensabile</em>” – delle informazioni di natura prudenziale relative a banche e istituti finanziari quali, ad esempio, quelle sulla competenza ed onorabilità di <em>manager</em> ed azionisti, sui meccanismi di controllo interno, sulla governance o la gestione del rischio, al fine di un’adeguata vigilanza anche in chiave AML/CFT su detti enti. Di pari rilievo si considera, quindi lamessa a disposizione di informazioni in possesso delle autorità di vigilanza antiriciclaggio o FIU a favore delle competenti autorità europee e nazionali di vigilanza prudenziale sulle banche e gli istituti finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2D. Limiti alla moneta elettronica anonima.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva riconosce gli usi legittimi delle carte prepagate che contribuiscono all’inclusione sociale e finanziaria. Considera però che lo strumento dell’anonimato possa facilitare il loro utilizzo per il finanziamento di atti terroristici e dei relativi aspetti logistici e impone di ridurre le soglie esistenti per le carte prepagate anonime per uso generale.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli Stati membri possono, poi, consentire ai soggetti obbligati di non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela per la moneta elettronica e identificare il consumatore, se è rispettata tutta una serie di condizioni di mitigazione del rischio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li><strong> L’Italia e il recepimento della Quinta Direttiva: il D. lgs. n. 125/2019.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Il D.lgs. 125/2019 ha recepito per l’Italia la Direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, meglio nota come Quinta Direttiva Antiriciclaggio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il decretoè stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019 ed è entrato in vigore l’11 novembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo introduce modifiche e integrazioni al precedente D.lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017 che, solo due anni prima, aveva recepito la Quarta Direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3A. Prestatori di servizi in valute virtuali – altri operatori non finanziari.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le valute virtuali o cripto-valute, sebbene ancora poco utilizzate nel commercio elettronico, trovano il loro principale ambito di impiego nei giochi<em>on line</em> e sono divenute oggetto di vere e proprie scommesse speculative<a href="#_ftn2" name="_ftnref2">[2]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Le valute virtuali pongono rilevanti questioni nel campo dell’antiriciclaggio, posto che l’anonimato che sinora hanno garantito alle parti impedisce, di fatto, la loro identificazione e la tracciabilità delle operazioni sottostanti, che possono avere ad oggetto anche beni illeciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Massimo è perciò il livello di allarme lanciato dalle istituzioni sovranazionali e nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel giugno 2019 il <strong>GAFI</strong> ha aggiornato la sua precedente “<em>Guidance for a Risk-BasedApproach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers</em>” in risposta al crescente utilizzo di valute virtuali per il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.</p>
<p style="text-align: justify;">La <strong>Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo</strong>, nella sua relazione sul 2018, ha dedicato al tema un lungo capitolo, parlando di “<em>un paradiso finanziario virtuale</em>” ed un duplice illegittimo impiego: sia da parte della criminalità organizzata e del terrorismo, che dell’evasione fiscale a carattere transnazionale, anche mediante frazionamento delle somme da riciclare, utilizzo di più soggetti in qualità di riciclatori ovvero ricorso a valute virtuali differenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’<strong>Unità di Informazione Finanziaria</strong>, con Comunicazione del maggio 2019, ha aggiornato i profili comportamentali a rischio emersi dagli approfondimenti svolti sulla collaborazione attiva degli intermediari in materia e ha fornito Indicazioni Integrative per la migliore rappresentazione dei sospetti. In quella sede è stato anche comunicato che tra le 98.030 segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2018, ben 499 fanno riferimento ad operatività in valute virtuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcune società che prestano servizi nel mondo delle valute virtuali sono state, infine, oggetto di alcuni procedimenti penali anche in Italia. Basti pensare alla Sentenza con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società BG Services s.r.l. che gestiva l’<em>exchange</em>“<em>Bitgrail</em>”, tramite cui erano stati sottratti rilevanti importi della valuta virtuale “<em>Nano</em>”. Qui, in sintesi, si è assistito alla gestione di tutte le cripto-valute emesse tramite un unico <em>wallet</em> centrale, le cui chiavi private restavano nell’esclusiva disponibilità del gestore della piattaforma stessa, senza possibilità – a parte una contabilità “interna” – di distinguere quali cripto appartenessero ai singoli utenti.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Italia aveva già sottoposto gli <em>exchange</em> agli obblighi antiriciclaggio con il D. Lgs. n. 90/2017 di recepimento della Quarta Direttiva, anchein previsione della Quinta, allora in corso di elaborazione.</p>
<p style="text-align: justify;">I prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale erano stati inseriti tra i soggetti obbligati, nella categoria degli “<em>altri operatori non finanziari</em>”, prevedendo per essi una specifica forma di vigilanza, tramite la modifica della disciplina dell’attività tradizionale di cambiavalute, alla cui norma (art. 17-<em>bis</em>del d.lgs. n. 141/10 e successive modifiche) era stato aggiunto uno specifico comma che ne aveva esteso le previsioni ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. In quella sede era stata oltretutto prevista la loro iscrizione in una <em>“sezione speciale</em>” del “<em>registro dei cambiavalute</em>” tenuto a partire dal 2015 dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi – OAM, istituito dall’art. 128-<em>undecies</em> del Testo Unico Bancario<a href="#_ftn3" name="_ftnref3">[3]</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi, i principi contenuti della Quinta Direttiva (identificazione eadeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, invio delle segnalazioni di operazioni sospette alla Unità di informazione Finanziaria), si applicano già ai prestatori italiani di cambio di valuta virtuale.</p>
<p style="text-align: justify;">La definizione di valuta virtuale del nuovo decreto recepisce quella proposta dallaQuinta Direttiva, nuova rispetto alla norma italiana precedente per le ulteriori caratteristiche di valuta virtuale “<em>non garantita</em>”, cui la nostra norma aggiunge tra gli utilizzi anche “<em>le finalità di investimento</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Di più ampio respiro è anche la definizione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, gli <em>exchange</em>, che si specifica come obbligati nel caso di esercizio a titolo professionale “<em>anche online</em>” e che si allarga ora anche alle piattaforme “<em>convertibili in altre valute virtuali</em>” (c.d. cripto su cripto, mentre prima l’obbligo sorgeva solo per la conversione di valute virtuali da/ovvero in valute aventi corso forzoso). Detta attività viene estesa ora anche ai “<em>servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono quindi definiti i borsellini elettronici o <em>e-wallet</em> dove le valute virtuali vengono custodite; si parla di “<em>ogni persona fisica e giuridica, che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti al fine di detenere, memorizzare o trasferire valute virtuali</em>”, con una definizione anche qui – in parte – diversa dalla Direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Al pari di quanto visto per i prestatori di servizi di scambio, anche per i borsellini elettronici si è aggiunta la professionalità nell’esercizio, con richiamo quindi alla nozione civilistica di impresa (art. 2082 c.c.) e con l’ulteriore specifica della possibilità dell’esercizio “<em>online</em>”, ove mai ce ne fosse bisogno.</p>
<p style="text-align: justify;">Sembra potersi affermare che il nostro legislatore, di fronte a un fenomeno fortemente mutevole, non regolamentato e dalle caratteristiche digitali particolarmente tecnicistiche, abbia voluto assoggettare agli obblighi antiriciclaggio ogni possibile sua attività, purché essa sia esercitata professionalmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Sia i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nella più ampia definizione sopra indicata, sia quelli di servizi di portafoglio digitale vengono fatti rientrare tra i soggetti obbligati nella categoria degli “<em>altri operatori non finanziari</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda l’esigenza di <strong>registrazione</strong> che la direttiva richiede per i prestatori di servizi in valute virtuali, il decreto in esame non innova rispetto al precedente se non nel senso di estenderla anche ai “<em>prestatori di servizi di portafoglio digitale</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Non vi è per ora traccia delle esigenze poste dalla direttiva in merito alla possibilità per le FIU di ciascun Paese di ottenere quelle informazioni che consentano di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario della stessa, anche prevedendo la possibilità di consentire agli utenti di presentare su base volontaria “<em>un’autodichiarazione alle autorità designate</em>”. Poiché, come visto, agli <em>exchange</em> e agli <em>e-wallet</em> si applicano i presidi antiriciclaggio, il legislatore ha fatto – implicito – riferimento all’osservanza di questi presidi anche per le delicate questioni che il c.d. pseudo-anonimato delle cripto-valute pone in tema di adeguata verifica, con particolare riferimento all’identificazione del titolare effettivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si vedrà in futuro se e come la UIF italiana verrà fornita dei poteri che la direttiva prevede in tema di informazioni, al fine di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla reale identità del proprietario della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, è opportuno aggiungere che la categoria degli altri operatori non finanziari si estende ora anche a una più ampia platea di soggetti, sia che esercitino il commercio di cose antiche e opere d’arte, sia che agiscano da intermediari nel commercio delle stesse “<em>qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi</em>”, nonché agli agenti immobiliari anche quando agiscano in qualità di intermediari nelle locazioni, nei limiti di importo e alle condizioni previste dal decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Una conferma dei buoni risultati forniti dai presidi antiriciclaggio che, nati essenzialmente per gli intermediari bancari e finanziari, man mano sono stati estesi a soggetti diversi, comunque considerati <em>gatekeepers</em> o “<em>custodi del cancello</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3B. Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust e istituti giuridici affini; interconnessione a livello europeo di informazioni su società e trust.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come noto, il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nel cui interesse finale il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda in proposito che il citato d.lgs. n. 90/2017, nel recepire la Quarta Direttiva, aveva previsto l’istituzione del <strong>registro nazionale dei titolari effettivi di società e <em>trust</em></strong> subordinandola all’emanazione di apposito decreto del MEF di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico – MISE.</p>
<p style="text-align: justify;">Il recepimento della nuova direttiva aveva fatto poi slittare il termine già previsto (il 3 luglio 2018), così da poter tenere conto anche delle nuove prescrizioni, che – in linea con gli obiettivi espressi dalla Quinta Direttiva anche a motivo di scandali finanziari quali quello dei <em>Panama Paper</em>s – recano importanti novità specie con riferimento ai <em>trust</em>, ai soggetti titolati all’accesso al registro, all’interconnessione dei registri stessi a livello europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il <em>trust</em> è un istituto,tipico dei paesi di <em>common law</em>, secondo il quale una o più persone &#8211; disponenti &#8211; trasferiscono beni e diritti sotto la disponibilità del <em>trustee</em>, il quale assume l’obbligo di amministrarli nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine determinato. Non si trattadi un nuovo soggetto ma dell’istituzione di un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso che il cliente sia un <em>trust</em>, il soggetto obbligato sarà tenuto a tener conto del <strong>fattore di rischio elevato</strong>, trattandosi di struttura qualificabile come veicolo di interposizione patrimoniale: “<em>è il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da <strong>beneficiare dell’anonimato</strong> e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari</em>” (Provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 in tema di adeguata verifica della clientela, all. 2 lett. A) punto 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Il nuovo Decreto ha anzitutto riformulato l’art. 21 “<em>Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust</em>” del precedente D.lgs. 90/2017. Resta fermo comunque l’obbligo di comunicazione, in via telematica, da parte delle imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private, delle informazioni relative ai propri <strong>titolari effettivi</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda la comunicazione della titolarità effettiva dei <em>trust</em>, la norma prevede ora che “<em>i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio dicembre 1986 n. 917, nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono tenuti all’<strong>iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese</strong>. Le informazioni relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, anche qui per via esclusivamente telematica al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione</em>”. Ai soli fini del decreto, il successivo art. 22 considera “<em>istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti, che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine</em>”; si tratta anche qui di una platea assai ampia, con caratteri di tipica “<em>norma di chiusura</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3C. Ampliamento della cooperazione tra le autorità a livello nazionale ed internazionale.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un gruppo di disposizioni della Quinta Direttiva concerneva l’<strong>ampliamento della collaborazione</strong>, a livello internazionale e nazionale, tra le autorità preposte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, estendendola anche alla vigilanza prudenziale, in un’ottica di <strong>massima integrazione</strong> tesa a limitare il ripetersi di scandali finanziari internazionali ed il finanziamento degli attentati terroristici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore italiano ha tenuto in piena considerazione anche il <strong>grave rischio della non uniforme applicazione dei principi antiriciclaggio ed antiterrorismo</strong> in Paesi diversi, reso ancor più intenso dal carattere tipicamente transnazionale di questi illeciti.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono state perciò previste specifiche disposizioni per le integrazioni informative all’interno di gruppi bancari/finanziari <em>cross-border</em>, nuove forme di collaborazione internazionale antiriciclaggio ed antiterrorismo tra tutte le autorità di vigilanza e di contrasto interessate, più ampi poteri di scambi informativi per le FIU e tra le FIU.</p>
<p style="text-align: justify;">In sintesi:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rapporti all’interno dei gruppi bancario-finanziari:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono state modificate una serie di precedenti disposizioni del decreto 231/07 in tema di <strong>rapporti tra casa madre e proprie succursali estere</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Si chiede ora alla capogruppo:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) di assicurare che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia AML/CFT in vigore nello Stato di insediamento;</li>
<li>b) di adottare presidi, controlli e procedure necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con un approccio globale, secondo le modalità stabilite dalle norme sui poteri delle autorità di vigilanza di settore in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;</li>
<li>c) nel caso che l’ordinamento di un paese terzo non consenta alle succursali e alle società ivi stabilite, di adeguarsi a dette procedure di controllo e di applicare le misure previste dal Regolamento delegato della Commissione europea in proposito previsto dalla precedente quarta direttiva.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">Sul tema vengono anche ampliati i poteri delle autorità di vigilanza di settore: se le menzionate misure “<em>non siano idonee a ridurre il rischio nel paese terzo, dette autorità intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d’affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene previsto inoltre che le autorità di vigilanza di settore possano impartire alla capogruppo disposizioni AML/CFT riguardanti il gruppo o i suoi componenti ed effettuare ispezioni e richieste di documentazione. Sempre per i gruppi operanti in più Stati membri le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità antiriciclaggio degli Stati in cui sono stabiliti gli intermediari controllati o le loro succursali e possono chiedere così accertamenti o altre verifiche. Inoltre, anche le autorità antiriciclaggio degli stati membri possono rivolgersi alle autorità di vigilanza di settore di altri paesi dell’Unione e richiedere, ad esempio, ispezioni su soggetti da quest’ultime vigilati; il tutto dovrà realizzarsi sulla base di accordi che definiscano le forme di collaborazione e coordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cooperazione e scambio internazionale &#8211; cooperazione tra la UIF e le altre FIU &#8211; cooperazione tra autorità di vigilanza di settore degli Stati membri.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La cooperazione internazionale antiriciclaggio ed antiterrorismo è un tema su cui il legislatore italiano ha modificato considerevolmente la normativa esistente per assicurare il livello massimo di scambio di informazioni ed assistenza con gli altri Stati.</p>
<p style="text-align: justify;">In linea con la direttiva, si vuole evitare ogni impedimento di natura fiscale, anche dovuto alla diversa natura giuridica o al diverso <em>status</em> dell’omologa autorità estera richiedente, fatta ovviamente eccezione per la tutela del segreto investigativo “<em>quando lo scambio o l’assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale</em>”. A tal fine è stato richiesto l’ampliamento della <strong>collaborazione tra le autorità italiane preposte al contrasto al riciclaggio</strong>: la Direzione Nazionale Antimafia, la Guardia di Finanza (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria), la Direzione Investigativa Antimafia e la UIF, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, a fini di <strong>cooperazione e scambio internazionale</strong>; si prevede quindi la stipula di specifici protocolli d’intesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla UIF sono stati attribuiti poteri più ampi nell’ambito della c.d. “<em>collaborazione amministrativa</em>” antiriciclaggio con altre FIU “<em>per il trattamento o l’analisi di informazioni, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto</em>” (nuovo art. 13 <em>bis</em>). Si è dato così seguito alle richieste della direttiva che – tra l’altro – non subordinano più detto scambio alla presenza di una segnalazione di operazione sospetta, con importante riconoscimento della rilevanza antiriciclaggio delle FIU anche al di fuori delle segnalazioni sospette.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ultimo, un articolo ora appositamente inserito (il 13 <em>ter</em>) prevede la collaborazione, anche mediante scambio di informazioni in materia antiriciclaggio tra le autorità di vigilanza di settore con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli Stati membri nonché con la Banca Centrale europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Resta, naturalmente, l’obbligo per le autorità di vigilanza di settore di comunicare le informazioni così ricevute solo con l’esplicito assenso delle autorità che le hanno fornite.</p>
<p style="text-align: justify;">In estrema sintesi e senza nessuna pretesa di esaustività, per vigilanza prudenziale si intendono i compiti della Banca Centrale volti a rafforzare la capacità delle banche di assorbire <em>shock</em> derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la <em>governance</em> e a rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche.</p>
<p style="text-align: justify;">I recenti casi che hanno interessato alcune banche dell’Unione –  primo tra tutti quello della grave vicenda internazionale che va sotto il nome di “<em>Danske Bank</em>”, emerso solo a seguito della denuncia di un <em>whistleblower</em>–  hanno evidenziato alle Autorità di vigilanza europee l’importanza della valutazione dei rischi di riciclaggio anche in un’ottica prudenziale, sottolineando la necessità di incrementare la cooperazione e gli scambi informativi, pur nella conferma della competenza nazionale dei controlli.</p>
<p style="text-align: justify;">È importante in proposito sottolineare l’utilità, considerata “<em>spesso indispensabile</em>” dalla direttiva, delle informazioni di natura prudenziale relative a banche e istituti finanziari – quali, ad esempio, quelle sulla competenza ed onorabilità di <em>manager</em> ed azionisti, sui meccanismi di controllo interno, sulla <em>governance</em> o la gestione del rischio – al fine di un’adeguata vigilanza anche in chiave AML/CFT su detti enti.</p>
<p style="text-align: justify;">È stata, inoltre, ritenuta di particolare rilevanza la messa a disposizione di informazioni in possesso delle autorità antiriciclaggio (individuate appunto nelle FIU) a favore delle competenti autorità europee e nazionali di vigilanza prudenziale sulle banche e gli istituti finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">Come indicato dal Direttore della UIF nella presentazione del Rapporto annuale del 2018, la stessa UIF e il Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, al fine di valutare l’impatto dell’attività di controllo ispettivo svolta sul sistema bancario, hanno pubblicato sul tema uno studio che misura l’effetto dell’attività ispettiva delle autorità antiriciclaggio sulla collaborazione attiva. Lo studio è stato realizzato utilizzando i dati delle ispezioni antiriciclaggio svolte dalla Vigilanza della Banca d’Italia e dalla UIF, opportunamente incrociati con i flussi di segnalazioni di operazioni sospette trasmessi dalle singole banche (ispezionate e non) e con le statistiche sull’attività operativa degli intermediari fornite dai <strong>dati statistici antiriciclaggio ‘aggregati’</strong> (c.d. <strong>dati SARA</strong>). I risultati evidenziano, tra l’altro, come l’attività di controllo svolta dalle autorità antiriciclaggio induca un aumento della quantità di informazioni fornite dalle banche, senza che peraltro ne sia pregiudicata la qualità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3D. Moneta elettronica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto ben recepisce le indicazioni della direttiva sui rischi dell’utilizzo a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di strumenti di pagamento anonimi come la moneta elettronica, tipicamente le carte prepagate, da ben distinguersi dalle valute virtuali.</p>
<p style="text-align: justify;">La Direttiva europea c.d. IMEL2 e il Testo Unico Bancario definiscono moneta elettronica “<em>il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente</em>”. Il nuovo decreto aggiunge al divieto già esistente di aprire conti, libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, anche quello di emettere prodotti di moneta elettronica anonima. Al contempo, in linea con la possibilità offerta dalla Quinta Direttiva, si vieta l’utilizzo nel nostro Paese di tutti i prodotti della specie emessi in Paesi esteri. Il divieto di emissione o utilizzo in Italia di moneta elettronica anonima decorre dal 10 giugno 2020.</p>
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo di carte prepagate con possibilità – rimessa alle autorità di vigilanza di settore – di procedere ad adeguata verifica semplificata della clientela, è ora caratterizzato da una soglia più bassa, 150 euro, sia per la ricarica massima mensile, che per l’importo massimo memorizzato (prima la soglia era fissata a 250 euro).</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le condizioni viene anche indicata quella per cui se l’importo memorizzato sul dispositivo sia superiore ai 50 euro (prima era 100), tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti e lo strumento di pagamento non sia utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, qualora l’importo dell’operazione sia superiore a detto limite di 50 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di divieti e soglie di utilizzo molto stringenti che, unitamente alle nuove disposizioni in tema di prestatori di servizio in valute virtuali, rendono massima l’attenzione dei soggetti obbligati sui rischi del <em>cybercrime</em>. Pur tenendo in debito conto le esigenze dei consumatori per quanto riguardi l’uso legittimo degli strumenti prepagati, è bene evidenziare come detti limiti stringenti al loro utilizzo siano finalizzati a contrastarne potenziali fini illeciti, come si può verificare nel finanziamento del terrorismo che spesso si avvale di pagamenti di piccolo importo, limitandone altresì l’utilizzabilità anche per reati sempre più diffusi quali le truffe <em>on line</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Numerosi studi e varie inchieste penali hanno più volte delineato meccanismi di truffe seriali su piattaforme di <em>e-commerce</em> attraverso siti web che replicano quelli tradizionali specializzati nella vendita <em>online</em> di beni e servizi. In questi casi il truffatore – che finge di mettere in vendita un bene al solo fine di ottenere un pagamento dal cliente ignaro della frode – non solo richiede pagamenti elettronici poco tracciabili, ma a sua volta cerca spesso di far perdere le tracce dei suoi illeciti proventi anche tramite ricariche di carte prepagate a favore suo o dei complici. Il tutto può svolgersi, a volte, in un quadro di criminalità organizzata tradizionale, definito meritevole “<em>di attenta analisi da parte degli organi inquirenti, dal momento che il settore delle truffe su piattaforma di e-commerce può costituire un metodo efficace, e per certi versi innovativo, per le attività di riciclaggio e di pulizia del denaro sporco</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li><strong> Conclusioni.</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">In questo primo approccio al nuovo decreto sembra si possa riconoscere al legislatore di aver fornito una lettura “<em>ampia</em>” delle indicazioni della Quinta Direttiva, non solo dando puntuale attuazione alle sue specifiche, numerose, indicazioni ma anche cogliendo ancora una volta l’occasione per meglio ridefinire punti già disciplinati in precedenza. Ci si riferisce, in sostanza, ai presidi antiriciclaggio per i prestatori di servizi in valute virtuali, al registro dei beneficiari effettivi di società e <em>trust</em>, alla cooperazione nazionale e internazionale tra le autorità preposte, tra cui compaiono ora a pieno titolo quelle della vigilanza prudenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta di un passaggio ulteriore, teso a rendere la nostra normativa di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo sempre più adeguata ai principi sovranazionali ed europei, in un’ottica di aggiornamento normativo che possa con efficacia contrastare i nuovi trend dell’illegalità a carattere finanziario, facili a diffondersi in una realtà sempre più digitalizzata e senza barriere geografiche.</p>
<p style="text-align: justify;">La risposta del nostro sistema antiriciclaggio alle continue sfide evolutive dei fenomeni sottostanti è sempre stata particolarmente positiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo follow-up Report AML/CFT del marzo 2019 il GAFI/FATFha assegnato al nostro Paese una valutazione persino lusinghiera. <strong><u>Secondo il GAFI l’Italia continua a fare sostanziali progressi nel settore del contrasto ai flussi finanziari illeciti</u></strong>. Sulla base delle “Quaranta Raccomandazioni” l’Italia ha infatti ricevuto una valutazione massima “<em>largelycompliant</em>”su ben venti di queste, tra cui alcune davvero importanti, come ad esempio: l’implementazione del <em>risk-basedapproach</em>–  principio cardine delle misure di mitigazione del rischio – applicata dagli intermediari finanziari e dai professionisti, il coordinamento tra le autorità, la normativa sulle segnalazioni di operazioni sospette e la regolamentazione inerente l’Unità di informazione finanziaria. Tra le venti valutazioni a carattere “<em>massimo</em>” ben otto sono scaturite dal positivo apprezzamento del livello di attuazione delle misure introdotte con la normativa di recepimento della precedente quarta direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">L’augurio è che il recepimento della Quinta Direttiva ci permetta di mantenere ed ulteriormente accrescere il nostro livello di <em>compliance</em>. Si tratta di un risultato che sembra a portata di mano, se continuerà l’impegno non soltanto delle Istituzioni ma anche e soprattutto di tutte le categorie dei soggetti obbligati, chiamate a nuovi, più complessi, compiti</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a>Nell’agosto 2015 veniva consegnata al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung ed al consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) un fascicolo digitalizzato composto da oltre undici milioni di documenti riservatissimi tratti dagli archivi dello studio legale panamense Mossack– Fonseca, concernente informazioni dettagliate su 214.000 società off– shore, utilizzate come “schermo” di copertura per attività spesso legate a fatti illeciti, prevalentemente di carattere fiscale ma anche per altri reati.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2">[2]</a>Attualmente risultano censite ben 2.900 cripto-valute mentre la più significativa, il Bitcoin, da sola vale oggi oltre il 66% del mercato. Insieme raggiungono una capitalizzazione di tutto rispetto, dal valore complessivo in forte oscillazione ma che, sebbene lontana dal picco di metà del dicembre 2018, si aggira comunque intorno ai 205 miliardi di euro, con volumi giornalieri di scambio superiori ai 47 miliardi di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3">[3]</a>Apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – MEF avrebbe dovuto poi stabilire modalità e tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sarebbero stati tenuti a comunicare al Ministero stesso la propria operatività sul territorio nazionale. Detto schema di decreto del MEF, posto in pubblica consultazione il 2 febbraio 2018, prevedeva, tra l’altro, l’avvio da parte dell’O.A.M. della gestione della predetta sezione speciale del registro dei cambia-valute; le successive elezioni politiche non hanno però consentito l’emanazione del decreto che veniva così rinviato al recepimento della Quinta Direttiva.</p>
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		<title>Lotta alla corruzione e all’illegalità tra Legislazione Antimafia e Misure di Prevenzione Patrimoniali. Articolo a cura della Dr.ssa Antonietta Lauso, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
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		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 12:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Infiltrazioni mafiose]]></category>

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		<description><![CDATA[I governi hanno fatto progressi nell’affrontare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità sia a livello nazionale che attraverso accordi internazionali quale la  Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione. In Italia per la lotta alla corruzione e all’illegalità sono stati adottati:1)per le imprese il D.lgs. n.231/2001 che prevede l’adozione di Modelli di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I governi hanno fatto progressi nell’affrontare la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità sia a livello nazionale che attraverso accordi internazionali quale la  Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione. In Italia per la lotta alla corruzione e all’illegalità sono stati adottati:1)per le imprese il D.lgs. n.231/2001 che prevede l’adozione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo e 2)per la Pubblica Amministrazione la Legge n. 190 del 2012 che prevede l’adozione dei Piani Triennali per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione. Oltre a tali normative che prevedono una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità molto importanti sono le norme del Codice Antimafia in materia di misure di prevenzione patrimoniali (D.lgs n. 159 del 2011 e successive modifiche) ovvero le norme indirizzate alla confisca dei beni delle associazioni di tipo mafioso volte a colpire i patrimoni illecitamente costituiti che rappresentano, per tali associazioni, un bene primario per la loro stessa esistenza e importanza sociale. Infatti “la spinta all’accumulazione con ogni mezzo di risorse rappresenta la finalità principale – per non dire l’unica – che spiega le scelte strategiche delle organizzazioni criminali” (Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino).</p>
<p style="text-align: justify;">I ricavi della criminalità organizzata sono stati quantificati da Eurispes in diversi miliardi di euro e nella relazione 6° rapporto agromafie del 2019 si parla di “mafia 3.0 di organizzazioni che abbandonano l’abito “militare” per vestire il “doppiopetto” e il “colletto bianco” riuscendo così a scoprire e meglio gestire i vantaggi della globalizzazione, delle nuove tecnologie, dell’economia e della finanza. Le nuove leve mafiose in parte provengono dalle tradizionali “famiglie” che hanno indirizzato i propri componenti, figli e parenti, agli studi in prestigiose università italiane e internazionali e in parte sono il prodotto di un “arruolamento” riccamente retribuito di operatori sulle diverse piazze finanziarie del mondo al servizio del business mafioso<em>”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">In questo contesto, quindi, hanno particolare rilievo le misure di prevenzione patrimoniali volte ad “aggredire” i patrimoni illeciti che costituiscono una minaccia alla democrazia e alla vita dei cittadini con conseguenze dannose sulla vita quotidiana, sui rapporti sociali e sull’economia: dato che falsano la concorrenza ed i valori dei beni.</p>
<p style="text-align: justify;">Molto esplicativo a tal riguardo è l’intervento del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione &#8211; del 31 gennaio 2020- nell’Assemblea generale della Corte  sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2019 che  sulle mafie interne, tra l’altro, ha evidenziato che: &#8211; “Cosa Nostra sta manifestando la propria capacità di resistenza rispetto all’attività di repressione da parte degli organi dello Stato. In tale contesto, va rilevata la perdurante capacità dell’associazione criminale di condizionare le scelte amministrative e politiche degli enti territoriali” e ancora</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; “uomini della Ndrangheta, i quali, anche grazie alla capacità di intessere rapporti, fondati più sulla corruttela che sull’intimidazione, con la politica e la pubblica amministrazione locale, garantiscono all’organizzazione lauti profitti” e infine</p>
<p style="text-align: justify;">-“sodalizi di tipo mafioso che traggono origine dall’organizzazione sacra corona unita e che, sfruttando la forza di intimidazione e la conseguente condizione associativa, continuano a manifestare, attraverso la capillare suddivisione delle aree su cui esercitare le attività illecite e la sempre più frequente infiltrazione all’interno della pubblica amministrazione, un allarmante capacità di controllare il territorio” .</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi, quindi, viene riscontrato un crescente utilizzo sistematico dei metodi corruttivi e collusivi verso la Pubblica Amministrazione, soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici, da parte della mafia che costituisce, prima di tutto, un modo di vivere, e un “comune sentire, costituito dalla condivisa consapevolezza dell’appartenenza di ciascuno di essi ad una stessa organizzazione, vista innanzitutto come un organismo unitario. Questo fattore identitario, costituito dal senso di appartenenza a una stessa organizzazione unitaria, per il cui &lt;bene comune&gt;, sia pure criminale, tutti i suoi componenti sono impegnati” (Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino).</p>
<p style="text-align: justify;">Bisogna, comunque, sempre tenere presente che il “Bene Comune” criminale delle associazioni mafiose per definizione esclude il rispetto dei principi fondamentali e i diritti inviolabili della persona alla base di una vita dignitosa (caratterizzata soprattutto dalla libertà di scelte e dalla libera manifestazione del proprio pensiero). A tal proposito nel libro “Ho incontrato Caino. Pentiti. Storie e tormenti di vite confiscate alle mafie” edit. Melampo di M.Cozzi si legge che: “In Cosa Nostra è tutto fasullo: soldi, onore e rispetto. Tutto fasullo. Una Cosa inutile” “Per entrare in Cosa nostra …. Devono capire il tuo temperamento, come la pensi, come ti comporti, se sai parlare, se sai mantenere i segreti…ti danno degli appuntamenti ma solo per vedere se sei preciso, se rispetti le regole…La verità è che i mafiosi si creano un Dio che li giustifica sempre su tutto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore a partire dal 1982 per rispondere all’esigenza di contrastare l’attività delle organizzazioni criminali ha indirizzato la propria strategia verso l’aggressione dei patrimoni illeciti attraverso l’adozione della Legge n. 646 del 1982 (c.d. Legge Rognoni-La Torre)– alcuni giorni dopo la strage del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa -introducendo l’innovativo istituto delle misure di prevenzione patrimoniali – sequestro e confisca- diretto a sottrarre i beni illecitamente acquisiti dai soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali previste dalla L. n. 575 del 1965 ( tale norma ampliava l’istituto delle misure di prevenzione personali nei confronti dei soggetti c.d. “pericolosi semplici”).</p>
<p style="text-align: justify;">La suddetta legge scaturisce dal disegno di legge che era stato presentato tempo prima dall’onorevole Pio La Torre: aveva proposto con altri una legge che introduceva il reato di associazione mafiosa art. 416 bis c.p. e la conseguente previsione di misure patrimoniali applicabili all’accumulazione illecita di capitali-  ovvero una normativa che prevedeva il sequestro e la confisca dei beni ai mafiosi.</p>
<p style="text-align: justify;">A partite dalla legge “Rognoni-La Torre”, dalle successive norme in materia di sicurezza pubblica c.d. “pacchetto sicurezza” (D.L. n. 92 del 2008 convertito dalla Legge n. 125 del 2008) e dal recente “Codice Antimafia” (D.lgs n. 159 del 2011 e successive modifiche) che riordina la normativa in materia vediamo che si sono susseguiti diversi interventi legislativi volti ad ampliare gli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti e di  contrasto alle organizzazioni criminali; da questo punto di vista possiamo affermare che si ha costantemente presente quanto diceva Falcone: “bisogna seguire il denaro” per individuare le organizzazioni criminali.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo la legislazione voluta da Pio La Torre è possibile espropriare i patrimoni dei mafiosi illecitamenti acquisiti perché nel processo di prevenzione a differenza del normale processo penale colui che è indiziato di appartenere alla mafia deve dimostrare la liceità dell’accumulo dei patrimoni in sequestro.  La disciplina in tema di prevenzione autorizza la confisca su indizi inerenti la sproporzione fra i patrimoni accumulati e l’effettiva potenzialità reddituale del soggetto sospettato di appartenere ad una organizzazione criminale.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte europea ha ritenuto che la confisca italiana dei patrimoni mafiosi prevista dalla normativa sulle misure di prevenzione (spesso criticata dalla dottrina) con la valorizzazione dell’elemento della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio di cui si abbia l’effettiva disponibilità è necessaria per contrastare le organizzazioni criminali mafiose che risultano ramificate in vaste zone del territorio nazionale e che grazie alla disponibilità di ingenti somme di denaro potrebbero anche mettere in pericolo lo stato di diritto (tratto da “Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Codice Antimafia art. 24 in parte così testualmente recita in merito alla confisca: “Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego”.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi, quindi, possiamo evidenziare che le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono uno degli strumenti privilegiati per aggredire il patrimonio illecito e per cercare di condurlo su “binari leciti”;  possiamo dire che viene effettuato il “processo al patrimonio” per verificarne l’effettiva provenienza; “si è passati dal colpire la pericolosità della persona a quella del bene in sé e in questo modo si è anche giustificata la possibilità di sequestrare e confiscare i beni di persone addirittura dopo la morte” (Modelli Criminali- Mafie di ieri e di oggi_ di G.Pignatone e M. Prestipino). Le misure di prevenzione patrimoniali-sequestro e confisca- in caso di morte possono essere applicate anche nei confronti degli eredi o aventi causa (art. 18 Codice Antimafia) aspetto molto importante per la tutela dell’economia legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, bisogna considerare che sono confiscabili non soltanto i beni acquistati nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità del soggetto, ma anche quelli entrati nel suo patrimonio in un momento successivo, purchè risulti che tali acquisti siano stati effettuati con la “provvista” accumulata grazie all’attività delittuosa. Altrimenti afferma la Corte Suprema di Cassazione “si determinerebbe di fatto una sorta di “condono” per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attraverso la provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità. Il che a ben guardare, evocherebbe ciò che l’ordinamento ha legislativamente inteso “scardinare”: vale a dire la sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabilità nei suoi confronti della misura di prevenzione patrimoniale” (Corte Suprema di Cassazione Sez.II, sent. n. 14165 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">I beni dopo la confisca definitiva di prevenzione sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi (art. 45 Codice Antimafia) per il riutilizzo sociale per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre pubbliche amministrazioni. Le aziende sono mantenute nel patrimonio dello Stato: possono essere destinate dall’Agenzia (nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati) all’affitto a titolo oneroso o gratuito (ad esempio a cooperative di lavoratori dipendenti dell’azienda confiscata)- privilegiando, comunque, le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali- alla vendita o alla liquidazione quando le altre due possibilità risultino inapplicabili o qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico ( art. 48  codice Antimafia).</p>
<p style="text-align: justify;">E’ stata snellita la procedura volta a consentire la prosecuzione dell’attività di impresa sequestrata o confiscata, mediante la sospensione degli effetti della documentazione antimafia interdittiva dalla nomina dell’amministratore giudiziario (art. 34 bis codice antimafia). La confisca sopra indicata ha delineato uno spartiacque verso la conversione alla legalità di patrimoni illeciti; in presenza di aziende economicamente recuperabili nel mercato, in condizioni di legalità, bisogna impegnarsi nella ricerca di nuove modalità idonee a garantire la continuità dell’azienda (come l’individuazione di specifiche agevolazioni fiscali e di credito) al fine di salvaguardarne sia la ricchezza economica che i posti di lavoro (eliminando ogni possibile riferimento al modo di dire che: la mafia- criminalità organizzata-crea lavoro e lo Stato fa fallire le aziende confiscate). La confisca dei “beni” illecitamente costituiti rappresenta uno strumento efficace nel contrasto alle pratiche mafiose corruttive perché è uno strumento che mira ad indebolire le organizzazioni criminali colpendoli nel loro bene primario ed essenziale per la loro stessa esistenza: il patrimonio. E’ importante, in tal senso, non solo la confisca dei “beni” ma anche la confisca degli “uomini” appartenenti alle organizzazioni criminali in quanto ogni vita sostenuta durante la lenta e difficile risalita alla vita legale “è un bene confiscato alle mafie. Anzi, il più prezioso”. (M.Cozzi “Ho incontrato Caino” edit. Melampo).</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni contesto di produzione per il mercato o di produzione per l’erogazione è necessario impegnarsi nel perseguimento dei rispettivi interessi primari tenendo sempre presente ed applicando, prima di tutto, le misure di prevenzione della corruzione costituendo in tal modo ab origine un blocco a possibili infiltrazioni mafiose –ad infiltrazioni della c.d. mafia 3.0 che vede la corruzione come uno strumento privilegiato per inserirsi nell’economia legale -al fine di garantire l’effettivo perseguimento e valorizzazione del “Bene comune”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che mafia e corruzione sono due cose diverse, importanti sono le parole di Papa Francesco sulla corruzione: “diventa decisivo opporsi in ogni modo al grave problema della corruzione che, nel disprezzo dell’interesse generale, rappresenta il terreno fertile nel quale le mafie attecchiscono e si sviluppano” e ancora che “la corruzione avvilisce la dignità della persona e frantuma tutti gli ideali buoni e belli. Tutta la società è chiamata ad impegnarsi concretamente per contrastare il cancro della corruzione che, con l’illusione di guadagni rapidi e facili, in realtà impoverisce tutti”. Le organizzazioni criminali si possono vincere come diceva Falcone “non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” ed anche della società.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Il comparaggio nel settore sanitario. Articola a cura della Dr.ssa Valentina Aldegheri, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli studi di Roma Tor Vergata</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità e Welfare]]></category>

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		<description><![CDATA[Il modulo del Master Anticorruzione del mese di gennaio aveva come tematiche: “Rapporto tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio falso in bilancio” Durante questo modulo, una lezione ha destato il mio interesse: ossia quella tenuta dal Dott.Francesco Venditti dal titolo “Il comparaggio nel settore sanitario e gli altri fenomeni di corruzione”. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il modulo del Master Anticorruzione del mese di gennaio aveva come tematiche:<br />
“Rapporto tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e autoriciclaggio falso in bilancio”<br />
Durante questo modulo, una lezione ha destato il mio interesse: ossia quella tenuta dal Dott.Francesco Venditti dal titolo “Il comparaggio nel settore sanitario e gli altri fenomeni di corruzione”.<br />
Durante la sua lezione, il Prof. Venditti ha parlato del settore sanitario e del fenomeno della corruzione.<br />
Nello specifico, si tratta del Decreto Legislativo 219/2006 e quindi il fenomeno corruttivo nel settore sanitario. Oltre a questo, il Dott. Venditti ha anche illustrato il fenomeno del comparaggio in ambito sanitario.<br />
Personalmente, ho trovato questa tematica molto interessante per vari motivi:<br />
prima di tutto, il settore farmaceutico è il settore dove opero per molti anni e di conseguenza ho potuto capire meglio questa tematica.<br />
In sintesi, questo documento illustrerà il Decreto Legislativo 219/2006 “(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), nello specifico gli articoli 123 e 147. Leggendo la normativa, si evince che ci sono dei criteri ben precisi al fine di dichiarare reato di comparaggio, e altri ove non sussiste.<br />
Dopo aver fatto una sintesi della normativa e degli articoli sopra menzionati, il seguente documento ha l’obiettivo di porsi la seguente domanda: quando può essere considerato reato di comparaggio? Questo quesito verrà analizzata in questo documento e conseguentemente verrà illustrata una conclusione.<br />
1.Transparency International e la percezione della corruzione<br />
Durante la lezione del Dott. Venditti, ha sottolineato che il settore sanitario è sempre stato un ambito a rischio corruttivo specialmente per quanto riguarda i rapporti con le case farmaceutiche e i medici. I casi più comuni sono rappresentati dai rapporti tra gli informatori scientifici e i medici, per quanto riguarda la vendita dei loro prodotti. Oltre a questo, il fenomeno corruttivo si manifesta quando un’azienda farmaceutica vuole invitare un medico ad un evento e corromperlo offrendogli regalie che violano il codice deontologico di Farmindustria.<br />
Questi casi di corruzione avvengono sia nel settore privato che in ambito pubblico. Tenendo presente questo fenomeno, è importante chiedersi qual è il livello di corruzione del nostro paese e ci sono stati dei miglioramenti.<br />
Per quanto riguarda la percezione della Corruzione in Italia, Transparency International stila da sempre una classifica mondiale.<br />
Infatti, Transparency International evince che “l’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2019 classifica l’Italia al 51° posto nel mondo con un punteggio di 53/100.<br />
Il nostro Paese guadagna solo un voto in più rispetto alla scorsa edizione, lasciando la sufficienza.</p>
<p>1<br />
Inoltre, Transparency International evidenzia che, “la criminalità organizzata ancora spadroneggia nel nostro Paese, preferendo spesso l’arma della corruzione che oggi ha assunto forme nuove, sempre più difficili da identificare e contrastare efficacemente”2.<br />
Questo dato indica che anche se il nostro paese si sta muovendo verso la creazione di nuove normative e regolamenti, il monitoraggio per combattere la corruzione è ancora molto lontano.<br />
Il prossimo paragrafo prenderà in considerazione il tema che ha illustrato il professore durante la sua lezione, ossia la corruzione in ambito sanitario specificatamente quando può sussistere reato in questo ambito.<br />
Prima di rispondere a questa domanda, la normativa di riferimento che verrà presa in considerazione è il Decreto Legislativo 219/2006 e gli articoli menzionati nell’ introduzione.<br />
2.Il comparaggio nel settore sanitario: il D. Lgs. 219/2006<br />
Come già enunciato precedentemente, questo documento ha l’obiettivo di analizzare il Decreto Legislativo 219/2006 nello specifico gli articoli 123 e articolo 147.<br />
Analizzando l’articolo 123 del Decreto legislativo, esso recita “1. Nel quadro dell&#8217;attività di<br />
informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere,<br />
offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e<br />
siano comunque collegabili all&#8217;attività espletata dal medico e dal farmacista.<br />
2. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al<br />
medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.<br />
3. I medici e i farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del più difficili da identificare e contrastare efficacemente”.<br />
Questo dato indica che anche se il nostro paese si sta muovendo verso la creazione di nuove normative e regolamenti, il monitoraggio per combattere la corruzione è ancora molto lontano.<br />
Il prossimo paragrafo prenderà in considerazione il tema che ha illustrato il professore durante la sua lezione, ossia la corruzione in ambito sanitario specificatamente quando può sussistere reato in questo ambito.<br />
comma 1 3.<br />
Come si può capire, l’articolo 123 del D. Lgs. 219/2006 mette in evidenza le regole del medico e del farmacista i quali sono entrambi punibili come vedremo successivamente.<br />
Quindi, l’articolo 147 recita che “«Chiunque, in violazione dell&#8217;articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, è punito con l&#8217;arresto fino ad un anno e con l&#8217;ammenda da quattrocento euro a mille euro. Le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell&#8217;articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall&#8217;esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta. In caso di violazione del comma 2 dell&#8217;articolo 123, si applica la sanzione dell&#8217;ammenda da quattrocento euro a mille euro».<br />
In sintesi, l’articolo 147 descrive l’azione corruttiva e a chi è applicabile la eventuale sanzione.<br />
In sintesi, è importante sottolineare che, il fenomeno corruttivo può avvenire tra le case farmaceutiche e i medici i quali tendono a mettersi d’accordo al fine di favorire dei prodotti specifici rispetto ad altri.<br />
Dopo aver analizzato i due articoli fondamentali, la definizione di comparaggio è fondamentale al fine di rispondere alla domanda che viene posta nell’introduzione.<br />
Questo reato viene chiamato: reato di comparaggio.<br />
In sintesi, come possiamo definire il reato di comparaggio? Al fine di definire il reato di comparaggio, è importante sottolineare che, questo è un reato diffuso specialmente negli ospedali e nelle case farmaceutiche.<br />
Si definisce comparaggio la “pratica illecita commessa da medici, farmacisti e veterinari allorquando stringono un accordo con un’azienda farmaceutica al fine di favorirne la vendita4.<br />
Dunque, è comparaggio l’intesa tra un medico e un’azienda farmaceutica in base alla quale il medico riceve del denaro (o altri vantaggi) per prescrivere ai propri pazienti il farmaco prodotto proprio da quella casa farmaceutica. In sintesi, questo fenomeno riguarda i medici, farmacisti, veterinari o altri operatori sanitari i quali accettano denaro, premi, regali, viaggi dall’industria farmaceutica in cambio della prescrizione di determinati farmaci o strumentazione diagnostica piuttosto che di altri.<br />
Inoltre, è importante sottolineare che il fenomeno del comparaggio sottolinea un interesse economico e non semplicemente soddisfare le esigenze del paziente e di conseguenza l’arricchimento dell’azienda farmaceutica.<br />
Dopo aver illustrato il Decreto legislativo di rifermento, è rilevante notare che le stesse pene si applicano al medico e al farmacista che, in violazione dell&#8217;articolo 123, comma 3, sollecitano o accettano incentivi vietati. La condanna importa la sospensione dall&#8217;esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.<br />
Prima di concludere la mia ricerca relativa al comparaggio nel settore sanitario, vorrei sottolineare che, durante le lezione del Prof. Venditti, ha illustrato la sentenza Cassazione Penale n. 51946 del 16 novembre 2018) il quale evidenzia che “la Corte di Cassazione (sentenza 16 novembre 2018, n. 51946) il quale condannando il socio accomandatario e amministratore di una s.a.s. per aver, in concorso con altri, allo scopo di agevolare la diffusione dei prodotti ad uso farmaceutico, nella specie integratori alimentari, distribuiti dalla società indicata, posto in essere regalie, dato denaro o assicurato utilità economiche a medici del S.S.N. (c.d. reato di comparaggio)”5. Tale reato non sarebbe configurabile perché’ c’è stata la prescrizione di semplici integratori alimentari.<br />
3.Conclusione<br />
Questa ricerca ha voluto, in maniera sintetica, prendere in considerazione il concetto di comparaggio analizzando quando può essere considerato un reato. Quindi la domanda che viene posta è:in quali casi e configurabile la fattispecie astratta del delitto di comparaggio previsto e punito dall’art. 147 com.5 cosiddetto codice del Farmaco? Il comparaggio è reato se il medico, il farmacista o il veterinario si impegnano a favorire la diffusione di un determinato medicinale dietro la consegna o la semplice promessa di un qualsiasi vantaggio (non necessariamente di denaro).<br />
Quindi il reato scatta se c’è l’accordo fra le parti. In sintesi, se il medico non accetta niente in cambia della promozione del farmaco, il reato non sussiste. Oltre a questo, un altro quesito è la vendita di parafarmaci mediante la promessa o la dazione di utilità economica e penalmente punibile? Dopo aver analizzato gli articoli menzionati sopra, possiamo dire che non può essere considerato reato in quanto si tratta di parafarmaci.<br />
Dopo aver risposto a questo quesito, sarebbe fondamentale porci un’altra domanda, quali possono essere le azioni correttive al fine di evitare questi reati? Il Dott. Venditti illustra nella sua slide che una soluzione potrebbe essere quella della creazione di «sportelli anticorruzione» tramite i quali effettuare segnalazioni anonime.</p>
<p>1 “Transparency International “https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/”<br />
ancora lontana e molti problemi strutturali irrisolti”.</p>
<p>2 “Transparency International “https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/ 3 https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19131-123.htm<br />
loro prodotti a fronte del pagamento o della promessa di danaro o di qualsivoglia altre utilità, per sé o per terzi”.4<br />
4 https://www.laleggepertutti.it/362716_il-reato-di-comparaggio<br />
5 http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/12/11/escluso-il-reato-di-comparaggio-in-relazione-agli-integratori-alimentari</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Referenze:<br />
• Medico e le leggi, “Articolo 123 &#8211; Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura”<br />
https://www.medicoeleggi.com/argomenti00/italia2006/19131-123.htm;<br />
• Mariano Acquaviva, “Il reato di comparaggio” 1 febbraio 2020 https://www.laleggepertutti.it/362716_il-reato-di-comparaggio”;<br />
• Transparency International, “Indice di Percezione della Corruzione 2019: l’Italia sale al 51° posto nel mondo”<br />
https://www.transparency.it/indice-percezione-corruzione-2019/;<br />
• Redazione Wolters Kluwer, 11 dicembre 2018 “Escluso il reato di comparaggio in relazione agli integratori alimentari<br />
http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2018/12/11/escluso-il-reato-di-comparaggio- in-relazione-agli-integratori-alimentari;<br />
• Lezione slide Cap. Francesco Venditti.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>IL RUOLO DEI NOTAI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO. Articolo a cura dell’Avv. Paola Tranquilli, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2020/03/il-ruolo-dei-notai-in-materia-di-antiriciclaggio-articolo-a-cura-dellavv-paola-tranquilli-discente-del-master-anticorruzione-iv-edizione-universita-degli-studi-di-roma-tor-vergata/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2020/03/il-ruolo-dei-notai-in-materia-di-antiriciclaggio-articolo-a-cura-dellavv-paola-tranquilli-discente-del-master-anticorruzione-iv-edizione-universita-degli-studi-di-roma-tor-vergata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Nell’ambito del X modulo del Master Anticorruzione – 4 edizione, dal titolo “Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e auto riciclaggio, falso in bilancio” è stato trattato il tema del ‘ruolo dei notai nel contrasto al riciclaggio’. Il notaio Marco Krogh ha evidenziato come, negli ultimi anni, il Notariato si sia molto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito del X modulo del Master Anticorruzione – 4 edizione, dal titolo “Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio e auto riciclaggio, falso in bilancio” è stato trattato il tema del ‘ruolo dei notai nel contrasto al riciclaggio’.<br />
Il notaio Marco Krogh ha evidenziato come, negli ultimi anni, il Notariato si sia molto attivato su questo fronte, apprestando la massima attenzione sia agli eventi formativi sia ai vari tavoli tecnici con le diverse parti istituzionali, al fine di consentire ai Notai di assolvere gli obblighi antiriciclaggio in modo efficiente e sostanziale.<br />
Il grande impegno profuso dal Notariato, nel fornire indicazioni operative alla categoria, è evidente già dal constatato aumento delle segnalazioni. Infatti, secondo i dati forniti dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il 90% ca. delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse complessivamente dai professionisti, proviene dai notai. Ciò che conta, però, non è solo l’aumento delle segnalazioni, ma soprattutto la qualità delle stesse. A questo scopo l’UIF e il Consiglio Nazionale del Notariato hanno sottoscritto, fin dal 2009, un Protocollo d’Intesa che disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni sulle segnalazioni di operazioni sospette. Inoltre, il Notariato ha redatto delle Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela, predisposte dal Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato previo confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’UIF e la Guardia di Finanza, allo scopo di dotare i notai di criteri univoci per profilare la clientela, e fornire indicatori in merito alle modalità tecnico- operative da seguire per assolvere gli obblighi antiriciclaggio.<br />
È stata, poi, istituita una rete di delegati atta a garantire un aggiornamento costante della categoria notarile sui complessi e delicati</p>
<p>2<br />
profili della disciplina in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio, e agevolare, di conseguenza, il contributo del Notariato alla lotta verso tale fenomeno criminoso1.<br />
Questa intensa attività di formazione e sensibilizzazione della categoria ha dato i suoi frutti. Infatti, nel Rapporto relativo all’aderenza dell’ordinamento nazionale italiano a quanto stabilito dalla “Convenzione contro la corruzione per il quinquennio 2016-2021”, pubblicato il 26 novembre 2019 dall’Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), i Notai e il Consiglio Nazionale del Notariato sono espressamente menzionati quale presidio di legalità nelle transazioni giuridiche e nel controllo antiriciclaggio. Per la prima volta il Notariato è stato ufficialmente inserito tra le istituzioni cardine per la lotta alla corruzione e al riciclaggio.<br />
Nello specifico è stata particolarmente apprezzata la funzione preventiva e di controllo esercitata dai notai, soprattutto sull’attività di segnalazione delle operazioni sospette, cioè quelle con indicatori di anomalia importanti. Il messaggio che l’attività di formazione ha sviluppato è che il combinarsi di diversi elementi di anomalia può e deve portare il professionista avveduto a porsi il problema e, se non riesce a risolvere i suoi dubbi, ad effettuare la segnalazione.<br />
Sul piano pratico, infatti, i Notai sono tenuti a svolgere la corretta applicazione dell’adeguata verifica della clientela, proceden do all’acquisizione di copia dei documenti di identità, delle visure e della documentazione necessaria alla identificazione dell’eventuale Titolare effettivo, nonché ad effettuare la Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) presso la Banca d’Italia, nei casi di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La segnalazione di operazioni sospette (SOS) è una delle attività più delicate cui è chiamato il professionista, sia per le conseguenze che possono derivare in capo al cliente sia per i rischi cui va incontro il professionista se omette la segnalazione2.</p>
<p>3<br />
La categoria, inoltre, è tenuta ad applicare procedure calibrate in funzione del rischio, per attribuire a ciascun cliente un’adeguata classe, effettuando periodici monitoraggi e controlli.<br />
I notai, come anche altri professionisti, dovranno dimostrare di avere adottato le best practices in termini di autovalutazione del rischio, contemplando la conservazione dei documenti, dati e informazioni, nonché la messa a disposizione di questi ultimi alle Autorità competenti, in caso di controllo.<br />
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 125/2019 – che ha introdotto rilevanti novità al Decreto legislativo n. 231/2007 – il Notariato, in anticipo su altri professionisti, ha aperto un confronto anche sulle transazioni in valuta virtuale. In particolare, la nuova normativa estende la definizione di portatori di servizi all’utilizzo di valuta virtuale, introducendo la classificazione di ‘prestatori di servizi di portafoglio digitale’, definiti come: “la persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere memorizzare e trasferire valute virtuali”.<br />
I Notai, ancora prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, hanno spesso evidenziato la pericolosità di queste transazioni, perché non vi è identificazione legale dei soggetti che vi partecipano. Di conseguenza, in presenza di una transazione notarile in valuta virtuale, la segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio, secondo le indicazioni del Notariato, dovrebbe essere quasi automatica, poiché consentirebbe quegli accertamenti che il notaio non può svolgere in autonomia e che sono necessari a valutare la regolarità delle operazioni3.<br />
Sempre in tema di segnalazione delle operazioni sospette, ciò che i notai hanno più volte rimarcato è che la segnalazione deve essere segreta, così come rimanere anonima l’identità del segnalante, a garanzia del fatto che non possano esservi ritorsioni o ripercussioni sul professionista. Per questa ragione la segretezza della segnalazione antiriciclaggio è espressamente imposta dalla legge.</p>
<p>4<br />
In conclusione, nell’incontro con il Notaio Krogh è emerso in modo netto il grande impegno che sta mettendo in campo il Notariato nella lotta al riciclaggio e alle condotte illecite, svolgendo egregiamente quel ruolo di “sentinella” dei sistemi dell’antiriciclaggio che oggi viene unanimemente riconosciuto agli Ordini professionali4.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
1 Consiglio Nazionale del Notariato [In rete] www.notariato.it<br />
2 GIUSEPPE MICELI, Antiriciclaggio avvocati e notai: profili applicativi della normativa Antiriciclaggio per<br />
avvocati, notai e studi notarili, Collana “Atlante Antiriciclaggio”, fasc. n. 4, Bologna 2020.<br />
3 NOT. MARCO KROGH, intervento nell’ambito del Convegno “Lotta al riciclaggio &#8211; Esperienze e prospettive”,<br />
svoltosi a Catania il 14 aprile 2018. [In rete] https://www.youtube.com/watch?v=eP3wGUWYS_g<br />
4 GEN. GDF ANTONIO QUINTAVALLE CECERE, intervento nell’ambito del Convegno “Lotta al riciclaggio &#8211; Esperienze e prospettive”, svoltosi a Catania il 14 aprile 2018. [In rete] https://archivio.udite- udite.it/2018/04/antiriciclaggio-lo-dellarte-catania/</p>
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		<item>
		<title>L’Antiriciclaggio dalla GdF alla UIF. Articolo a cura della Dr.ssa Ludovica Ferrara tutor e discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2020/03/lantiriciclaggio-dalla-gdf-alla-uif-articolo-a-cura-della-dr-ssa-ludovica-ferrara-tutor-e-discente-del-master-anticorruzione-iv-edizione-universita-degli-studi-di-roma-tor-vergata/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Per parlare di antiriciclaggio è indispensabile citare la GdF, la quale, svolge per il nostro paese, l’importante ruolo di contrastare il rimpiego di denaro di origine illecita. Tale funzione nasce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 68 del 2001 il quale, prevede l’impiego di tale intelligence nel perseguire lo scopo di intercettare flussi economici e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per parlare di antiriciclaggio è indispensabile citare la GdF, la quale, svolge per il nostro<br />
paese, l’importante ruolo di contrastare il rimpiego di denaro di origine illecita.<br />
Tale funzione nasce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 68 del 2001 il quale,<br />
prevede l’impiego di tale intelligence nel perseguire lo scopo di intercettare flussi<br />
economici e finanziari generati da comportamenti indebiti finalizzati ad inquinare il tessuto<br />
legale e di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato.<br />
Il compito più focale è sostanzialmente l’attività repressiva svolta tramite indagini mentre,<br />
sul piano di prevenzione, fondamentali sono le segnalazioni su operazioni sospette poste in<br />
essere da intermediari finanziari, professionisti giurdico-contabili nonché mediatori<br />
creditizi, concessionari di gioco, società trasporti valori ecc. che si aggiungono ai controlli<br />
sulle movimentazioni transfrontaliere di valuta.<br />
Molto importanti, poi, sono anche le attività ispettive eseguite nei confronti dell’ampia<br />
platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, al fine di verificare il corretto<br />
adempimento dei relativi obblighi (adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati<br />
e segnalazione delle operazioni sospette) e prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per<br />
scopi illeciti. L’obiettivo di fondo è seguire le tracce finanziarie dei reati che generano<br />
disponibilità economiche per poi promuovere le conseguenti iniziative volte al sequestro<br />
dei patrimoni accumulati illegalmente. L’ordinamento italiano, in materia di Antiriciclaggio<br />
si è sviluppato in coerenza con le disposizioni internazionali ed europee.<br />
Difatti, il decreto legislativo che ha recepito la direttiva europea è il 231 del 2007, il quale<br />
ha previsto una vera e propria architettura istituzionale in materia antiriciclaggio e di<br />
contrasto al finanziamento del terrorismo con lo svolgimento di attività di antiriciclaggio e<br />
di autoriciclaggio ovvero quelle attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti da<br />
parte di coloro che hanno commesso o concorso a commettere il reato presupposto.<br />
Oltre al ruolo della Guardia di Finanza, tra le autorità tecniche un ruolo centrale è<br />
assegnato all&amp;#39;Unità di Informazione Finanziaria per l&amp;#39;Italia (UIF).<br />
Quest’ultima acquisisce e riceve informazioni inerenti ipotesi di riciclaggio e di<br />
finanziamento del terrorismo attraverso segnalazioni di operazioni sospette ed effettua<br />
l’analisi di dette informazioni al fine di valutarne la rilevanza per la trasmissione al Nucleo<br />
Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza-NSPV e alla Direzione Investigativa<br />
Antimafia-DIA, organi competenti per gli accertamenti investigativi.<br />
Il suo compito è quello, appunto di approfondire, sotto l’aspetto finanziario, le segnalazioni<br />
ricevute dai destinatari degli obblighi; utilizzare i dati in suo possesso avvalendosi di fonti<br />
gestite dalla Banca d&amp;#39;Italia e di quelle di altre amministrazioni; scambia informazioni con<br />
FIU estere.</p>
<p>Ai fini dello svolgimento delle analisi di competenza la UIF può altresì acquisire dati<br />
investigativi al ricorrere di determinate condizioni.<br />
L&amp;#39;analisi finanziaria svolta dalla UIF, distinta dagli approfondimenti investigativi, consiste in<br />
una serie di attività volte ad arricchire il patrimonio informativo di ciascuna segnalazione,<br />
identificando soggetti e legami oggettivi, ricostruendo i flussi finanziari, anche<br />
transnazionali, selezionando i casi connotati da maggiore rischio.<br />
La UIF emana istruzioni sui dati e sulle informazioni che devono essere contenuti nelle<br />
segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni, sulla relativa tempistica e sulle<br />
modalità di tutela di riservatezza del segnalante.<br />
Inoltre, al fine di agevolare l&amp;#39;individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti<br />
obbligati, la UIF emana, ora direttamente, indicatori di anomalia e diffonde specifici<br />
modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali.<br />
Alla UIF, come alla GdF, spettano anche poteri di controllo ispettivo, volti ad accertare il<br />
rispetto degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di comunicazione alla UIF o<br />
di acquisire specifici dati e informazioni.<br />
In materia di omesse segnalazioni di operazioni sospette, sono stabilite competenze<br />
sanzionatorie parallele del Ministero dell&amp;#39;economia e finanze e delle Autorità di vigilanza di<br />
settore, a seconda che la violazione sia contestata a una persona fisica o a una persona<br />
giuridica. Nel caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime può essere<br />
disposta la pubblicazione del decreto sanzionatorio.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>L’EFFICACIA DELLE MISURE PREVENTIVE DI CARATTERE PATRIMONIALE. Articolo a cura della Dr.ssa Nira Viticchiè, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
		<link>http://anticorruzione.eu/2020/02/lefficacia-delle-misure-preventive-di-carattere-patrimoniale-articolo-a-cura-della-dr-ssa-nira-viticchie-discente-del-master-anticorruzione-iv-edizione-universita-degli-studi-di-roma-tor/</link>
		<comments>http://anticorruzione.eu/2020/02/lefficacia-delle-misure-preventive-di-carattere-patrimoniale-articolo-a-cura-della-dr-ssa-nira-viticchie-discente-del-master-anticorruzione-iv-edizione-universita-degli-studi-di-roma-tor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 15:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi e Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli Master Anticorruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Secondo il Procuratore della Repubblica M.Prestipino, “nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali, in particolare ai fenomeni di criminalità organizzata, sempre più pervasivi e sofisticati, il sistema di prevenzione della corruzione ha dato dei frutti estremamente significativi nel corso degli anni”. Questi risultati positivi, a suo dire, possono essere ricondotti in special modo alla misura preventiva [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="s2">
<p class="s3">Secondo il Procuratore della Repubblica M.Prestipino, “nell’azione di contrasto ai fenomeni criminali, in particolare ai fenomeni di criminalità organizzata, sempre più pervasivi e sofisticati, il sistema di prevenzione della corruzione ha dato dei frutti estremamente significativi nel corso degli anni”.</p>
<p class="s3">Questi risultati positivi, a suo dire, possono essere ricondotti in special modo alla misura preventiva di carattere patrimoniale.</p>
<p class="s3">L’aggressione del patrimonio nei reati di mafia, fino agli anni Novanta, non era un fatto prioritario, mentre l’attenzione erasoprattutto rivolta alla cattura dei latitanti con il fine di destrutturare le associazioni mafiose.</p>
<p class="s3">Il cambiamento di rotta e dunque il riconoscimento dell’importanza delle indagini economiche sui patrimoni della criminalità organizzata prese origine dal sentito comune degli addetti ai lavori e successivamente anche degli organi istituzionali economici.</p>
<p class="s3">Tuttavia, l’efficacia del provvedimento potè essere verificatasoltanto quando, insieme ad altri due grandi temi di contrattazione con lo Stato, il collaboratore di giustizia e il 41bis e, nelle intercettazioni dei capi mafiosi fu inclusa l’indagine patrimoniale.</p>
<p class="s3">I collaboratori di giustizia costituiscono un vulnus sulla credibilità dell’organizzazione criminale. Questo è stato infatti uno degli strumenti investigativi che maggiormente ha determinato le numerose vittorie dello Stato sulla criminalità organizzata.</p>
<p class="s3">Il 41bis, invece, isolando i capi mafiosi, rende difficile la comunicazione e la capacità di elaborare strategie, ed il ritardo che ne deriva determina il rallentamento dell’effettività e del processo di capacità decisionale del recluso sulla strategia da adottare nell’organizzazione criminale.</p>
<p class="s3">La misura di prevenzione del sequestro e della confisca per i mafiosi, d’altro canto, oltre a costituire la perdita dei beni, va adincidere sul prestigio di cui il mafioso gode nel suo territorio. L’esibizione della ricchezza e della potenza economica, infatti, aumenta le capacità di controllo sociale e il consenso sociale.</p>
<p class="s3">Tuttavia i beni e le attività economiche sequestrate alle organizzazioni criminali spesso non sono state efficacemente amministrate dallo Stato, che si è trovato sprovvisto della capacità necessaria alla riqualifica delle stesse.</p>
<p class="s3">Lo Stato, ad esempio, nel salvare le attività economiche recuperate dalla criminalità, si è più volte limitato alla loro gestione tramite un amministratore, rivelatosi spesso incapace di reggere il confronto con l’amministratore mafioso; incapacità dimostrata dal fatto che quelle stesse attività in mano ad amministratori mafiosi, godono sul mercato di una posizione privilegiata e “dopata”, che viene meno una volta che queste vengono riqualificate, perché viene meno anche il controllo sociale.</p>
<p class="s3">Una possibile soluzione non potrà essere, nemmeno, quella di affidare l’esercizio dell’attività economica alla cooperativa sociale, in quanto produrrebbe gli stessi effetti dell’amministratore.</p>
<p class="s3">È, al contrario, necessario una forma alternativa di intervento da parte di quei soggetti economici forti e in grado di assorbire le perdite sul sistema generale, consapevoli di una perdita iniziale, derivante dall’input della mafiosità della vecchia gestione, ma anche di un recupero nel medio-lungo termine.</p>
<p class="s3">L’incorporazione di un’attività in un’altra azienda forte e radicata nel territorio può risollevare le sorti dell’esercizio economico sequestrato. Tuttavia, perché le attività forti e radicate nell’ambiente decidano di inglobare questi tipi di esercizi, che nel breve termine saranno sicuramente in perdita, è necessario da parte dello Stato creare dei benefici come la fiscalità, la presenza sul territorio, linea di credito ecc.</p>
<p class="s3">Solo in questo modo sarà possibile riequilibrare “il conflitto asimmetrico” tra la mafia e in generale la criminalità organizzata e lo Stato.</p>
<p class="s3">La cattura del mafioso e il sequestro dei suoi beni sono un segnale positivo della presenza dello Stato; inoltre la trasformazione e il riutilizzo di quegli stessi beni dimostrano anche che lo Stato è forte e che la mafia non è invincibile.</p>
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		<title>Gli intrecci tra criminalità organizzata e corruzione. Cenni sulla mafia. Articolo a cura dell’Avv. Federica Colletta, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le analisi del fenomeno mafioso, agli inizi della sua manifestazione, mettono in luce come l’aggettivo “mafioso” fosse considerato più un atteggiamento mentale, una caratteristica tutta siciliana di fierezza di spirito e orgoglio, piuttosto che un comportamento delinquenziale. La considerazione, per così dire, positiva di questo modo di essere si ritrova finanche nel 1925 quando Vittorio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le analisi del fenomeno mafioso, agli inizi della sua manifestazione, mettono in luce come l’aggettivo “mafioso” fosse considerato più un atteggiamento mentale, una caratteristica tutta siciliana di fierezza di spirito e orgoglio, piuttosto che un comportamento delinquenziale. La considerazione, per così dire, positiva di questo modo di essere si ritrova finanche nel 1925 quando Vittorio Emanuele Orlando, in occasione delle elezioni amministrative palermitane e facendo riferimento ad una precedente affermazione di Giuseppe Pitrè1, afferma:<br />
Ora vi dico che se per mafia si intende il senso dell’onore portato fino alla esagerazione, l’insofferenza contro ogni prepotenza e sopraffazione, portata sino al parossismo, la generosità che fronteggia il forte ma indulge al debole, la fedeltà alle amicizie, più forte di tutto, anche della morte, se per mafia si intendono questi sentimenti e questi atteggiamenti, sia pure con i loro eccessi, allora in tal segno si tratta di contrassegni indivisibili dell’anima siciliana e mafioso mi dichiaro e sono lieto di esserlo!2<br />
Un altro caso lo ritroviamo nella seduta parlamentare di giovedì 23 giugno 1949, fatto del quale ho appreso conoscenza grazie alla magistrale lezione del Generale Giuseppe Governale tenuta al Master Anticorruzione. L’ordine del giorno recava la discussione di una mozione e lo svolgimento di una interpellanza sulle condizioni dell’ordine pubblico in Sicilia. Durante la discussione, il Ministro dell’Interno Mario Scelba ha affermato:<br />
“Onorevoli Senatori, basta mettere il piede a Palermo, o, senza andare a Palermo, incontrarsi con qualcuno della Provincia di Palermo, perché dopo pochi minuti si parli della mafia; e se ne parla in tutti i sensi, perché se passa una ragazza formosa, un siciliano vi dirà che è una ragazza mafiosa, oppure se un ragazzo è precoce, vi dirà che è mafioso. Si parla della mafia cucinata in tutte le salse: ma, onorevoli senatori, mi pare che si esageri in questo3.”<br />
Ben 40 anni dopo, il 20 marzo 1989, nell’intervista condotta da Enzo Biagi a Luciano Liggio, quest’ultimo alla domanda su cosa fosse la mafia e se fosse da lui considerata una cosa riprovevole, rispondeva: “(&#8230;) dandomi del mafioso sempre continuamente, non credo che ho niente da rimproverarmi; o d’avere fatto male a chicchessia nella mia vita; o di avere approfittato di una qualsiasi&#8230; sfido chiunque a provarmi diversamente da quello che dico. Leggendo vari autori che hanno parlato su ‘sta parola mafia’, e rifacendomi al Pitrè, che è uno dei grandi cultori della lingua antica siciliana, ‘mafia’ doveva essere una parola di bellezza, come bellezza non solo fisica, ma anche bellezza come spiritualità. Nel senso che se si incontra una bella donna diciamo: come è mafiosa ‘sta femmina, è una bellezza; un bel cavallo è mafioso ‘sto cavallo; un bel cappotto, è mafioso ’u cappotto, il cappotto mafioso. Era la parola, il significato. (&#8230;) era un complimento e un fenomeno di bellezza4”.<br />
E’ evidente come gli ultimi due riferimenti siano quasi coincidenti.<br />
Da mero stato d’animo o semplice atteggiamento, il fenomeno mafioso diventa associazione per delinquere, grazie ai numerosi processi che hanno interessato le organizzazioni mafiose nel nostro</p>
<p>Paese, dall’Unità sino ai giorni nostri. Proprio pochi giorni fa, il 10 febbraio, abbiamo ricordato il 34esimo anniversario dell’inizio del Maxi processo nell’aula bunker del carcere Ucciardone a Palermo, grazie al prezioso lavoro condotto dal Pool antimafia di Palermo fortemente voluto dal Giudice Rocco Chinnici. Processo che si concluse con 346 condanne, per un totale di 19 ergastoli e 2.665 anni di reclusione, 22 mesi dopo, precisamente il 16 dicembre 1987. Dietro le sbarre vi erano numerosi nomi “eccellenti” di Cosa Nostra come Leoluca Bagarella, Pippo Calò, Michele Greco ma anche Totò Riina e Bernando Provenzano, nonostante a quel tempo fossero ancora latitanti.<br />
Oltre alla forte capacità espansiva, il fenomeno mafioso si caratterizzò presto per la sua capacità di inserirsi nei circuiti politico-istituzionali e nella capacità di infiltrarsi nella pubblica amministrazione. Nella relazione semestrale che nel 2015 la Direzione investigativa antimafia ha consegnato al Parlamento si legge che tra mafia e corruzione c&#8217;è un “nesso congenito e fortissimo”.<br />
La corruzione è un reato più grave dell’omicidio perché con le mazzette «non si uccide un solo individuo, ma la collettività» ha affermato il Generale Governale citando Gesualdo Bufalino ed Émile Zola.<br />
Ad oggi, stante la capacità delle organizzazioni criminali di mimetizzarsi in più contesti, possiamo affermare che la mafia si rende responsabile di attività criminali che in precedenza lo stesso Giudice Falcone definiva “eventuali” e che adesso sono “necessarie” perché offrono il vantaggio di suscitare meno allarme sociale coinvolgendo funzionari, imprenditori o professionisti. Attività legate al riciclaggio e al reimpiego di capitali che implicano infiltrazioni all’interno della pubblica amministrazione, nella gestione degli appalti, nel settore del ciclo dei rifiuti, per creare una situazione di apparente legalità. Ed è per questo motivo che la corruzione di pubblici funzionari, lo scambio elettorale politico-mafioso, l’infiltrazione negli Enti locali, l’acquisizione di aziende produttive e la ricerca di imprenditori e professionisti compiacenti, costituiscono il volano per moltiplicare i profitti e allargare il raggio d’azione degli investimenti, allontanando sempre di più l’“aura mafiosa” dai propri affari5.<br />
Le due aree grigie che entrano in gioco, i professionisti e gli imprenditori collusi da una parte e gli apparati infedeli della pubblica amministrazione dall’altra, rappresentano le due facce del fenomeno corruttivo. Le associazioni mafiose riescono a penetrare in queste zone grigie dando vita al principio della mutua assistenza, operando in un reciproco scambio di favori e di vicendevole disponibilità.<br />
Ciò che resta difficile da risolvere in questo intreccio di relazioni è il perché tutto questo accade; forse (o meglio, sicuramente) per la mancanza di senso delle istituzioni, di coerenza e motivazione rispetto al lavoro che svolgiamo, l’assenza del sentimento del “benessere collettivo” o dell’integrità morale. L’inaccettabilità di tali condotte resta ma dovrebbe risuonare ancora di più la voce di chi, ogni giorno, lavora per far emergere proprio questi legami che, per il loro modo di essere, risultano ben nascosti e “mascherati” di legalità.</p>
<p>1 Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol. II, pag. 289 ss.<br />
2 Riportato in: Paolo Pezzino, Introduzione, pag. 7, in AA.VV., La mafia le mafie, Tra nuovi e vecchi paradigmi, a cura di Giovanni Fiandaca e Salvatore Costantino, Roma-Bari, 1994.<br />
3 Atti parlamentari – Senato della Repubblica, 23 giugno 1949<br />
4 Novecento italiano ad opera di Di Mario Isnenghi, Emilio Gentile, Giovanni Sabbatucci, Valerio Castronovo, Vittorio Vidotto, Marco Revelli, Claudio Pavone, Ilvo Diamanti, Salvatore Lupo, Editori Laterza, 2011.<br />
5 Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia- I semestre 2019</p>
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		<title>Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria nel contrasto al riciclaggio. Articolo a cura del Dr. Edoardo Scialis, discente del Master Anticorruzione, IV Edizione, Università degli Studi di Roma Tor Vergata</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 09:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Greta Shullazi]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel 1989, durante il G7 di Parigi, venne costituito il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), o Financial Action Task Force (FATF), un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nell’aprile del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1989, durante il G7 di Parigi, venne costituito il <strong>Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI)</strong>, o <em>Financial Action Task Force</em> (FATF), un organismo intergovernativo che ha per scopo l’elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo.</p>
<p>Nell’aprile del 1990, a meno di un anno dalla sua creazione, il GAFI/FATF ha elaborato le linee guida internazionali contro il riciclaggio, note come le <strong>Quaranta Raccomandazioni</strong> (<em>Forty Recommendations</em>). Queste linee guida forniscono agli Stati che decidono di rispettarle un piano di azioni complessive di contrasto al fenomeno del riciclaggio. Le linee guida sono state aggiornate l’ultima volta nel 2012.</p>
<p>I paesi che aderiscono a queste linee guida si sono dotati ciascuno di una <strong>Unità di Informazione Finanziaria (FIU, <em>Financial Intelligence Unit</em>)</strong>.</p>
<p>Ad oggi, esistono <strong>164 FIU</strong> riconosciute nel mondo, riunite nel “Gruppo <u>Egmont”</u>e collegate da una “rete” comune per lo scambio di informazioni. Queste autorità svolgono un’intensa attività di collaborazione e di possibilità di analisi congiunte, ed hanno diversa natura: i singoli Stati hanno deciso se investire la FIU di poteri amministrativi, investigativi/giudiziari oppure se mantenere una natura ibrida.</p>
<p>Il legislatore italiano ha optato per un modello di FIU amministrativa, che valorizza l&#8217;approfondimento finanziario delle segnalazioni.</p>
<p>Dal 2008 (d.lgs. 231/2007) l’Italia ha istituito <strong>l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria)</strong>, Unità autonoma e indipendente presso la <strong>Banca d’Italia</strong>, collocazione che costituisce ulteriore presidio di indipendenza e favorisce la collaborazione attiva del sistema bancario e finanziario.</p>
<p>La UIF riceve e acquisisce informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l’analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia e Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo) ed all&#8217;Autorità Giudiziaria.</p>
<p>In particolare, tutti gli operatori, prima di compiere un’operazione, sono tenuti a inviare senza ritardo alla UIF la <strong>segnalazione di operazione sospetta (SOS)</strong>quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o che i fondi provengano da un’attività criminosa (art. 35 del d.lgs. 231/2007). L&#8217;Unità riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette inviate dai soggetti obbligati; riceve, inoltre, comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo individuate in apposite istruzioni attuative sulla base di criteri oggettivi, nonché il flusso mensile di segnalazioni aggregate da parte degli intermediari finanziari.</p>
<p>L&#8217;Unità ha anche <strong>il potere di sospendere operazioni sospette</strong> per un massimo di <strong>cinque giorni lavorativi</strong>, su richiesta del NSPV della Guardia di Finanza, della DIA, dell&#8217;Autorità Giudiziaria, di un&#8217;altra FIU ovvero di propria iniziativa.</p>
<p>Il d.lgs. 231/2007 conosce una nozione ampia di riciclaggio (art. 2), che include anche l’autoriciclaggio.</p>
<p>Costituiscono riciclaggio:</p>
<ul>
<li><u>conversione o trasferimento</u> di beni per occultare o dissimulare l&#8217;origine illecita;</li>
<li><u>occultamento o dissimulazione</u> della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi;</li>
<li><u>acquisto, detenzione o utilizzazione</u> di beni;</li>
<li><u>qualunque forma di partecipazione</u> alle suddette attività.</li>
</ul>
<p>Si ha riciclaggio alle seguenti condizioni:</p>
<ol>
<li>se commesse intenzionalmente essendo a conoscenza che i beni provengono da attività criminosa o da partecipazione ad essa;</li>
<li>anche se commesse dall’autore del reato presupposto (autoriciclaggio).</li>
</ol>
<p>Dal 4 luglio 2017 anche le Pubbliche amministrazioni che svolgono compiti di amministrazione attiva o di controllo nell’ambito di taluni procedimenti sono tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività (art. 10 del d.lgs. 231/2007).</p>
<p>Ad oggi, la UIF contiene le anagrafiche di <strong>64 milioni di soggetti</strong>, ed una banca dati di <strong>32 milioni di legami</strong>. Ogni anno la UIF riceve <strong>circa 100.000 segnalazioni</strong> di operazioni sospette, e riesce ad esaminarle tutte mediamente in un mese, salva la necessità di compiere accertamenti più complessi, grazie al lavoro di un team di 153 persone, diretto attualmente dal Dott. Claudio Clemente.</p>
<p>Attraverso il lavoro della UIF non vengono alla luce solo episodi di riciclaggio e corruzione, ma anche possibili attività terroristiche. L’Unità si occupa anche di segnalazioni relative ai reati di pedopornografia.Insomma, la squadra di donne e di uomini della UIF, al di fuori dei riflettori dei media, partecipano alla protezione della collettività rispetto ad una serie di reati gravissimi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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